Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-07-2011) 02-12-2011, n. 45000 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gup del Tribunale di Lecce, con sentenza 18/2/2010, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava S.I., L. B., I.M. e B.I. colpevoli del delitto di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e comma 6, art. 80, comma 2 – per avere, in concorso tra loro, illecitamente detenuto a fine di spaccio kg. 316,5 di marijuana, trasportati su un gommone dall’ (OMISSIS) – e li condannava alla pena di anni nove di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa ciascuno, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, disponendo, altresì, la loro espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.

2. La Corte d’Appello di Lecce, investita dai gravami degli imputati, con sentenza 1/12/2010, riformando in parte la decisione di primo grado, che confermava nel resto, riduceva la pena principale inflitta agli imputati ad anni otto di reclusione ed Euro 34.000,00 di multa ciascuno.

Il Giudice distrettuale evidenziava che la responsabilità degli imputati non poteva essere posta in discussione, essendo stati gli stessi arrestati in flagranza di reato, all’esito dell’operazione di polizia espletata della Guardia di Finanza che, pattugliando il canale di (OMISSIS) tra la sera del (OMISSIS) e le prime ore del (OMISSIS), aveva monitorato il viaggio di un gommone che, allontanatosi dalla costa salentina, si era diretto verso le coste albanesi per approdare nella baia di (OMISSIS), da dove, subito dopo avere effettuato il carico di droga, aveva ripreso il viaggio verso l’Italia e, intercettato al largo di (OMISSIS) da due unità navali della GdF, era stato costretto, dopo ripetuti tentativi di sfuggire al controllo, a fermarsi, consentendo così agli operanti di identificare e arrestare le quattro persone che erano a bordo e di procedere al sequestro di nove borsoni di tela e due sacchi di iuta contenenti la sostanza stupefacente. Aggiungeva che S. I., L.B. (conducente del gommone) e I.M. avevano sostanzialmente ammesso le rispettive responsabilità;

B.I. aveva giustificato la sua presenza sul gommone in maniera assolutamente generica e risibile, dovendosi invece ritenere che il suo cosciente e consapevole coinvolgimento nel trasporto del carico compromettente era desumibile logicamente dalla constatazione che non aveva con sè denaro ed effetti personali, funzionali ad una sua probabile permanenza in Italia, e dalla considerazione che gli organizzatori di una "spedizione" cosi delicata non avrebbero mai consentito la presenza di passeggeri occasionali, estranei all’attività delittuosa. Negava le circostanze attenuanti generiche, in considerazione del comportamento processuale non lineare tenuto dagli imputati e della particolare gravità del fatto, inquadrarle, per le oggettive modalità operative, in un contesto di criminalità organizzata internazionale, alla quale i ricorrenti dovevano essere quanto meno contigui anche se non intranei.

3. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati. S.I. e B.I. hanno dedotto: 1) violazione della legge penale (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2) e vizio di motivazione per non essere state correttamente valutate, sulla base delle corrispondenti regole, le emergenze processuali, che imponevano di ravvisare nella condotta degli imputati uno stato di mera connivenza non punibile e non il concorso di persone nel reato; 2) violazione della legge penale, con riferimento all’art. 62 bis c.p., e vizio di motivazione, per non essere state accordate, al fine di adeguare la misura della pena al caso concreto, le circostanze attenuanti generiche.

Il B. ha lamentato il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il M. ha dedotto: 1) vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2) vizio di motivazione sulla misura elevata dell’aumento di pena per effetto della ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. 4. I ricorsi sono inammissibili.

Tutte le doglianze di S.I. e B.I., quella del B. e quella del M. relativa al diniego delle attenuanti generiche (motivo sub 1) si risolvono in non consentite censure in fatto all’iter argomentativo su cui riposano i corrispondenti passaggi, più sopra sintetizzati, della sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, interpretate e valutate in maniera adeguata e logica, da conto delle ragioni che giustificano le conclusioni alle quali perviene.

Il secondo motivo di ricorso del M. è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, determina l’aumento di pena per l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, nella misura minima della metà della pena base. La citata norma, infatti, prevede che la pena è aumentata "dalla metà a due terzi". 5. Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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