Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 02-12-2011, n. 45019

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Al termine di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con la sentenza emessa in data 11 Maggio 2010 dal Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato non doversi procedere in ordine al capo A della rubrica (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) per intervenuta sanatoria e ha condannato il Sig. P. alla pena di Euro 600,00 di ammenda in relazione ai capi B e C (cit.

D.P.R., artt. 64-71 e 93-95).

Avverso tale decisione il Sig. P. propone ricorso tramite il Difensore, lamentando l’errata applicazione degli artt. 461, 586 e 581 c.p.p. Secondo il ricorrente il Tribunale ha errato nel ritenere che l’opposizione al decreto penale comporti la revoca dell’intero decreto e riguardi anche le imputazioni, nel caso i capi B e C, che in sede di opposizione l’opponente espressamente ha dichiarato di non voler contestare. Una volta qualificata detta opposizione come una forma di impugnazione, non vi è ragione di escludere che anche in questo caso operi il principio della acquiescenza parziale e della limitazione dell’impugnazione ai soli capi oggetto di censura.

Motivi della decisione

Il decreto penale emesso nei confronti del Sig. P. prevedeva la condanna alla pena di Euro 2.000 per il reato contestato al capo A e di Euro 300 per ciascuno dei reati contestati ai capi B e C. Avverso il decreto il ricorrente ha proposto opposizione ex art. 461 c.p.p. espressamente diretta al solo reato contestato al capo A; come emerge dalla successiva sentenza, l’opposizione mirava ad ottenere la dichiarazione di estinzione del reato a seguito del perfezionarsi della procedura di sanatoria del reato edilizio.

Così chiarita la ragione della opposizione parziale, la Corte rileva che sebbene la pena fissata con la sentenza di condanna per i capi B e C corrisponda a quella inflitta con il decreto penale, sussiste un interesse indiscutibile del ricorrente alla pronuncia di annullamento richiesta con il ricorso, attese le conseguenze complessivamente più favorevoli che, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 460 c.p.p., il decreto penale di condanna comporta rispetto alla sentenza che giunge al termine del giudizio.

Fatte queste premesse, la Corte deve verificare se sia consentito al giudice dell’opposizione procedere alla revoca parziale del decreto penale opposto. Si tratta di quesito non espressamente affrontato da precedenti decisioni di questa Corte, a cui il Procuratore generale ha dato risposta negativa citando una risalente decisione di questa Sezione che ha affermato il principio secondo cui non può farsi rivivere la pena inflitta per alcuni reati col decreto penale qualora per tali violazioni l’imputato ammetta in corso di giudizio l’esistenza dell’addebito, che invece contesta per i restanti reati (sentenza n. 58 del 1979, Weiss, rv 143798).

Ritiene la Corte che il quesito debba avere, invece, risposta positiva, nel senso che in ipotesi di opposizione proposta avverso una parte soltanto dei reati il Tribunale possa procedere alla revoca parziale, sempre che ne sussista la possibilità. A tale proposito si osserva che la possibilità di revoca parziale esiste soltanto nel caso in cui la determinazione della pena sia effettuata dal decreto penale distinguendo le singole ipotesi oppure nell’ipotesi in cui sia possibile scorporare la pena per i reati non soggetti a opposizione, restando precluso al giudice del merito qualsiasi intervento sulla parte di decreto penale che viene resa esecutiva. Ora, nel caso in esame il decreto penale ha determinato la pena per i singoli reati e non esiste alcun ostacolo sotto questo profilo alla revoca parziale del decreto stesso.

Venendo alle ragioni che impongono di accogliere il ricorso, occorre rilevare che la motivazione della sentenza non affronta in alcun modo il tema della revoca parziale e non esplicita le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto di revocare l’intero decreto penale in presenza di una dichiarazione di opposizione che si dirigeva solo avverso il reato contestato al capo A. Il precedente giurisprudenziale richiamato dal Procuratore generale per sostenere la non revocabilità parziale del decreto non offre elementi decisivi alla presente decisione. In quel caso, infatti, all’opposizione proposta avverso il decreto penale aveva fatto seguito la comparsa dell’imputato in giudizio e la conseguente revoca del decreto nella sua interezza; giustamente la Corte ha affermato che alla revoca del decreto non può seguire in alcun modo la sua riviviscenza parziale allorchè in corso di giudizio l’imputato ammetta la propria responsabilità per una parte dei reati e dichiari di rinunciare all’opposizione relativa al fine di far rivivere per quella parte il decreto ed evitare una sanzione maggiore di quella fissata dal decreto stesso.

Per dare risposta al quesito occorre fare riferimento, in primo luogo, alla disciplina complessiva dell’istituto previsto dall’art. 459 c.p.p., e segg., e in particolare dall’art. 463 c.p.p. e art. 464 c.p.p., comma 5, ultima parte. Tali disposizioni prevedono che in caso di decreto penale concernente plurimi imputati nei medesimi reati, qualora si verifichi l’ipotesi di opposizione proposta solo da alcuni l’efficacia del decreto rimane sospesa nei confronti dei non opponenti e vengono quindi estesi anche a costoro, mediante revoca del decreto di condanna, gli effetti favorevoli della decisione assunta in giudizio nei confronti degli opponenti.

Occorre poi fare riferimento al principio definito come "favor separationis", che trova fondamento nella disciplina contenuta negli artt. 17 e 18 c.p.p..

Occorre, infine, considerare che la procedura avviata con l’opposizione al decreto penale di condanna ha la medesima funzione di controllo sulla correttezza e la fondatezza della decisione giudiziale che caratterizza il sistema delle impugnazioni. Così possono trovare applicazioni anche a detta opposizione i principi fissati dall’art. 569 c.p.p. e ss. per quanto concerne l’interesse a impugnare e la formazione del giudicato sui capi e punti della decisione non oggetto dell’impugnazione.

L’insieme dei principi qui richiamati depone in favore della possibilità che il giudice dell’opposizione possa revocare solo parzialmente il decreto penale e renderlo efficace per la parte non opposta.

Tale possibilità operava pacificamente sotto la vigenza del codice di rito previgente, come emerge dalle sentenze di questa Corte emesse dalla Sesta Sezione Penale, n. 438 del 1967 (rv 104512) e dalla Terza Sezione Penale, n.10838 del 1985 (rv 171127).

Le ricordate disposizioni del codice di rito oggi vigente non si pongono in contrasto con la disciplina anteriore e appaiono piuttosto confermare la revocabilità parziale del decreto penale. Tale conclusione non sembra alla Corte sia contrastata dalla decisione che questa Sezione ha assunto con la sentenza n.23717 del 2009 (rv 244030) affermando che il Giudice delle indagini preliminari dopo avere emesso il decreto penale per due ipotesi di reato ha erroneamente accolto l’istanza di oblazione per uno solo di essi e restituito gli atti al P.M. affinchè valuti la presentazione di nuova richiesta di emissione di decreto penale per il restante reato;

afferma, infatti, la Corte in motivazione che solo la presentazione dell’opposizione avverso il decreto avrebbe legittimato l’imputato ad avanzare proposta di oblazione e che la restituzione degli atti al P.M. rappresenta provvedimento abnorme in assenza delle condizioni che ex art. 460 c.p.p. consentono la regressione alla fase delle indagini.

In conclusione, la Corte afferma il seguente principio interpretativo degli artt. 459, 461 e 464 c.p.p.: è ammissibile l’opposizione al decreto penale di condanna limitata ad una parte soltanto dei reati oggetto del provvedimento, a condizione che sia determinata in modo autonomo la relativa pena.

Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene che il Tribunale abbia errato nel non provvedere alla revoca parziale del decreto penale e non limitare il giudizio al solo reato di cui al capo A della rubrica. Rilevato che il decreto penale opposto ha fissato in Euro 600,00 complessivi la pena per i reati contestati ai capi B e C, è possibile per questa Corte ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2, e art. 620 c.p.p., lett. l), dichiarare l’efficacia del decreto stesso limitatamente a tale parte della condanna e annullare senza rinvio per tale parte la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai reati sub B e C, dichiarando l’efficacia del decreto penale di condanna per i suddetti reati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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