T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 12 Controversie tra l’appaltatore e l’amministrazione appaltante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso notificato in data 13 agosto 2008 e depositato in data 19 agosto 2008 la Cofathec Servizi s.p.a., ha chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara (nota 31 luglio 2008, n. 20080026699) per il servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici e speciali a servizio delle sedi ospedaliere "San Carlo" di Potenza e "San Francesco di Paola" di Pescopagano, con il quale era comunicata l’aggiudicazione in favore dell’ATI Impes Service s.p.a.

La ricorrente afferma di aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e che la sua esclusione era stata disposta a causa del mancato rispetto dei requisiti formali previsti nel disciplinare al punto 6, lett. c1) della parte prima, per la redazione della relazione tecnica, poiché redatta con carattere "Times new Roman" da 10, 5 punti, inferiore al limite di 12 punti previsto al punto 3 della parte prima del disciplinare.

1.1.- L’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso, ha eccepito l’irricevibilità per tardività dell’impugnazione delle clausole del disciplinare che imponevano a pena di esclusione che la relazione tecnica dovesse essere redatta con il carattere Times New Romana corpo 12 e comunque l’infondatezza del ricorso nel merito, poiché consentire l’utilizzo di un carattere inferiore rispetto a quello prescritto, incidendo sulla lunghezza massima della relazione tecnica, avrebbe determinato una lesione della par condicio tra i concorrenti, accordando un indebito vantaggio alla ricorrente, che attraverso l’utilizzo di un carattere più piccolo avrebbe avuto la possibilità di redigere una relazione tecnica più lunga.

1.2.- La controinteressata A.T.I. Impes Service s.p.a., costituitasi in giudizio, ha eccepito l’ infondatezza del ricorso nel merito, nonché l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione delle clausole del disciplinare.

1.3.- Con ordinanza collegiale n. 281/2008, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza 5807/2008, la domanda cautelare è stata respinta.

2.- Con ricorso incidentale notificato in data 10 settembre 2008 depositato in data 15 settembre 2008 la società Impes Service s.p.a., in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita in data 18 agosto 2008 con il Consorzio artigiani romagnolo deduce che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara in applicazione dell’art. 6, punto c1 del disciplinare di gara, il quale prevede che "sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta tecnica, le offerte: mancanti della relazione tecnica…o con relazione tecnica che non fornisca gli elementi minimi richiesti o che non sia coerente con le indicazioni formali e di lunghezza nel presente disciplinare".

Deduce, in particolare che l’offerta della controinteressata è carente:

a)del piano tecnico di esercizio e manutenzione con specifico riferimento agli impianti oggetto di gara;

b)di qualsiasi riferimento alla suddivisione del monte ore annuo per ciascuna attività oggetto di gara;

c)dei criteri di distribuzione dei carichi di lavoro del personale utilizzato.

3.- Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 3 ottobre 2008 e depositato in data 10 ottobre 2008 la Cofathec servizi s.p.a., premettendo di avere interesse alla rinnovazione della procedura di gara deduce ulteriori motivi di ricorso avverso gli atti impugnati.

4.- Con nuovi motivi aggiunti notificati in data 23 dicembre 2008 e depositati in data 3 gennaio 2009 la Cofathec servizi s.p.a. deduce la illegittimità derivata dell’aggiudicazione e del contratto stipulato con la controinteressata e deposita perizia tecnica giurata redatta da ingegnere informatico al fine di comprovare la redazione della relazione tecnica in carattere Times new Roman 12 per un totale di 100 cartelle, chiedendo, altresì, di disporre CTU al fine di accertare tale circostanza.

5.- Con memoria depositata in data 5 aprile 2011 la controinteressata controdeduce a tutti i motivi di ricorso incidentale proposti e si oppone alla richiesta istruttoria affermando che la relazione tecnica prodotta in gara non necessita di ulteriori accertamenti, poiché risulterebbe evidente la mancata osservanza del carattere di redazione prescritto.

6.- Con memoria depositata in data 31 marzo 2011 la ricorrente insiste nella richiesta di risarcimento in forma specifica e per il subentro nel contratto d’appalto.

7. A tale richiesta si oppone la controinteressata, affermando che l’esclusione della ricorrente ha impedito alla Commissione di valutare il merito tecnico della propria proposta progettuale, sicché l’impresa giammai potrebbe conseguire un risarcimento in forma specifica attraverso il subentro nel contratto.

8.- Con ordinanza collegiale di questo Tribunale n. 357/2011 è stata disposta verificazione al fine di accertare il formato di redazione della relazione tecnica presentata in gara dalla controinteressata, individuando quale soggetto preposto alle operazioni di accertamento il Prof. G.M. del Dipartimento di Matematica ed informatica della Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell’Università degli studi della Basilicata.

9.- All’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1.- Per ragioni di semplificazione e di economia processuale, il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il ricorso principale, in ragione della sua palese infondatezza, per le motivazioni che saranno di seguito esposte.

Infatti, la regola generale del prioritario esame del ricorso incidentale (indipendentemente dal numero dei concorrenti che hanno preso parte alla gara e dal tipo di censure proposte) può essere eccezionalmente derogata, per ragioni di economia processuale, qualora il giudice ritenga evidente la infondatezza e/o l’inammissibilità del ricorso principale (Consiglio Stato a. plen., 07 aprile 2011 , n. 4).

Per le medesime ragioni di economia processuale è possibile prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate sia dall’azienda ospedaliera resistente sia dalla controinteressata relative alla inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività dell’impugnazione del bando di gara, stante la infondatezza del ricorso nel merito.

2.- Oggetto del ricorso principale è il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara, poi aggiudicata in favore della controinteressata, per il servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici e speciali a servizio delle sedi ospedaliere "San Carlo" di Potenza e "San Francesco di Paola" di Pescopagano.

2.1.- Con una prima doglianza parte ricorrente afferma che il carattere utilizzato nella relazione tecnica sarebbe stato proprio il Times new Roman con corpo 12, come previsto nel bando, tuttavia, le dimensioni del carattere si sarebbero rimpicciolite a seguito della conversione del documento dal formato "Word" al formato "PDF"; sicché l’esclusione sarebbe illegittima, poiché la ricorrente avrebbe rispettato il limite massimo di lunghezza della relazione tecnica stabilito nel disciplinare in 100 cartelle.

2.2- In secondo luogo, la stazione appaltante avrebbe erroneamente fondato l’esclusione su quanto previsto al punto 6, lett. c1) del disciplinare, il quale sanziona con l’esclusione le relazioni tecniche che non siano "coerenti" con le indicazioni formali e di lunghezza previste nel disciplinare, sicché non avrebbe potuto essere comminata l’esclusione della ricorrente la cui offerta tecnica, rispettando il limite delle 100 pagine, risultava comunque coerente con le prescrizioni del disciplinare.

Per altro verso, l’esclusione disposta per l’utilizzo di un carattere diverso sarebbe illogica se si considera che il disciplinare consente l’inserimento nella relazione di schemi, diagrammi e immagini.

2.3.-Inoltre, l’esclusione dell’offerta risultata economicamente più vantaggiosa, disposta sulla base di un elemento meramente formale, sarebbe contraria all’interesse pubblico.

2.4.- In via subordinata, qualora il disciplinare dovesse essere interpretato nel senso di prevedere l’esclusione in caso di difformità dal carattere 12 previsto per la relazione tecnica, si afferma l’illegittimità dei capi 3 e 6 dello stesso disciplinare di gara per:

– illogicità e non proporzionalità di una simile previsione non rispondente ad alcun interesse pubblico, oltre che contraria con il principio del favor partecipationis;

-contrarietà al principio di libertà delle forme nelle gare d’appalto ai sensi degli artt. 89, 90 e 91 R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

-irragionevolezza del limite delle cento cartelle imposto per la redazione della relazione tecnica.

3.- Le doglianze sono infondate.

3.1.- Alla luce delle risultanze dell’istruttoria il Collegio non può che confermare quanto già ritenuto nella sommaria delibazione della fase cautelare ovvero che l’esclusione della ricorrente dalla gara è stata disposta in corretta (e doverosa) applicazione del disciplinare, a norma del quale sono escluse dalla gara le offerte la cui relazione tecnica "..non sia coerente con le indicazioni formali e di lunghezza fornite nel presente disciplinare" (art. 6, punto c1).

A tal proposito, il disciplinare, al punto 3 prevede che "dell’offerta tecnica dovrà far parte una relazione tecnica costituita, a pena di esclusione, da un massimo di 100 cartelle", precisando, altresì, che "per cartelle si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 righe per pagina e con scrittura in carattere Times New Roman di corpo non inferiore a 12 (dodici) punti, eventualmente contenenti anche schemi o diagrammi o immagini…".

Di conseguenza la redazione della relazione tecnica in formato diverso dal carattere Times New Roman con corpo non inferiore a 12 punti viola un requisito di forma ritenuto essenziale dalla stazione appaltante in sede di redazione del disciplinare, che commina l’esclusione per la redazione della citata relazione in modo non coerente "con le indicazioni formali e di lunghezza" previste ovvero redatte con carattere di corpo inferiore a Times new Roman 12 punti.

Va, inoltre, precisato che la tesi di parte ricorrente, secondo la quale la relazione tecnica sarebbe stata originariamente redatta in carattere Times New Roman corpo 12 e secondo la quale, peraltro, la riduzione del carattere sarebbe stata determinata dalla conversione del file dal formato "word" al formato "pdf", è, invero, smentita dalle risultanze della verificazione effettuata dal Prof. G.M. dell’Università degli studi della Basilicata, il quale, dopo una approfondita disamina della relazione tecnica, rispondendo puntualmente ed esaurientemente ai quesiti formulati da questo Tribunale, ha accertato: 1) che il carattere di redazione della relazione tecnica non risulta compatibile orizzontalmente con la stesura in font Times New Roman punti 12 standard, ma risulta compatibile con un documento composto in carattere "Times New Roman 12 punti con dimensione orizzontale al 90%, successivamente trasformato in formato PDF e stampato con riduzione al 96%"; 2) che il carattere di redazione della relazione tecnica risulta, altresì, "…compatibile orizzontalmente con un testo redatto nel carattere Times New Roman di corpo 10, 5"; 3) la trasformazione di un documento da "Word" a "pdf" non determina un mutamento delle dimensioni del carattere di redazione; 4) in fase di stampa del documento "pdf", "questo sia stato soggetto ad un leggero ridimensionamento (attorno al 4%) per rientrare nei margini di stampa"; 5) pur essendo la redazione tecnica composta da un numero di quaranta righe per pagina (in formato A4) e da un totale complessivo di cento pagine, l’utilizzo di un carattere "Times new Roman 12 punti con spaziatura al 90% "equivale per numero di caratteri ad un documento di 110 pagine redatto in carattere Times new Roman 12 punti standard".

Dalla verificazione è quindi emerso che la ricorrente, operando una riduzione proporzionale orizzontale (pari al 10%) del carattere "Times new Roman 12 punti standard" ha di fatto ottenuto un "guadagno di caratteri" che le ha consentito di redigere una relazione più lunga rispetto al limite massimo stabilito nel disciplinare di 100 pagine.

Va soggiunto, al riguardo, che il Collegio non condivide l’interpretazione del disciplinare fornita da parte ricorrente con la memoria conclusiva del 4 ottobre 2011, ove afferma che la lex specialis limitandosi a prevedere la redazione della relazione tecnica con il carattere Times new Roman 12 punti, avrebbe inteso riferirsi soltanto al rispetto della dimensione verticale del carattere, consentendo ai concorrenti di variarne la dimensione orizzontale. Invero, un’interpretazione logico sistematica e teleologica delle disposizioni del disciplinare induce a ritenere che la previsione, a pena di esclusione, del rispetto del requisito formale di redazione della relazione tecnica con un carattere "Times New Roman di corpo non inferiore a 12 (dodici) punti", non può che riferirsi alla dimensione standard del corpo 12. Diversamente opinando, il rispetto del limite delle 100 cartelle (pagine in formato A4) imposto dal disciplinare non avrebbe avuto alcun senso, in quanto la riduzione proporzionale della dimensione orizzontale del carattere avrebbe consentito ai concorrenti di eludere il limite massimo di 100 pagine, essendo ovvio che ad una maggiore riduzione proporzionale della dimensione orizzontale del carattere di scrittura corrisponde un risparmio di pagine impiegate.

Di conseguenza l’Azienda ospedaliera, a fronte della chiara comminatoria, nella lex specialis, della sanzione dell’esclusione per la violazione di prescrizioni formali relative al carattere di redazione e alla lunghezza della relazione tecnica, con le quali aveva già autolimitato la propria discrezionalità, una volta accertata la violazione di tali prescrizioni formali, era tenuta ad applicarle, senza alcun potere valutativo in ordine alla rilevanza della violazione in relazione al contenuto sostanziale dell’offerta economica presentata, all’interesse pubblico e alla sua incidenza sul principio del par condicio dei concorrenti.

3.2.- Quanto alla impugnazione, in via subordinata, delle disposizioni del disciplinare sulla base delle quali l’azienda ospedaliera ha fondato l’esclusione di parte ricorrente, ad avviso del Collegio, la previsione del disciplinare di gara, che sanziona con l’esclusione l’utilizzazione, per la stesura della relazione tecnica, del carattere "Times New Roman" di corpo inferiore a 12, non appare né illogica, né irragionevole, in quanto dettata a tutela del principio della par condicio dei concorrenti, ove risulta dimostrato che la redazione della relazione con carattere avente corpo inferiore a quello prescritto incide sulla lunghezza della relazione medesima (che deve essere contenuta, per espressa previsione della lex specialis, in un massimo di cento cartelle e di 40 righe per cartella).

Del pari, la previsione di un limite dimensionale massimo del carattere non risulta illogica neanche con riferimento alla possibilità di inserire nella relazione tecnica schemi, diagrammi e tabelle di qualsiasi dimensione, posto che tale facoltà non consente comunque di derogare al limite di lunghezza massimo (100 cartelle).

Né, infine, la previsione di un limite dimensionale massimo per il carattere di redazione della relazione si appalesa sproporzionato, in quanto risponde all’esigenza di non aggravare l’istruttoria procedimentale costringendo la Commissione ad esaminare relazioni tecniche inutilmente lunghe e quindi a garantire la celerità e il buon andamento nella gestione del procedimento di gara.

4.- Passando all’esame dell’atto di motivi aggiunti notificato in data 3 ottobre 2008 e depositato in data 10 ottobre 2008, la ricorrente muove un primo gruppo di censure dirette a contestare la legittimazione della partecipazione della aggiudicataria alla gara e un secondo gruppo di censure dirette a contestare la invalidità della procedura di gara, affermando di voler tutelare il suo interesse alla rinnovazione della procedura di gara.

4.1.- Con il primo gruppo di censure, deduce che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa:

Ia) per aver presentato un’offerta nulla o inesistente, in quanto sottoscritta dal direttore generale (Sig. M.C.), privo di un mandato redatto in forma pubblica recante l’attribuzione del potere di rappresentanza della società; ciò in quanto l’art. 15 dello Statuto della società prevede che la firma sociale e la rappresentanza legale della società verso terzi spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e, disgiuntamente tra loro, agli amministratori delegati o, se nominato, all’amministratore unico;

Ib) perché la cauzione provvisoria rilasciata dall’ATI aggiudicataria risulta essere stata sottoscritta dal direttore generale privo del potere di rappresentanza ed è stata emessa solo in favore della IMPES SERVICE s.p.a. e, solo successivamente, estesa alla C.A.R. Soc. Coop., sicché l’intestazione della cauzione solo in favore di una delle imprese costituenti l’ATI viola l’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006;

II) per violazione dell’ art. 5.5 lett. c) del disciplinare secondo il quale "il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell’operatore economico candidato come capogruppo mandatario…", mentre nella fattispecie il sopralluogo sarebbe stato richiesto dalla mandante C.A.R. Soc. Coop.; nonché violazione dell’art. 6, lett. b14, poiché dall’attestato prodotto dall’aggiudicataria non risulterebbe l’assistenza degli uffici della stazione appaltante al sopralluogo;

III) per violazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006 poiché nella dichiarazione 28 maggio 2008 la controinteressata non specificherebbe le parti di servizio svolte da ciascuna impresa;

IV)violazione dell’art. 2.3 del disciplinare di gara, poiché l’A.T.I. aggiudicataria non ha documentato l’effettuazione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara ovvero di manutenzione di impianti elettrici e speciali in ospedali.

4.2.- Con il secondo gruppo di censure deduce la violazione dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006 poiché il Presidente della commissione di gara, ing. S. non avrebbe potuto ricoprire tale incarico, sia perchè privo di qualifica dirigenziale sia perché incompatibile, stante il divieto di nomina di un commissario che nel biennio precedente abbia avuto incarichi di pubblico amministratore in un servizio di appalto; inoltre, in violazione dell’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006, che prevede che il responsabile del procedimento debba essere un dipendente di ruolo delle amministrazioni aggiudicatrice, l’ing. S. non avrebbe potuto essere nominato responsabile del procedimento, non essendo dipendente di ruolo dell’Azienda ospedaliera; ed infine, l’ing. S., ad avviso di parte ricorrente, non avrebbe potuto rivestire la carica di Presidente della Commissione di gara, essendo stato nominato anche responsabile del procedimento, in quanto tale commistione di ruoli pregiudicherebbe l’imparzialità delle operazioni di scelta del contraente.

5.- Al riguardo, osserva il Collegio, sia il primo gruppo di censure dirette a contestare l’ammissione della controinteressata alla procedura di gara sia il secondo gruppo di censure dirette a contestare in radice la veridicità dell’intera procedura di gara per difetto di composizione della commissione giudicatrice, una volta accertata la legittimità dell’esclusione dalla gara della Cofathec servizi s.p.a. per non aver rispettato le prescrizioni di forma della relazione tecnica, non sono scrutinabili per carenza di interesse.

Già da tempo la giurisprudenza amministrativa, condivisa da questo Tribunale, nega l’ammissibilità alla pretesa di elevare il c.d. interesse strumentale a surrogato della posizione legittimante, con riferimento all’ipotesi del concorrente legittimamente escluso, in capo al quale non può ravvisarsi alcun interesse giuridicamente rilevante a censurare l’esito della gara al fine di ottenerne la ripetizione. Il concorrente legittimamente escluso dalla procedura, infatti, non può vantare un’aspettativa giuridica diversa e più qualificata di quella che si può riconoscere ad un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla selezione stessa e che aspira ad eseguire l’appalto, previa partecipazione ad una successiva gara e sua conseguente aggiudicazione; non vi è infatti alcuna differenza tra concorrente legittimamente escluso ed operatore che non abbia partecipato alla procedura selettiva, i quali sono entrambi privi di un interesse giuridicamente tutelabile, ma sono portatori di un mero interesse di fatto alla riedizione della gara ( ex multis: Consiglio Stato , sez. V, 04 giugno 2008 , n. 2629).

Se, per un verso, il su esposto orientamento era pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa per l’ipotesi del concorrente legittimamente escluso dalla procedura (sia nel caso di inoppugnabilità dell’atto di esclusione sia nel caso di accertata assenza di vizi dell’atto di esclusione stesso) che impugnasse l’ammissione di altri concorrenti alla gara, per altro verso, il citato orientamento era altrettanto pacifico nel ritenere che il concorrente legittimamente escluso potesse comunque vantare un interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura concorsuale, nell’ipotesi di vizi diretti a contestare in radice l’intero procedimento di gara.

Tale arresto giurisprudenziale da ultimo riferito, deve, tuttavia, ritenersi superato alla luce della recente Adunanza plenaria 07 aprile 2011 , n. 4, con la quale il Consiglio Stato, dopo aver ribadito che la nozione di "interesse strumentale" non identifica un’autonoma posizione giuridica soggettiva, ma indica il rapporto di utilità tra l’accertata legittimazione al ricorso e la domanda formulata dall’attore, ha chiarito che la legittimazione al ricorso, in materia di affidamento di contratti pubblici, spetta solo al soggetto che ha legittimamente partecipato alla procedura selettiva, precisando, altresì, che "la mera partecipazione (di fatto) alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso. La situazione legittimante costituita dall’intervento nel procedimento selettivo, infatti, deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva. Pertanto, la definitiva esclusione o l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva. Tale esito rimane fermo in tutti i casi in cui l’illegittimità della partecipazione alla gara è definitivamente accertata, sia per inoppugnabilità dell’atto di esclusione, sia per annullamento dell’atto di ammissione".

Applicando il principio di diritto sopra enunciato ne consegue che non è configurabile un interesse legittimo (c.d. strumentale) alla rinnovazione della procedura di gara in capo al concorrente legittimamente escluso e ciò indipendentemente dal tipo di censure proposte. A conferma di tale assunto è sufficiente, infatti, considerare che l’esclusione disposta legittimamente- come accertato nel caso in esame- elimina in radice il titolo di partecipazione su cui si fondava la legittimazione al ricorso e che pertanto l’ interesse alla rinnovazione diventa privo di attualità e concretezza, posto che a seguito dell’annullamento della gara la stazione appaltante non è tenuta ad indire una nuova procedura, essendo tale scelta puramente discrezionale.

6.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse e le censure proposte con il ricorso introduttivo vanno tutte respinte, in quanto infondate.

Il rigetto della domanda impugnatoria comporta il rigetto anche dell’istanza risarcitoria.

Il medesimo esito non può che valere anche per i secondi motivi aggiunti notificati in data 23 dicembre 2008 e depositati in data 3 gennaio 2009, con i quali la Cofathec servizi s.p.a. impugna l’aggiudicazione definitiva ed il contratto stipulato con la controinteressata, limitandosi a denunziarne la illegittimità derivata per i motivi di ricorso già formulati.

7.- Il rigetto del ricorso principale, in quanto infondato, comporta la preclusione dell’esame del ricorso incidentale proposto dalla parte controinteressata avverso la parte ricorrente, che diviene improcedibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.

8.- Le spese di lite, comprese quelle derivanti dall’espletamento della verificazione, sono regolate secondo l’ordinario criterio della soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunziando:

a) in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso ed i motivi aggiunti proposti;

b) respinge la domanda risarcitoria;

c) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

d) condanna la ricorrente al pagamento della somma complessiva di Euro 2000, 00 (duemila/00) a titolo di diritti, onorari e spese di lite, oltre accessori di legge, di cui Euro 1000, 00 (mille/00) in favore della controinteressata ed Euro 1000,00 (mille/00) in favore dell’Azienda ospedaliera resistente;

e) imputa definitivamente a carico della ricorrente il compenso spettante al Prof. G.M. del Dipartimento di matematica e informatica della Facoltà di scienze MM.FF.NN. dell’Università degli studi della Basilicata e pertanto condanna la ricorrente stessa al pagamento in favore del citato verificatore del saldo di Euro 1000, 00 (mille/00), oltre che dell’acconto di Euro 1500,00 (millecinquecento/00) già provvisoriamente posto a carico della ricorrente con ordinanza collegiale di questo Tribunale n. 357/2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Antonio Ferone, Consigliere

Paola Anna Gemma Di Cesare, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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