Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 26-06-2012, n. 10678

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 26 aprile 2010, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da F.F. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi ai Tribunale amministrativo regionale per la Campania, promosso dall’istante nei confronti del Comune di Napoli per l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato in ordine all’istanza di riconoscimento della qualifica e delle differenze retributive a lui spettanti a seguito del mantenimento in servizio in qualità di ex dipendente dei cantieri di lavoro del Piano Straordinario.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato con ricorso depositato il 24 aprile 1992, si era concluso con sentenza del 7 giugno 2007, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni, avuto riguardo alla non particolare complessità della controversia, e, sulla base dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in complessivi Euro 7.260,00, pari ad Euro 600,00 per ogni anno di ritardo, in considerazione dell’esito della lite e della mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

2. – Avverso il predetto decreto l’istante propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con i tre motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e degli artt. 1 e 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte d’Appello si è discostata dagli standards europei, senza fornire un’adeguata motivazione, ed ha ridotto l’indennizzo in misura superiore a quella consentita dalla Valutazione della modestia della posta in gioco e dell’inerzia della parte.

1.1. – Le censure, che vanno esaminate congiuntamente in quanto attinenti alla comune tematica della liquidazione dell’indennizzo, sono infondate.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo amministrativo, e con riferimento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha subordinato la proponibilità della relativa domanda all’avvenuta proposizione dell’istanza di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 la giurisprudenza di legittimità, pur escludendo che la decorrenza del predetto termine possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancata presentazione dell’istanza di prelievo, dal momento che nessuna disposizione ne prevedeva l’obbligo, ha infatti ritenuto che l’inerzia della parte possa incidere sulla liquidazione dell’indennizzo, nella misura in cui appaia sintomatica di uno scarso interesse alla decisione della controversia, tale da giustificare un ridimensionamento del patema d’animo connesso alla perdurante incertezza in ordine all’esito del giudizio (cfr. Cass., Sez. 1, 20 gennaio 2011, n. 1359; 18 giugno 2010, n. 14753; 16 novembre 2006, n. 24438).

Tale orientamento ha trovato sostanzialmente conferma nella giurisprudenza della Corte Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo, la quale ha ritenuto ammissibile la liquidazione, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale derivante dall’eccessiva durata del processo, di somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quello ordinariamente accordato per ciascun anno di ritardo nella decisione, in tal modo riconoscendo al giudice nazionale la facoltà di procedere, in relazione alla particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr. Corte EDU, 16 marzo 2010, Volta ed altri c. Italia; 6 aprile 2010, Falco ed altri c. Italia).

Lo stesso D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 d’altronde, pur disponendo per il futuro, da rilievo alla circostanza che, nei giudizi amministrativi, l’istanza di prelievo ha da tempo assunto la funzione di segnalare al giudice il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio, sovente venuto meno per circostanze sopravvenute alla sua proposizione (quali atti di autotutela o sanatorie), con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza, nonostante il lungo tempo trascorso dalla proposizione della domanda, costituisce indice di scarso interesse alla lite, e legittima pertanto la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore rispetto a quella normalmente ritenuta congrua (cfr. Cass, Sez. 1, 10 febbraio 2011, n. 3271).

Non merita pertanto censura il decreto impugnato, con cui la Corte d’Appello ha riconosciuto al ricorrente, in relazione all’accertato ritardo di dodici anni e due mesi nella definizione del giudizio presupposto, un indennizzo complessivo di Euro 7.260,00, pari ad Euro 600,00 per anno, la cui liquidazione risulta sostanzialmente conforme ai parametri applicati dalla Corte EDU, avuto riguardo agli elementi posti a fondamento della decisione, ed in particolare allo scarso interesse dell’istante alla decisione, che la Corte territoriale ha desunto (non già, come sostiene il ricorrente, dalla modestia della posta in gioco, ovverosia dalla comparazione tra il valore della pretesa azionata e la situazione socioeconomica della parte, bensì) dalla mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

3. – Il ricorso va conseguentemente rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 7 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

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