Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-06-2012, n. 10509 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’8 marzo 2007, la Corte d’Appello di Brescia respingeva il gravame svolto dall’INPS contro la sentenza di primo grado che, in contraddittorio anche con l’ESATRI s.p.a., aveva annullato la cartella esattoriale notificata alla Cittadini s.p.a..

2. La Corte territoriale riteneva applicabile, per il caso in esame di mancato tempestivo invio dei mod. DM 10, non già la sanzione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), prevista per l’evasione contributiva, ma quella più lieve di cui alla lett. a) della medesima disposizione.

3. La Corte territoriale – premesso che, pacificamente, i contributi si riferivano al periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000 – rilevava che la spedizione di quei modelli era avvenuta con un modesto ritardo rispetto alla scadenza di legge (da un massimo di quattro mesi ad un minimo di un mese) e in un contesto dal quale non poteva evincersi l’intenzione del datore di lavoro di porre l’Istituto nell’impossibilità di accertare tempestivamente e recuperare eventuali contributi non versati e ancor meno di occultare rapporti di lavoro o retribuzioni erogate (regolare tenuta delle scritture contabili e regolare invio della denuncia riepilogativa annuale, mod. 770). Ciò conduceva ad escludere la fattispecie più grave dell’evasione contributiva, non essendovi elementi significativi dell’intenzione specifica di non versare i contributi.

4. Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo. Resiste la Cittadini s.p.a. con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’ESATRI s.p.a. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

5. L’Inps censura la sentenza per violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b) degli artt. 1218 e 2697 c.c., perchè l’omessa o tardiva presentazione della denuncia mensile, obbligatoria L. n. 843 del 1978, ex art. 30, configurerebbe la fattispecie dell’evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), citato, in quanto avente l’effetto di occultare delle retribuzioni erogate, tanto più considerando la disposta eliminazione dell’invio dell’altro modello 01/M, sostituito dal Modello Unico sulla unificazione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali che si spedisce direttamente al Ministero dell’Economia e che solo in un secondo momento affluisce presso l’Inps. Il mancato invio dei DM/10, sostiene l’Istituto ricorrente, integrerebbe inadempimento dell’obbligazione, con conseguente applicazione della sanzione, e l’elemento intenzionale valutato ex art. 1218 c.c., di talchè la fattispecie dell’evasione sarebbe da escludere solo nei casi in cui l’obbligato dimostrasse la mancanza dell’intenzione specifica di versare i contributi.

6. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

7. E’ pacifico che si applica, ratione temporis, il disposto della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, commi 8 e ss. che, modificando la legge precedente, ossia la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217, lett. b), configura diversamente sia la fattispecie dell’evasitene contributiva, sia il tipo di sanzioni civili che vi sono ricollegate.

8. Le disposizioni sono le seguenti: L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217 "I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d’anno, pari al tasso dell’interesse di differimento e di dilazione di cui al D.L. 29 luglio 1981, n. 402, art. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lett. a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell’evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi;…".

9. La L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, recita: "I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge".

10. Il contrasto interpretativo sorto all’interno della sezione lavoro, con riferimento alla disposizione de qua, è stato di recente risolto da Cass. 28966/2011, in sostanziale adesione con quanto già ritenuto da Cass. 11261/2010, e con analitica confutazione dell’iter argomentativo seguito, da ultimo, da Cass. 1230/2011.

11. L’arresto espresso da Cass. 28966/2011, cui il Collegio ha il dovere di uniformarsi, ha composto l’enunciato contrasto giurisprudenziale nei termini che seguono.

12. Nella L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lett. b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l’uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell’evasione rispetto all’una o all’altra tipologia di adempimenti;

ne discende che l’omissione o l’infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l’ipotesi dell’evasione.

13. Già le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 4808/2005, in relazione alla previsione di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. a), (analoga per quanto qui rileva a quella della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a)) hanno avuto modo di osservare che l’ipotesi meno grave, di cui alla lettera a) dell’art. 1, comma 217, si articola in due sub-ipotesi, ravvisabili: a1) nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e" registrazioni obbligatorie; a2) nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "o" dalle registrazioni obbligatorie. Nell’ipotesi sub a1) la meno grave fattispecie dell’omissione contributiva si realizza quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento, mentre l’ipotesi sub a2), pur nella sua apparente contraddittorietà, si spiega perchè vi sono casi in cui non vi è obbligo di registrazioni, pur sussistendo l’obbligo della denuncia (come nel caso dei collaboratori familiari), sicchè è sufficiente, perchè si abbia omissione contributiva, che sia regolare la denuncia, senza il relativo pagamento.

14. A mente dell’art. 116, comma 8, lett. a) L. n. 388 cit., qualora si concretizzi la suindicata connessione, si avrà l’ipotesi dell’evasione laddove vi sia: occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate; tale occultamento sia stato attuato con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.

15. Quanto al primo requisito deve anzitutto notarsi, in termini generali, come la giurisprudenza di questa Corte sia oscillante anche nella materia – differente, ma caratterizzata da evidenti punti di contatto con quella in questione – della possibile equiparazione fra il mendacio alla pubblica amministrazione da parte del privato in ordine alla sussistenza della situazione debitoria e l’occultamento doloso del debito ai fini dell’art. 2941 c.c., n. 8, (cfr., ex plurimis: in senso positivo, Cass., nn. 6478/1984; 4482/1988; in senso negativo, Cass., nn. 4030/1977; 5977/1984).

16. Con specifico riferimento alla questione all’esame va, tuttavia, osservato che il termine occultamento non indica necessariamente l’assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l’eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all’ente previdenziale (e, quindi, occultata) l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell’imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l’adempimento funzionalmente diretto a consentire all’Istituto l’agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo.

17. Nè a contrario avviso può condurre il rilievo che, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni, l’ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai CUD consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l’occultamento dei rapporti o delle retribuzioni (che, a tutto concedere, sussisterebbe comunque fintante che non fossero – eventualmente – attuati gli accertamenti ispettivi o i raffronti con i dati evincibili dai modelli CUD).

18. Nè può sottacersi che, come già posto in luce dalla ridetta pronuncia delle Sezioni Unite n. 4808/2005, un’interpretazione meno rigorosa del concetto di omissione, esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all’Ente previdenziale l’accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche prescritte dalla legge, aggraverebbe la posizione dell’Istituto, imponendogli un’incessante attività ispettiva, laddove il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra i soggetti interessati.

19. Quanto al secondo requisito, di carattere soggettivo, è agevole rilevare che, stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l’omissione o l’infedeltà della denuncia è di per sè sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nell’auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per di più nell’ambito temporale del termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all’adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto; nè, d’altra parte, potrebbe altrimenti comprendersi, se non appunto ove dettata da tale fine, l’omissione nelle denunce obbligatorie di dati di cui comunque il datore di lavoro è evidentemente a conoscenza, per averli, in tesi, già altrimenti registrati.

20. Ne discende che, in linea generale, l’inoltro di denunce infedeli o la loro omissione da un lato configura occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate o di entrambi e, dall’altro e al contempo, fa presumere l’esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti.

21. Non può d’altra parte condividersi l’avviso secondo cui la suddetta interpretazione condurrebbe all’inutilità della modifica normativa introdotta dalla L. n. 388 cit, posto che, al contrario, proprio il rilievo dato all’elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l’ipotesi dell’evasione, cosicchè la suddetta presunzione (proprio perchè non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l’allegazione e prova di circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento (perchè, ad esempio, gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti); e il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivato.

22. Questa Corte, con la ridetta sentenza n. 28966 del 2011 ha, pertanto riaffermato il principio di diritto, in sostanziale adesione a Cass. n. 11261/2010, secondo cui: "In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorchè registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lett. a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può, tuttavia, reputarsi assolto in ragione dell’avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta; in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata".

23. Nella specie la Corte territoriale, con motivazione congruamente e logicamente motivata, è pervenuta alla qualificazione della fattispecie nell’ambito della meno grave condotta di "omissione contributiva" sulla base dell’accertamento in fatto delle circostanze fattuali, atte a vincere la suddetta presunzione, dal cui esito è risultata la prova della mancanza dell’intento fraudolento del datore di lavoro inadempiente in un contesto caratterizzato dalla dichiarata situazione di difficoltà economica in cui la società versava in quel periodo e dalla modestia del ritardato invio (come descritto nello storico di lite, da un massimo di quattro mesi ad un minimo di un mese), indice di mera accidentalità del ritardo e di esclusione dell’intenzione specifica nei sensi sopra delineati.

24. La decisione della corte territoriale che, previa verifica dell’effettiva trasparenza del contegno del datore di lavoro inadempiente, ha ritenuto assolto l’obbligo di allegazione e prova delle circostanze dirette a vincere la ricordata presunzione della sussistenza dello specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti e a comprovare la sua buona fede, è risultata conforme al più recente arresto di questa Corte di legittimità.

25. Il ricorso, in definitiva, va rigettato.

26. Il recente superamento del contrasto interno alla Sezione lavoro consiglia la compensazione delle spese del giudizio; nulla per le spese della parte rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese tra INPS e s.p.a.

Cittadini; nulla nei confronti dell’Esatri s.p.a..

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012

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