Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-12-2011, n. 44987

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.L. è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza del gip del tribunale di Milano per concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva impropria. Il tribunale del riesame ha confermato.

– Ricorre il difensore, lamentando il vizio di motivazione in ordine ai pericula libertatis: l’indagato e stato sospeso dall’Ordine degli avvocati e notai della Repubblica di S. Marino e non ha più la disponibilità di strutture societarie, poichè la Banca Centrale di S. Marino ha posto la Fincapital spa (principale strumento per l’attuazione della condotta delittuosa) in stato di liquidazione coatta amministrativa.

Quanto all’esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), la vicinanza a S. Marino della località di (OMISSIS) (ov’è sita l’abitazione nella quale i richiesti arresti domiciliari potrebbero essere eseguiti) non può di per sè favorire la fuga. Eventuali contatti illeciti, poi, possono essere impediti mediante le opportune prescrizioni che assistono la misura di cui all’art. 284 c.p.p..

– Le censure sono prive di fondamento.

Il pericolo di reiterazione criminosa si configura in astratto in riferimento a reati della stessa specie di quelli che hanno generato l’adozione della cautela, e non già a reati da attuare con le stesse modalità esecutive.

Ne deriva che l’impossibilità di fare ulteriore uso illecito della Fincapital spa e la stessa sospensione dall’Albo professionale non sono fatti idonei di per sè a scongiurare il pericolo di cadute recidivanti.

Non impedisce il giudizio prognostico sfavorevole secondo la previsione di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) la circostanza che l’incolpato abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio dei quali egli abbia realizzato le condotte addebitate.

– Quanto al pericolo di fuga, il tribunale ha correttamente ritenuto che esso emerga dalla personalità dell’indagato, dai suoi molteplici contatti e dalla fitta rete di relazioni intessute negli ambienti d’affari, nonchè dalla facilità di raggiungere la Repubblica di S. Marino, così sottraendosi alle sue responsabilità di natura penale.

Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. La cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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