T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 5

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 20 aprile 2006 e depositato il 5 maggio successivo, la SI.ECO Srl , in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante p.t., ha impugnato la nota del dirigente del settore Igiene- Ambiente- Verde Pubblico e Mobilità del Comune di Matera, prot. n. 0010281 del 21.2.2006, ad oggetto " servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.: revisione del prezzo", nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ed ha chiesto, altresì, l’accertamento e la declaratoria del diritto alla liquidazione e corresponsione della revisione periodica del prezzo, stabilito quale corrispettivo del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani e dei successivi servizi aggiuntivi affidati alla ricorrente nel comune di Matera, ai sensi dell’art. 6, commi 4 e 6 della L. n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 44 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, maggiorato degli interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto al soddisfo.

L’interessata riferisce

– che dal 1 aprile 2004 ad oggi, svolge il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani gestiti in economia diretta- II lotto presso il Comune di Matera, nonché servizi aggiuntivi, successivamente affidati;

– che con nota raccomandata del 9.2.2006, ha chiesto al Comune di Matera " di voler, con cortese sollecitudine, provvedere alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti…ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 4, della L. n. 537 del 1993 e s.m.i., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto e fino all’effettivo soddisfo, per gli anni 2004 e 2005….";

– che con nota del 21.02.2006 il Dirigente del settore Igiene -Ambiente -Verde Pubblico e Mobilità del comune di Matera, in riscontro alla nota innanzi indicata, ha fatto presente che "in riferimento e in riscontro alla nota dell’8.2.2006, si rappresenta che le attuali condizioni contrattuali non consentono di operare la revisione del prezzo".

Avverso tale ultima determinazione è insorta la società SI.ECO che ha affidato il ricorso ad un unico articolato motivo di " violazione, erronea interpretazione, falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 L. n. 241 del 1990 e s.m.i. – violazione erronea interpretazione, falsa applicazione ed elusione delle disposizioni di cui all’art. 6 , commi 4, 5 e 6 della L. n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 44 della L. n. 724 del 1994. Violazione dei principi di cui all’art. 1, commi 1, 1 bis e 2 della L. n. 241 del 1990 e s.m. i. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica attributiva del potere di " revisione prezzo" di cui all’art. 6 della L. n. 537 del 1993 e s.m. i. Violazione del principio di correttezza e buona fede. Perplessità dell’azione amministrativa. Malgoverno".

Il Comune intimato non si è costituito.

Con memoria successivamente depositata la società ricorrente ha ulteriormente sviluppato le proprie difese insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2011 la causa è stata introitata per essere decisa.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.

Il Collegio osserva, in via preliminare, che l’istituto della revisione prezzi è preordinato, nell’attuale disciplina, alla tutela dell’esigenza dell’Amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.

La clausola di revisione periodica di tali contratti, in particolare, ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori della P.A. da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utili stimata al momento della formulazione dell’offerta, potrebbero indurre l’appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi della P.A.

Solo in via mediata, quindi, l’istituto tutela l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni.

La giurisprudenza ammette, altresì, che soltanto in frangenti del tutto eccezionali l’istituto della revisione prezzi possa fuoriuscire dalla mera esigenza dell’Amministrazione aggiudicante di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo e tuteli, quindi, il contrapposto interesse dell’impresa di non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che potrebbero verificarsi durante l’arco del rapporto.

Tale eccezionalità- che conseguentemente legittima una quantificazione del compenso revisionale mediante il ricorso a differenti parametri statistici – va comunque intesa come ricorrenza di circostanze impreviste ed imprevedibili, ossia non sussistenti al momento della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile l’avveramento.

Il Collegio osserva, altresì, che secondo consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale la riconosciuta natura imperativa dell’art. 6 L. n. 537 del 1993 e s.m.i. e la sua capacità di imporsi ai patti contrari non può comportare l’assoluta irrilevanza degli eventuali successivi accordi delle parti che, rinegoziando volontariamente e nuovamente l’originario assetto del rapporto contrattuale, rinnovino le condizioni del contratto originario, sicchè quest’ultimo venga a costituire solo il mero presupposto della rinegoziazione, mentre la revisione dei prezzi attiene all’assetto originario degli interessi delle parti ed opera pertanto rebus sic stantibus.

Diversamente opinando, verrebbe vanificata la " ratio" dell’art. 6 L. n. 537 del 1993 che è quella di adeguare il prezzo determinato nell’originario rapporto per finalità di conservazione del livello qualitativo delle prestazioni dell’appaltatore, finalità di conservazione che non sussistono allorquando il rapporto, nel rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, è consensualmente rinegoziato.

In altri termini, la rinegoziazione deve ritenersi distinta dalla mera proroga del rapporto contrattuale, in quanto, nella prima, il rapporto si rinnova parzialmente con la riconsiderazione degli elementi essenziali ( tutti o in parte) del negozio, ivi compreso il prezzo, laddove nella seconda vi è un mero differimento del termine di durata del rapporto sul presupposto dell’invarianza degli altri elementi dello stesso.

Va poi da ultimo rilevato che per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, di mera proroga unilaterale, il rapporto intercorso tra l’Amministrazione e la società che gestisce il servizio deve considerarsi di mero fatto, né un rapporto contrattuale può considerarsi venuto in essere per effetto dell’incontro della volontà delle parti, atteso che, per giurisprudenza costante, i contratti della pubblica amministrazione richiedono " ad substantiam" la forma scritta.

Sicchè, in assenza di una fattispecie negoziale ad esso applicabile, sarà eventualmente regolato dalla normativa prevista in tema di indebito arricchimento.

Infatti, proprio l’assenza di un contratto perfetto ed efficace, ovvero di un presupposto essenziale richiesto dall’art. 6 della L. n. 537 del 1993 ( che parla di " contratti ad efficacia periodica e continuativa"), rende in configurabile il diritto alla revisione del prezzo per il periodo di vigenza del rapporto.

Facendo applicazione dei principi fin qui esposti al caso in esame il Collegio ritiene che la domanda di revisione prezzi proposta dalla società ricorrente risulta infondata.

Dalla documentazione versata in atti dalla stessa società ricorrente, infatti, è dato rilevare che il rapporto con la società SI.ECO ha riguardato l’appalto di segmenti del servizio di igiene urbana indetto dal Comune di Matera, in attesa dell’operatività dell’A.T.O. rifiuti ed in attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 92 del 27.3.2003, a seguito della quale il dirigente del settore competente ha adottato la Det. n. 572 del 27 novembre 2003 di approvazione del Capitolato Speciale per l’affidamento, per la durata di un anno, di segmenti del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani gestiti in economia diretta suddividendoli in due lotti.

Con Det. n. 116 del 17 marzo 2004 veniva, poi, affidato alla società SI.ECO, per la durata di anni uno, l’esecuzione delle operazioni riferite alla raccolta rifiuti in forma differenziata ( II lotto) e che successivamente veniva sottoscritto il contratto relativo al predetto servizio, senza indicazione della revisione del prezzo.

Alla scadenza del contratto ( 31.3.2005) si procedeva poi alla " proroga" dell’affidamento, senza però procedere alla sottoscrizione di contratti aggiuntivi, in una sorta di contrattazione in economia, tramite autonome obbligazioni contrattuali, tutte senza alcuna previsione di revisione prezzi.

Va, quindi, rilevato che, per i periodi successivi al primo vi è assoluta mancanza di contratto e tale situazione impedisce la possibilità, anche solo teorica, di applicazione dell’istituto della revisione prezzi, mentre vi è stata espressa accettazione della società ricorrente di dare corso ed esecuzione ai rinnovi e/o proroghe degli affidamenti, alle rispettive scadenze.

Sicchè la scadenza dei rinnovi e/o proroghe ( inferiori, quasi sempre, a sei mesi) hanno costituito il presupposto di mero fatto unitamente alla necessità urgente di provvedere ad assicurare i servizi prima oggetto del contratto di affidamento.

In conclusione, quindi, in assenza di contratti scritti, non potrà farsi luogo al riconoscimento di alcun criterio revisionale.

Per le ragioni innanzi esposte il ricorso va quindi rigettato, mentre nulla deve disporsi in ordine alle spese di giudizio non essendosi il Comune costituito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Antonio Ferone, Consigliere, Estensore

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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