Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-12-2011, n. 44945

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.G. è stato condannato in abbreviato dal gip del tribunale di Perugia per bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale quale amministratore unico della Bema srl. dichiarata fallita il (OMISSIS).

La corte d’appello confermava.

– Ricorre il difensore, deducendo vizio di motivazione:

l’accasa è smentita dalla perizia C. poichè il prezzo di vendita degli immobili è congruo e la distrazione non è dimostrata, in ogni caso, l’imputato andava assolto quanto meno in ordine alla cessione del terrento in località Aussa, avvenuta a prezzo stimato congruo. La contabilità esiste ed è stata regolarmente tenuta sino al passaggio delle consegne al nuovo amministratore.

– Le doglianze sono prive di fondamento.

La corte di merito ha osservato che dagli atti di vendita stipulati nella specie non emerge alcunchè "circa le modalità di versamento dei prezzi che la parte venditrice dava atto di aver già ricevuto." Attesa, poi, la condotta distrattiva acclarata, non rileva ceh una delle cessioni risulti dal rogito effettuata al prezzo di mercato, non versandosi qui in tema di dissipazione.

I giudici di merito hanno più volte evidenziato che non risulta in alucn modo provato che il prezzo delle cessioni sia stato incamerato dalla fallita, in mancanza di ogni riscontro nelle contabilità della Bema e della Asso s.r.l., acquirente dei cespiti.

Anche le deduzioni9 in tema di bancarotta documentale sono smentite irrefutabilmente dalla corte perugina.

Quest’ultima evidenzia, infatti, che l’imputato, più volte sollecitato, non consegnava i libri contabili, il bilancio e l’elenco dei creditori e che neppure il nuovo amministratore entrò nel possesso della documentazione contabile, ad onta del contrario assunto del ricorrente.

Il ricorso va rigettato, con le consequenziali statuizioni in tema di spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dalle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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