Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-06-2012, n. 10644 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.R.M., minorenne all’epoca del giudizio di primo grado, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo, ha ridotto ad Euro 1.859,75 (da L. 11,890.280, liquidate in primo grado), quanto dovutole da Ba.Gi., Ba.Gi.

e la S.p.A. Generali assicurazioni, in solido, in relazione ad un sinistro avvenuto il (OMISSIS), per il quale ha ritenuto la sua responsabilità nella misura dell’80%.

Resiste con controricorso la S.p.A. Generali Assicurazioni.

Ba.Gi. e B.G. non si sono costituiti.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio di moltivazione, si duole della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello, assumendo che la responsabilità esclusiva del sinistro andrebbe posta a carico di Ba.Gi., conducente dell’autovettura.

2.1.- Il mezzo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

E’ infondato in quanto la motivazione che sorregge la decisione di attribuire alla C., che usciva alla guida del proprio ciclomotore da una strada privata, 80% di responsabilità nella causazione del sinistro, appare congrua, a nulla rilevando che inizi con "si può ritenere che…", all’evidenza un mero espediente retorico.

E’ inammissibile ove sembra pretendere da questo giudice di legittimità un diretto esame delle risultanze istruttorie, al fine di giungere a conclusioni difformi rispetto al giudice di merito, senza peraltro nemmeno indicare, in spregio del disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, ove, tra gli "atti del giudizio", sia rinvenibile il rapporto dei Carabinieri cui la ricorrente fa molteplici riferimenti.

3.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla riduzione del 50% del danno biologico a lei spettante per il mancato uso del casco, assumendo che le lesioni ed i traumi riportati non sarebbero stati evitati dall’uso del casco.

3.1.- Il secondo motivo è infondato, in quanto il giudice di merito, contrariamente all’assunto della ricorrente, parla di lesioni al capo (e quindi non solo al volto, alla mano destra ed all’arto inferiore sinistro) che avrebbero potuto essere di minore gravità con l’uso del casco.

Anche qui, comunque, è inammissibile il richiamo ad una CTU della quale non si dice dove, tra gli atti di causa, sia rinvenibile.

4.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta il vizio di motivazione riguardo alla decisione di escludere il risarcimento del danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica.

4.1.- Il terzo motivo è infondato. Il giudice di merito rileva esattamente che il danno da lucro cessante, per riduzione della capacità lavorativa specifica, può essere risarcito solo nella ipotesi in cui possa ritenersi che il danno stesso si produrrà in futuro ed assume che tale prova manchi nella fattispecie, tenuto conto della ridotta misura del danno biologico accertato alla odierna ricorrente (8%) e del fatto che il CTU "non ha rilevato alcuna incidenza dell’invalidità dalla stessa riportata in relazione alla futura attività lavorativa".

La ricorrente assume che il CTU non ha in realtà risposto al quesito formulatogli al riguardo, ma anche qui deve ribadirsi quanto dedotto sub 3.1. riguardo all’inammissibilità del riferimento ad una relazione peritale non individuata nell’ambito degli atti di causa.

5.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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