Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 02-12-2011, n. 45015

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna in data 8 Ottobre 2010, il Tribunale di Cosenza ha condannato il Sig. M. alla pena di 500,00 euro di ammenda in relazione alle violazioni del D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380 contestate ai capi B), C), D) ed E), come da accertamento del (OMISSIS) (data del sequestro), mentre ha ritenuto estinta a seguito del rilascio di concessione in sanatoria la violazione urbanistica ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).

Avverso tale decisione propone ricorso il Sig. M. lamentando violazione di legge per avere il Tribunale violato l’art. 162 c.p.p. e art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4, non consentendo all’imputato che ne aveva fatto tempestiva richiesta di estinguere mediante oblazione le contravvenzioni non coperte da estinzione a seguito della sanatoria.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato, Come lo stesso ricorrente afferma, anche richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, il termine dell’apertura del dibattimento non costituisce ragione ostativa alla richiesta di oblazione quando si versi in ipotesi di "modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile la procedura estintiva".

Nel caso in esame, invece, con l’opposizione al decreto penale di condanna l’imputato non avanzò richiesta di oblazione per le contravvenzioni che, a suo giudizio, lo avrebbero consentito e tali contravvenzioni non hanno subito in corso di giudizio alcuna modificazione della contestazione. In altri termini, il fatto che per il reato più grave (capo A) si sia giunti ad estinzione a seguito della emissione di concessione in sanatoria non può in alcun modo giustificare il superamento del termine previsto dagli artt. 162 e 162 bis c.p.p. per gli altri reati, reati che non sono stati oggetto di alcuna modificazione rispetto all’originaria contestazione e per i quali non è stata richiesta l’ammissione all’oblazione.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *