Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-01-2012, n. 51

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società cooperativa Caserta Parcheggiatori, con atto di riassunzione notificato il 17 luglio 2011 nel giudizio per l’ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 5573 del 17 settembre 2009, ha chiesto la condanna del Comune di Caserta al pagamento di Euro 369.000,00 più interessi e rivalutazione.

Premette che con la citata sentenza n. 5573 del 2009, il Comune di Caserta è stato condannato a risarcire i danni nei confronti dell’istante in applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e con applicazione dei criteri di cui all’art. 21 quinquies, in considerazione del contenuto revocatorio dei provvedimenti impugnati e che con sentenza n. 798 del 3 febbraio 2011, il Consiglio di Stato in funzione di giudice dell’ottemperanza, dichiarava l’obbligo del Comune di provvedere determinando in via equitativa l’importo da corrispondere alla Cooperativa a titolo di risarcimento del danno rappresentato dal differenziale tra il coacervo degli importi percepiti nell’ultimo triennio per il parcheggio a pagamento di piazza Matteotti gestito dalla cooperativa, e quelli assegnati alla stessa attivati e non, in relazione alle nuove aree di sosta nel territorio comunale nelle quali sono situati i parcheggi medesimi. Assegnava al Comune 90 giorni per procedere alla determinazione dell’ammontare del risarcimento in contraddittorio con la cooperativa, secondo i criteri delineati.

Essa assume che il Comune di Caserta avrebbe determinato tardivamente (solamente in data 27 giugno 2011) i danni e in maniera penalizzante, compiendo errori di calcolo e di impostazione.

Per determinare il risarcimento il Comune avrebbe applicato la seguente formula: tariffa oraria x n. posti x giorni x orario giornaliero x coefficiente riempimento (50%) = incasso.

Il Comune avrebbe però errato nell’indicare il numero dei grattini ritirati dalla cooperativa nel biennio 2004 – 2005 per piazza Matteotti, elemento posto a base del calcolo.

I grattini per la fascia A di un’ora di piazza Matteotti sarebbero n. 560.000 e non n. 506.000 quali indicati dal Comune e quelli per la fascia B di mezz’ora 155.000 e non 145.000.

Il totale degli incassi per il biennio 2004 – 2005 sarebbe pertanto di Euro 548.010,00 e non di Euro 497.421,00 cui conseguirebbe un più elevato netto giornaliero (913,35 in luogo di 829,00) un diverso coefficiente medio di riempimento di 0,6 e non di 0,5 e un incasso presunto giornaliero di Euro 864,00 e non di Euro 720,00.

Sarebbe ugualmente errata l’applicazione del coefficiente di riempimento medio determinato in 0,5 per tutte le aree in sostituzione: tale coefficiente potrebbe valere solo per le aree esterne a piazza Matteotti e per quelle di via Ricciardi e non per le altre quattro aree, alle quali per essere decentrate e periferiche e, quindi, non appetibili dall’utenza, andrebbe applicato un coefficiente di riempimento ridotto, al massimo di 0,25.

L’importo spettante alla cooperativa a titolo di risarcimento danni, a seguito di queste correzioni, sarebbe di Euro 369.000,00 più interessi e rivalutazione monetaria e non di Euro 45.000,00 quale determinato dal Comune.

Il Comune di Caserta costituitosi in giudizio ha sostenuto di aver dato corretta esecuzione alla sentenza ed ha depositato il calcolo effettuato.

Le parti hanno insistito sulle rispettive tesi difensive e alla camera di consiglio dell’8 novembre 2011, il giudizio è stato assunto in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il giudizio trova origine nella decisione del Consiglio di Stato, V, n. 5573 del 2009 che, in relazione all’impugnazione degli atti relativi alla convenzione di costruzione e gestione tra il Comune di Caserta e il Consorzio Co.Ge.In. per l’esecuzione delle opere di riqualificazione urbana della piazza Matteotti e della gestione delle attività e dei servizi connessi al recupero economico attraverso l’assegnazione dei posti auto in concessione ai privati e della gestione del rimanente parcheggio, pur respingendo tutte le censure dedotte dalla ricorrente cooperativa Caserta parcheggi, compresa quella di omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca della concessione di parcheggio e di assegnazione di nuovo aree in luogo di quelle oggetto di revoca, riteneva innegabile il riflesso di tale vizio del procedimento – inidoneo di per sé a determinare l’annullamento degli atti impugnati ai sensi dell’art. 21 otcties L. n. 241 del 1990 – sul piano risarcitorio e riconosceva alla ricorrente il diritto al risarcimento non in forma specifica ma per equivalente.

Stabiliva, quindi, che il risarcimento del danno dovesse essere liquidato alla cooperativa in applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e con applicazione dei criteri di cui all’art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990, in considerazione del contenuto revocatorio dei provvedimenti, parametrato al solo danno emergente e al comportamento della cooperativa che avrebbe omesso di attivare talune aree di parcheggio ad essa assegnate in luogo di quelle revocate.

Il Consiglio di Stato in sede di ottemperanza al predetto giudicato, con decisione n. 798 del 2011, dichiarava l’obbligo del Comune di Caserta di provvedere determinando in via equitativa l’importo da corrispondere alla Cooperativa ricorrente a titolo di risarcimento del danno rappresentato dal differenziale tra il coacervo degli importi percepiti nell’ultimo triennio per il parcheggio a pagamento di piazza Matteotti gestito dalla Cooperativa e quelli assegnati alla Cooperativa stessa, attivati e non.

Ciò posto in fatto, deve ritenersi che il calcolo effettuato dal Comune di Caserta è corretto e conforme ai criteri delineati dal giudice dell’ottemperanza.

Quanto al dedotto errore sul numero dei grattini che la cooperativa avrebbe acquistato nel 1986 (elemento base nel calcolo effettuato dal Comune) l’assunto della cooperativa, privo di prove documentali a sostegno (che non siano di provenienza di parte e prive di certezza ai fini tributari e contabili), non può scalfire la certezza del dato indicato dal Comune, tratto dalle annotazioni tenute dalla polizia municipale.

Il "coefficiente di riempimento medio" deve ugualmente ritenersi corretto.

Risulta comunque assorbente il rilievo che, trattandosi di liquidazione di danno da determinare in via equitativa, non si può sottilizzare sulla esattezza di questo coefficiente, come pure del dato relativo ai "grattini" rispetto alle risultanze cartolari in possesso del Comune; essendo poi il "coefficiente", in tale ottica, un valore medio di riempimento, non può distinguere tra parcheggi centrali e decentrati, che andavano tutti considerati per espressa indicazione del giudice dell’ottemperanza.

Né va dimenticato che si discute di un risarcimento danni relativo ad un vizio del procedimento inidoneo al naturale effetto demolitorio, in cui la fissazione dei criteri è meramente indicativa del percorso logico da seguire nella liquidazione, che è comunque di tipo equitativo, come affermato dal giudice dell’ottemperanza, e quindi ricavabile in via induttiva da dati assunti come "indicativi" e "tarabili" secondo un criterio di equa approssimazione.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di questa fase del giudizio vanno compensate in ragione del contenuto accertativo della sentenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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