Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-06-2012, n. 10641

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 872/09, pubblicata il 4.9.2009, la Corte d’appello di Bari ha rigettato il gravame di R.M., condannandolo anche alle spese del grado, avverso la sentenza n. 1418/04 del tribunale di Foggia, che ne aveva respinto la domanda risarcitoria proposta nel 1997 avverso l’Amministrazione Provinciale di Foggia.

Il R. aveva lamentato di aver subito danni al proprio terreno, sito a valle di una strada provinciale, a causa della inadeguata realizzazione, da parte dell’Amministrazione convenuta, di un una conduttura volta a far defluire nel terreno stesso (già asservito allo scolo di acque piovane) le acque provenienti dalle arre soprastanti la strada, tra l’altro lamentando che non fossero stati adottati accorgimenti volti al rallentamento del flusso.

2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il R., affidandosi ad un unico motivo.

L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Il ricorrente si duole, deducendo omessa pronuncia su di un motivo di gravame ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo, che la corte d’appello abbia obliterato sia quanto risultato in sede di accertamento tecnico preventivo sia le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. in primo grado circa le cause dei fenomeni erosivi che avevano interessato il suo terreno.

1.1.- Escluso il vizio di omessa pronuncia, che non può essere integrato dalla mancata considerazione degli argomenti addotti dall’appellante a sostegno delle proprie tesi, è invece fondata la censura concernente le lacune motivazionali della sentenza gravata.

Non vi è dedicato alcun cenno alle risultanze delle indagini svolte (dall’ing. T.) in sede di accertamento tecnico preventivo e (dall’ing. F.) in sede di consulenza tecnica d’ufficio.

Segnatamente nella parte in cui il primo aveva risposto in senso negativo al quesito relativo all’avvenuta realizzazione del ponticello secondo le regole della buona tecnica, rilevando come "in occasione di eventi piovosi di particolare intensità, la notevole quantità d’acqua che viene convogliata verso il ponticello, a causa della limitata luce di questo, aumenta la sua velocità determinando a valle asportazione di terreno e formazione di rigagnoli di notevole intensità" (pagina 9 della relazione); ed il secondo aveva concluso che "l’evento meteorologico eccezionale costituisce un elemento indispensabile ma non prioritario per i danni causati sul fondo dell’attore", quantificando nell’80% l’incidenza causale delle modalità con le quali l’opera era stata realizzata ed osservando che avrebbero potuto essere agevolmente apposte delle semplici gabbionate metalliche atte a dissipare l’energia cinetica dell’acqua, il cui incremento era prevedibile in relazione alla pur corretta ubicazione dell’opera e che avevano comportato una maggiore azione erosiva sul terreno dell’attore.

Da tali rilievi, in ipotesi idonei a determinare un diverso esito della causa, la corte d’appello ha completamente prescisso, conferendo determinante rilevanza alla incontestata sussistenza di una servitù di scolo a carico del fondo servente dell’attore, all’incontroversa entità delle piogge dell’agosto del 1995 ed alla corretta ubicazione della nuova opera.

2.- La sentenza va dunque cassata in relazione al dedotto vizio di motivazione.

Di quanto sopra s’è detto dovrà farsi carico il giudice del rinvio, che si designa nella stessa Corte d’appello in diversa composizione e che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

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