T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 9 Strade pubbliche e private

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli attuali ricorrenti sono proprietari di terreni siti nel Comune di San Giovanni Teatino, contraddistinti in catasto al foglio n. 7, particelle nn. 584, 752, 180, 455, 750 e l82, confinanti per circa m. l60 con la strada pubblica via Adamello; sul lato opposto, tale strada confina a valle con i terreni indicati in catasto alle particelle nn. 306 e 300 di proprietà dei sig.ri T.A.D., T.A.M. c C.R..

Tale strada è stata asfaltata, sistemata e dotata di illuminazione, da parte del Comune intorno all’anno I994, nell’attuale conformazione, conformazione che, peraltro, sembra sussistere sin dagli anni ’60 come risulta anche dallo stradario comunale e dagli alberi di ulivo impiantati in quegli anni.

Poiché i proprietari dei terreni a valle si erano lamentati del fatto che la strada aveva subito uno spostamento a loro danno ed avevano chiesto di ristabilire l’esatta linea di confine, il Comune ha più volte dato l’incarico a tecnici esterni di verificare l’esatta posizione della linea di confine; tali accertamenti hanno evidenziato l’esistenza di uno sconfinamento della strada a valle di circa un metro e mezzo, ma riferivano anche l’impossibilità di risolvere bonariamente la questione con il coinvolgimento dei proprietari confinanti.

Da ultimo il Comune in data 24 gennaio 2007 ha presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Chieti ed il c.t.u. nominato (il geom. P.D.D.) ha confermato che in effetti la sede viaria aveva subito una traslazione verso valle per varie porzioni di terreno, avvenuta a suo avviso nell’ultimo quindicennio a causa di sbancamenti e livellamenti effettuati nella zona a monte della strada a beneficio dei terreni dei ricorrenti.

Sulla base di tale accertamento, il Comune di San Giovanni Teatino con ordinanza dirigenziale n. 76 del 30 giugno 2008, ha ordinato agli attuali ricorrenti disporre il ripristino a loro cura e spese del tracciato originario di Via Adamello nel tratto a confine con i loro terreni; è stato concesso a tal fine il termine di 120 giorni per 1’elaborazione e la presentazione del progetto esecutivo, il termine di giorni 30 dalla data del visto positivo che doveva essere rilasciato dall’Ufficio LL.PP. del Comune per l’inizio dei lavori ed il termine di 180 giorni per l’ultimazione degli stessi.

Con il ricorso in esame gli interessati sono insorti dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:

1) che non era stata data comunicazione dell’avvio del procedimento;

2) che, in base al disposto dell’art. 211 del nuovo codice della strada, il Comune non aveva il potere di adottare provvedimenti a tutela della strada comunale, in quanto tale potere spetta al Prefetto e che, peraltro, non avrebbe potuto ordinarsi ad un privato la realizzazione di un’opera pubblica;

3) che mancava un interesse pubblico ed attuale all’adozione dell’atto impugnato, essendo tale in realtà volto a tutelare gli interessi dei privati proprietari dei terreni siti sul lato opposto della strada;

4) che l’istruttoria era stata carenza, in quanto ove il Comune avesse disposto 1’accertamento amministrativo della strada de qua, avrebbe potuto verificare come la strada si trovava da lunghi anni nelle attuali condizioni ad opera del Comune stesso e nessuna manomissione della stessa è mai stata compiuta dai ricorrenti.

Tali doglianze i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato con memoria depositata il 3 agosto 2011.

Il Comune di San Giovanni Teatino si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 7 novembre 2008 e con memoria di replica depositata il 23 novembre 2011 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

Con l’impugnata ordinanza 30 giugno 2008, n. 76, il Dirigente dell’Area lavori pubblici e tecnica manutentiva del Comune di San Giovanni Teatino ha ordinato ai ricorrenti di ripristinare a loro cura e spese il tracciato originario della via Adamello; in particolare è stato loro ordinato di procedere entro 120 giorni all’elaborazione ed alla presentazione di un progetto esecutivo, di dare inizio ai lavori entro 30 giorni dalla data del visto positivo rilasciato dall’Ufficio LL.PP. del Comune e di ultimare degli stessi nei successivi 180 giorni.

Il ricorso è fondato.

Carattere assorbente riveste in merito la censura dedotta con parte del secondo motivo di gravame e con la quale i ricorrenti si sono, tra l’altro, lamentati del fatto che non avrebbe potuto loro ordinarsi di provvedere alla progettazione ed alla realizzazione di un’opera pubblica e di provvedere alla demolizione di un’opera realizzata dal Comune su terreni (in ipotesi) di proprietà di altri soggetti privati ed alla realizzazione di un’altra sede viaria sui terreni di loro proprietà.

Va in punto di fatto meglio precisato che – come sembra pacifico tra le parti – all’inizio degli anni novanta il Comune aveva provveduto ad asfaltare la strada in questione, che peraltro negli anni precedenti aveva subito una traslazione verso valle per circa un metro e mezzo, avvantaggiando le proprietà dei ricorrenti.

In presenza di contestazioni da parte dei proprietari di quei terreni che erano stati indebitamente occupati per realizzare tale strada, il Comune con l’atto impugnato ha ordinato agli attuali ricorrenti di provvedere essi direttamente al ripristino del tracciato originario della strada; con l’atto in parola, in definitiva, il Comune non ha ingiunto ai ricorrenti di astenersi dal compiere attività od opere dirette ad impedire il pubblico transito, cioè di astenersi da turbative al normale godimento del passaggio pubblico, o di eliminare ostacoli da loro frapposti per il ripristino dell’agibilità e della praticabilità della strada, ma ha loro imposto una specifico facere: procedere alla demolizione di un’opera realizzata dal Comune su terreni di altri soggetti privati e di ricostruire la strada sul terreno di loro proprietà. Il Comune, cioè, esercitando i poteri di autotutela possessoria, finalizzati all’immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, non ha ordinato ai privati – al fine di reintegrare la collettività nel godimento del bene – di far cessare turbative o di eliminare ostacoli da loro opposti alla libera circolazione sulla strada in questione, ma ha loro imposto di procedere alla rettifica del tracciato stradale che lo stesso Comune aveva asfaltato.

Ora va sul punto osservato che legittimi presupposti per la tutela possessoria dei beni pubblici e per l’intervento ripristinatorio del Comune sono per un verso l’accertata preesistenza di fatto dell’uso pubblico della strada e per altro verso la sopravvenienza di un’alterazione dei luoghi che costituisca un impedimento ed un ostacolo alla sua utilizzazione da parte della collettività. Il potere di autotutela possessoria previsto a difesa di beni assoggettati alla potestà pubblica può, in definitiva, essere esercitato contro le eventuali turbative dei privati che impediscono od ostacolano il normale godimento del passaggio pubblico.

Deve, però, in merito anche ricordarsi che – come ha già chiarito la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. V, 16 aprile 2007, n. 3722) – il potere di ordinanza può dirigersi nei confronti di privati proprietari per lavori da eseguirsi su beni che sono nella loro disponibilità, ma non può valere ad ordinare al privato l’esecuzione di lavori pubblici, incombendo sull’ente proprietario della strada il potere-dovere di provvedere all’esecuzione dei relativi lavori, "altrimenti opinando si ammetterebbe una sorta di sanzione ripristinatoria atipica, non prevista dall’ordinamento, mediante la quale l’ente comunale ordina un facere (esecuzione di lavori pubblici) su strada non privata (comunale), lì dove avrebbe dovuto procedere alla realizzazione dei lavori di ripristino ponendo conseguentemente le relative spese a carico del responsabile del danno causato"; in definitiva, relativamente alla manutenzione delle strade e delle relative pertinenze, allorquando il Legislatore ha ritenuto, con previsione speciale, di addossare al privato (o a soggetto diverso dall’ente titolare o gestore della strada) gli interventi di manutenzione e di riparazione di talune opere, lo ha previsto espressamente, mentre fuori dai casi espressamente contemplati dalla legge speciale (quali canali artificiali, muri od altri simili sostegni dei fondi adiacenti), opera la regola generale per cui l’onere della manutenzione e riparazione della strada pubblica grava sull’ente titolare o gestore, salvo, se del caso, il successivo recupero delle spese nei confronti del responsabile, ma non è ammissibile la pronuncia di un ordine di facere a carico di quest’ultimo.

Tale vicenda ricorre nel caso di specie in quanto – come già detto – la evidenziata alterazione dello stato dei luoghi è stata sì, in ipotesi, posta in essere dagli attuali ricorrenti in anni ormai remoti, ma il Comune, procedendo ad asfaltare la nuova sede stradale, ha nella sostanza contribuito a consolidare una alterazione dell’originario tracciato della strada, non avendo esso stesso proceduto a verificare la corrispondenza dello stato di fatto alla reale situazione proprietaria.

Ora ritiene il Collegio che il Comune, facendo uso dei poteri di tutela possessoria dei beni pubblici e delle strade in particolare, non avrebbe potuto imporre ai privati di eseguire delle opere pubbliche, che gli stessi non avevano realizzato.

Di qui l’illegittimità a ragione lamentata con il gravame.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato. Mentre deve essere respinta la richiesta di risarcimento dei danni in quanto sfornita dell’imprescindibile supporto probatorio.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza 30 giugno 2008, n. 76, del Comune di San Giovanni Teatino.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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