Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 02-12-2011, n. 44932 Frode nell’esercizio del commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.A.A. fu imputata, tra il resto, del reato di cui all’art. 474 c.p., perchè deteneva per la vendita dei beni con marchi contraffatti; la predetta è stata assolta in quanto il tribunale di Brindisi ha ritenuto che per la configurabilità del reato contestato è necessario che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire ai compratori quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore; secondo il tribunale tale idoneità non sussiste allorquando l’unico elemento qualificatore sia rappresentato dalla cosiddetta provenienza prestigiosa del prodotto, specie se sussistano altri elementi rilevatori del fatto che il prodotto non può provenire dalla ditta di cui reca il marchio: la evidente scarsità qualitativa del medesimo, il suo prezzo eccessivamente basso rispetto a quello di mercato, l’assenza di confezione di protezione e conservazione degli oggetti. Contro la predetta sentenza di assoluzione propone ricorso il pubblico ministero presso il tribunale di Brindisi ritenendo del tutto irrilevante che l’acquirente sia in grado di escludere la genuinità del prodotto, dal momento che si tratta di reato di pericolo per la cui configurazione non è necessaria l’avvenuta realizzazione dell’inganno in occasione del singolo acquisto.

Con memoria depositata il 9 giugno 2011, il difensore di fiducia, avv. Barba, ha chiesto disporsi un rinvio dell’udienza per violazione dell’art. 584 c.p.p. – per omessa notifica all’imputata dell’atto di impugnazione proposto dal P.M. presso il tribunale di Brindisi – al fine di valutare la facoltà dell’imputata di proporre impugnazione incidentale.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato: questa stessa sezione (Cassazione penale, sez. 5^, 25 settembre 2008, n. 40556) ha recentemente affermato che il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi che individuano le opere di ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; pertanto, ai fini della valutazione della grossolanità della falsificazione, l’attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere apprezzata non solo con riferimento al momento dell’acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti (Cassazione penale, sez. 5^, 17 aprile 2008, n. 33324); ne consegue che ai fini della configurabilità del reato in esame è sufficiente l’idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento ad entrambi i predetti momenti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 40170 del 01/07/2009, Rv. 244750). Trattasi, quindi, di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l’avvenuta realizzazione dell’inganno in occasione dell’acquisto. (Cassazione penale sez. 2^, 02 dicembre 2009 n. 49565).

E, d’altronde, perchè il falso possa essere considerato innocuo e grossolano, e dunque il reato possa essere ritenuto impossibile, occorre che le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che con esso si identifica siano tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno: tale giudizio va formulato con criteri che consentano una valutazione "ex ante" della riconoscibilità "ictu oculi" della grossolanità della falsificazione (Cassazione penale, sez. 2^, 03 aprile 2008, n. 16821). La sentenza impugnata ha, dunque, errato laddove ha ritenuto che il reato non sussista ogni qual volta il compratore sia consapevole1 della diversa provenienza del bene (rispetto a quella "apparente" desumibile dal marchio del prodotto) Quanto all’istanza di rinvio della difesa, la stessa va disattesa perchè l’omessa notifica del ricorso assume rilevanza, ai fini dell’eventuale impugnazione incidentale, solo nel giudizio di merito, non essendo possibile proporre ricorso incidentale nel procedimento di cassazione.

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto con rinvio al tribunale di Brindisi per nuovo esame in ordine al reato di cui all’art. 474 c.p., sulla base dei principi di diritto evidenziati in apertura della parte motiva. In particolare, il giudice di rinvio dovrà verificare se gli indici che ha ritenuto rivelatori – al momento dell’acquisto – della "diversa" provenienza del bene (scarsità qualitativa del bene, basso prezzo e assenza di confezionamento) siano idonei anche ad escludere confusione nella genericità dei consociati al momento dell’utilizzo dei predetti beni.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Brindisi per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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