Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-06-2012, n. 10630 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Lo I. e la M., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio I.P., citarono in giudizio il Dr. S. e la Casa di Cura (OMISSIS) per il risarcimento dei danni alla persona subiti dal piccolo P. nel corso del parto.

Il Tribunale di Napoli accolse la domanda nei confronti del medico ma respinse quella proposta nei confronti della Casa di Cura. La Corte d’appello della stessa città, parzialmente riformando la prima sentenza, condannò la Casa di Cura in solido con lo S. al risarcimento dei danni nei confronti degli I. – M..

Propone ricorso per cassazione la Casa di Cura (OMISSIS) Centro Medico Chirurgico attraverso due motivi. Resistono con controricorso gli I. – M., i quali propongono anche ricorso incidentale a mezzo di un solo motivo.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti contro la medesima sentenza.

Infondato è il primo motivo del ricorso principale – nel quale si sostiene che la Corte territoriale ha stabilito la solidale responsabilità della Casa di Cura benchè la relativa domanda fosse stata formulata dallo S. solo in appello e per l’ipotesi di conferma della prima sentenza – in quanto gli I. – M. hanno formulato in argomento specifico appello incidentale, chiedendo, appunto, la riforma della prima sentenza laddove aveva escluso la responsabilità della struttura sanitaria.

Fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso principale, in cui la sentenza è censurata per avere emesso condanna solidale nei confronti della Casa di Cura senza che sia stata assolta la prova, ex art. 1218 c.c., in ordine al suo inadempimento o inesatto adempimento.

Il giudice d’appello perviene alla pronuncia di responsabilità solidale (con il medico) della Casa di Cura, "presso cui venne ricevuta su presentazione del dr. S. la paziente M. per il parto", dichiarando di fare applicazione del principio sancito dalle S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 9556 del 2002.

Questa sentenza stabilisce che "il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente (pure in quella specie una partoriente), anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonchè nell’apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze; è perciò configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico".

Il provvedimento qui impugnato fa riferimento a questo principio senza, però, addurre alcun inadempimento proprio della Casa di Cura a fondamento della sua stessa condanna, finendo così per affermare una sorta di responsabilità oggettiva, a carico della stessa, per il colpevole comportamento del medico. Laddove, invece, il principio invocato fa chiaramente riferimento, come s’è visto, alla responsabilità autonoma e diretta della struttura sanitaria ed alla riconducibilità causale del danno subito dal paziente ad una inadempienza alle obbligazioni facenti appunto carico ad essa.

Sul punto la sentenza deve essere, dunque, cassata ed il giudice del rinvio, facendo corretta applicazione dell’enunciato principio, valuterà se sussiste prova della responsabilità della Casa di Cura nei sensi sopra espressi. Passando al ricorso incidentale, esso resta assorbito, siccome concernente la liquidazione delle spese del giudizio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione. Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

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