Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-12-2011, n. 44985 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.F. è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza del gip del tribunale di Perugia, come promotore ed organizzatore di un’associazione per delinquere volta allo spaccio di stupefacenti in (OMISSIS) e dintorni (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 74 e 73).

Il tribunale del riesame ha confermato, sulla scorta delle indagini di p.g. (osservazioni, pedinamenti, intercettazioni e sequestri di sostanza stupefacente).

– Ricorre il difensore, deducendo l’insussistenza degli elementi strutturali del sodalizio, in ragione dell’assai ristretto numero dei membri e della esiguità dalla droga smerciata.

In ogni caso – si assume – l’autonomia dei reati fine da quello associativo non consente di desumere quest’ultimo dai primi.

– Si rappresenta, infine, quanto alle esigenze cautelari, che il gruppo si è dissolto con l’intervento della autorità giudiziaria e che il prevenuto è incensurato e dedito a stabile attività lavorativa.

L’associazione criminosa non è esclusa dal carattere rudimentale della struttura organizzativa e dalla modestia dei mezzi economici adoperati.

Specie con riferimento all’attività di procacciamento e di spaccio non è richiesta una struttura articolata e complessa o un’esplicita reciproca manifestazione di intenti, essendo sufficiente anche una struttura esile (o "pusilla") a cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito affidamento, pur nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui si sostengono vicendevolmente e che insieme contribuiscono a realizzare il programma criminoso.

Il tribunale ha dato congruamente conto della sussistenza degli elementi costitutivi indefettibili (pactum sceleris ed affectio societatis) del sodalizio criminoso, così smentendo le deduzioni del ricorrente.

– Quanto ai pericula libertatis, la presunzione normativa sancita dall’art. 275 c.p.p., comma 3, non è scalfita o infirmata dalla mancanza di precedenti penali, dall’attività di lavoro svolta (peraltro in via precaria), nè dalla detenzione sopravvenuta degli associati (che vale, se mai, a denotare la cessazione della permanenza del reato).

Il ricorso va rigettato, con le conseguenze di legge.

La Cancelleria curerà gli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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