Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-06-2012, n. 10631 Spese processuali nei giudizi di gravame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.G., proprietario di un appartamento al settimo piano di un edificio, conveniva in giudizio (nel 1998) S.L., proprietario di un appartamento al piano attico, e il Condominio, per il risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni nel proprio appartamento, assunte come provenienti dai servizi e dalla terrazza dell’appartamento dello S.. Il Tribunale, nella contumacia del condominio, ritenuto che i danni si connettevano alla non corretta impermeabilizzazione della terrazza, equiparata a lastrico solare, della cui manutenzione era responsabile il Condominio, lo condannava ai danni pari a circa Euro 2.500,00, oltre accessori e spese processuali.

2. L. proponeva appello principale relativamente agli importi relative alle spese, compresa la CTU, e rilevava l’opportunità di un’espressa condanna del Condominio all’importo stabilito dal primo giudice, invece della formula dichiarativa, "accoglie la domanda".

Il Condominio e lo S., costituendosi, proponevano distinti appelli incidentali.

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) accoglieva l’appello principale di L. quanto alla misura delle spese di primo grado, compresa la consulenza, condannando il condominio al pagamento dei relativi importi; b) in accoglimento dell’appello incidentale del condominio, dichiarava S. obbligato a concorrere nella misura di un terzo al pagamento in favore del L. della somma di circa Euro 2.500,00, cui il Condominio era tenuto in forza della condanna in primo grado; c) condannava S. a rifondere al Condominio le spese del doppio grado di giudizio; c) condannava il Condominio e lo S. al pagamento, in solido, delle spese processuali in favore del L. (sentenza dell’11 marzo 2008).

3. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione S., con otto motivi di ricorso.

Resiste con controricorso L. chiedendo la condanna delle spese del presente grado con distrazione a favore del difensore, e deposita memoria.

Il Condominio, ritualmente intimato, non svolge difese.

Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

E’ applicabile, ratione temporis, l’art. 366 bis cod. proc. civ..

2. Con il primo motivo, deducendo la violazione degli artt. 325, 326 e 346 cod. proc. civ., si censura la mancata dichiarazione di inammissibilità/rigetto dell’appello incidentale del Condominio per tardività.

Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., si censura la mancata dichiarazione di inammissibilità/rigetto dell’appello incidentale del Condominio per novità della domanda.

2.1. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Sulla base della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 11 marzo 2008, n. 6420; Cass. 5 gennaio 2007, n. 36), i quesiti di diritto formulati a conclusione dei motivi di ricorso, sono tutti inadeguati, perchè generici, astratti, del tutto scollegati dalla fattispecie concreta, con conseguente mancanza di specificità delle censure riferibili alla sentenza e inammissibilità dei motivi.

3. Logicamente preliminare è l’ottavo motivo di ricorso, con il quale – in relazione all’accoglimento dell’appello incidentale proposto dal Condominio nei confronti dello S. – si deducono, come solo difetto di motivazione, vizi concernenti l’interpretazione e applicazione delle norme giuridiche (vedi quesito pag. 33 del ricorso).

3.1. Il motivo è inammissibile sulla base de principio consolidato, secondo cui "Il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini delia decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche" (Sez. Un. 10 gennaio 2003, n. 261). Infatti, ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione, o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria, la Corte di legittimità, ben può, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata.

4. Con il terzo motivo, si deduce violazione degli artt. 91 e 97 cod. proc. civ., in riferimento alla condanna dello S., in solido con il Condominio, alla refusione delle spese processuali de secondo grado in favore del L..

Con il quinto motivo, si deduce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in riferimento alla condanna dello S. alla refusione delle spese processuali del secondo grado in favore del Condominio.

Con il sesto motivo, si deduce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., con il settimo motivo, violazione dell’art. 112 e dell’art. 360, n. 5, in riferimento al mancato accoglimento del proprio appello incidentale concernente il rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

4.1. Tutti i motivi, a prescindere dalla astrattezza dei quesiti, restano assorbiti dalla inammissibilità del primo, secondo e ottavo.

5. Con il quarto motivo, si deduce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in riferimento alla condanna dello S. alla refusione delle spese processuali del primo grado in favore del Condominio.

5.1. Il motivo va accolto atteso che il Condominio era restato contumace in primo grado. Consegue la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui condanna S. alla rifusione a favore del Condominio delle spese processuali del primo grado, liquidate in Euro 1.370,00 (Euro 20,00 per spese vive, Euro 450,00 per diritti di avvocato ed Euro 900,00 per onorario).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., si dichiarano non dovute dallo S. al Condominio le suddette spese di lite relative al primo grado.

6. Quanto alle spese processuali del giudizio di cassazione, non sussistono le condizioni per la pronuncia rispetto al Condominio, che non ha svolto attività difensiva.

Le stesse seguono la soccombenza rispetto a L., nei confronti del quale lo S. risulta totalmente soccombente; spese da distrarsi in favore del difensore, Avv. Romolo Drago, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il quarto motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo, il secondo e l’ottavo motivo e assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute da S.L. al Condominio le spese di lite del primo grado di giudizio, come liquidate nella sentenza impugnata, pari a Euro 1.370,00, oltre I.V.A. e C.P.A..

Condanna S. al pagamento, in favore di L.G., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

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