Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-01-2012, n. 55 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig G.R., collocatosi in posizione non utile nel concorso bandito dalla Regione Campania ai sensi della L.R. 4 luglio 1991, n. 13 per l’accesso alla II qualifica dirigenziale, ha impugnato gli atti della procedura di selezione e la nomina dei vincitori, assumendo l’ erronea valutazione dei suoi titoli di servizio.

Avverso la sentenza del T.a.r., reiettiva del ricorso, ha proposto appello l’interessato con un unico articolato motivo, in cui lamenta l’omessa considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera G a) dell’art. 4 della L.R. n. 13 del 1999 (punti 35), anzicchè quello previsto dalla lettera H per le funzioni di dirigente (punti 10), dell’incarico di coordinatore dell’Osservatorio per le malattie delle Piante per la Campania, da considerarsi struttura complessa centrale della Regione, assimilabile ad un "Servizio" nell’ordinamento previgente la L.R. n. 11 del 1991 e ad un "Settore" ai sensi della L.R. n. 11 e, pertanto, retribuito con indennità di coordinamento ex art. 12 della L.R. n. 12 del 1981.

Si è costituita in resistenza la Regione Campania, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con memoria depositata in data 18 giugno 2009, a seguito del decesso del ricorrente, si sono costituiti gli eredi, insistendo per l’accoglimento dell’appello.

All’udienza dell’8 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

La L.R. 4 luglio 1991, n. 13, ai sensi della quale è stata bandita dalla Regione Campania la procedura concorsuale per l’accesso alla II qualifica di dirigente, prevede, all’art 4, tra i titoli valutabili, l’esercizio di funzioni di coordinamento di servizio, per il quale è attribuibile un punteggio massimo di 35 punti. La disposizione contiene tassativa elencazione delle strutture (servizi regionali di cui agli artt. 1, 3, 4 e 15 della L.R. 14 maggio 1975, n. 29, sedi regionali o provinciali di enti nazionali o casse mutue provinciali, strutture del Consiglio regionale ecc.) qualificabili come servizi, tra cui non è ricompreso l’Osservatorio per la salute delle Piante diretto dal ricorrente.

In disparte la tassatività dell’elencazione (al pari dell’elenco di funzioni di coordinamento non di servizio di cui alla successiva lettera G.b) su cui v. Cons. St. Sez. V, 28.4.2011, n. 2535; 6 marzo 2006, n.1057; Sez. IV, 28.2.2005, n. 753), che già di per sé sarebbe sufficiente ad escludere l’Osservatorio dalle strutture qualificabili come servizi, occorre tuttavia verificare se esso rientri, come sostiene l’appellante, tra quegli uffici provinciali dell’organizzazione statale trasferiti alla Regione e non assorbiti dai servizi regionali, i cui dirigenti sono equiparati, ai sensi dell’art. 15 L.R. n. 29 del 1975, ai coordinatori di servizi.

In base all’ordine di servizio prot. n. 22269 del 24.9.1982 , il Servizio agricoltura, caccia e pesca è stato affidato alla responsabilità di un Coordinatore ed organizzato in settori cui è preposto un responsabile di settore. L’Osservatorio per le malattie delle piante opera "in collegamento" con il Servizio Agricoltura ed alle dirette dipendenze dell’Assessore, che vi sovrintende per il tramite del Coordinatore del Servizio. Sebbene, quindi, l’Osservatorio conservi una certa autonomia rispetto agli altri settori, esso è tuttavia – al pari dei gruppi di lavoro per i quali Cons. St. Sez. V n. 2535/2011 cit. ha già escluso il riconoscimento delle funzioni di coordinamento non di servizio – inserito nell’organizzazione del servizio in posizione equiordinata ai settori (dell’ordinamento previgente la L.R. n. 11 del 1991) ed è sottoposto al coordinamento del Coordinatore del servizio. Ad esso non può quindi applicarsi la norma di cui all’art. 15, riguardante gli uffici provinciali statali non assorbiti nei servizi e non sottoposti ad un coordinatore di servizio.

Quanto al diverso trattamento riservato ai coordinatori degli ispettorati, va osservato che essi si differenziano dall’Osservatorio per essere a loro volta articolati in settori cui è preposto un responsabile.

Neanche decisivo ai fini dell’ attribuzione del punteggio per lo svolgimento di funzioni di coordinamento di un servizio può essere considerato il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto a percepire l’indennità di coordinamento. Ai sensi dell’art. 12 dell L.R. n. 12 del 1981, infatti, tale indennità è riconosciuta per ogni incarico di coordinamento, in relazione a più unità organizzative di qualsiasi livello o ad incarichi di progetti pluridisciplinari, a personale inserito nell’ottavo livello funzionale.

Se, quindi, non è possibile valutare come funzione di coordinamento di servizio un incarico per il quale non sia stata riconosciuta l’indennità di coordinamento, non è invece vero che il riconoscimento del diritto a percepire tale indennità sia correlato necessariamente all’espletamento di un incarico di coordinamento di un servizio.

Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.

La peculiarità della fattispecie induce, tuttavia, il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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