Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2011) 05-12-2011, n. 45053

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 37014 del 23.9.2010, depositata il 15.10.2010, la Corte Suprema di cassazione, sezione 6^ penale, decise tre procedimenti riuniti (n. 9621/10, relativo al ricorso proposto da D.G.M. avverso l’ordinanza 5.2.2010 con cui il G.I.P. di Firenze disponeva la custodia cautelare in carcere per corruzione propria e dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore dell’autorità giudiziaria di Perugia, dichiarato inammissibile; n. 25850/10, relativo al ricorso proposto da D.G.M. avverso l’ordinanza 23.3.2010 del Tribunale per il riesame di Perugia, di conferma della custodia cautelare disposta dal locale G.I.P. in data 27.2.2010, reiterando la misura già applicata e n. 25842/10, relativo al ricorso proposto avverso ordinanza del riesame di Perugia, in pari data, da D.S. F., relativa allo stesso provvedimento 27.2.2010).

Benchè la efficacia della misura nei confronti di D. G. fosse cessata era stato ritenuto perdurante l’interesse dell’indagato ad un pronunzia, in ragione della dichiarazione che il ricorso era proposto anche al fine di successiva proposizione di istanza ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen..

La Corte di cassazione, fra l’altro, ritenne fondati il secondo e terzo motivo del ricorso nell’interesse di D.G., limitatamente al tema del rapporto tra D.G., A. e la soc. Medea.

La difesa aveva, anche con memoria presentata al Tribunale del riesame" posto il tema dell’effettiva appartenenza della società al D.G., in un contesto accusatorio in cui le utilità risultanti formalmente pagate dalla Medea rendevano il tema pertinente ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. (eventualmente anche per la valutazione delle esigenze cautelari).

La Corte di legittimità ha ritenuto che tale tematica non era stata oggetto di specifica motivazione (alle utilità diverse dalla serata con prostitute il Tribunale aveva dedicato otto righe del terzo e quarto paragrafo di pag. 25).

Sul punto, pertanto, l’ordinanza fu annullata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame.

Con ordinanza 14.6.2011 il Tribunale di Perugia, quale giudice di rinvio, fra l’altro, rigettò la richiesta di riesame proposta nell’interesse di D.G.M..

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di D.G. deducendo violazione dell’art. 623 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla effettiva titolarità della Medea S.r.l. in capo a D.G.. Poichè la Corte di legittimità aveva ritenuto insufficiente la motivazione su tale punto, il giudice di rinvio non avrebbe potuto riproporre lo stesso schema argomentativi. Inoltre sarebbero stati trascurati gli elementi di prova favorevoli al ricorrente e le argomentazioni difensive.

D.G., già proprietario del 50% delle quote e dal 22.3.2004 era socio di maggioranza. Dal 2008 ne fu socio unico e la gestì fino al 18.2.2009 quando cedette le quote a S.R..

Del resto già il giudice della misura aveva escluso dal novero delle utilità indicate come corruttive l’utilizzo dell’appartamento e dei voli pagati dalla Medea proprio sul presupposto che la società fosse di D.G. ed altrettanto aveva fatto il Tribunale nella ordinanza poi annullata con rinvio.

Gli elementi che il Tribunale non avrebbe valutato sono:

1. la documentazione depositata dalla difesa, dalla quale si evince che dopo la cessione delle quote D.G. pagò personalmente i canoni di locazione dell’appartamento e le rate di leasing delle autovetture e sottoscrisse fidejussioni per garantire Medea S.r.l. nel pagamento dei canoni di leasing delle autovettura;

2. s.i.t. di P.C. nelle quali si ribadisce che D. G. amministrava e gestiva la Medea;

3. s.i.t. di G.S. dalle quali emerge la stessa circostanza;

4. s.i.t. di L.A. dalle quali si evince che Medea non era società del gruppo Anemone e che di essa faceva parte D. G.;

5. telefonata 25.10.2008 da cui risulta che L.A. chiese ad A. se il volo per Tunisi dovesse essere addebitato a M.;

tale volo fu poi fatturato e pagato a Medea S.r.l.;

6. file excel relativo a Medea sul computer sequestrato all’indagato da cui risultano i crediti maturati per progettazioni a favore di imprese del gruppo Anemone, nonchè altro file relativo a fatture emesse da Medea; ciò unitamente ad altra documentazione proverebbe che Medea S.r.l. non era una scatola vuota;

7. interrogatorio di garanzia dell’indagato 3.3.2010 ove vengono spiegate le circostanze che hanno indotto il Tribunale a ritenere che Medea fosse di A. e cioè il fatto che la L. avesse la delega ad operare sui conti della società;

8. informativa dei R.O.S. 3.3.2010 dove si afferma che la Medea è riconducibile anche a D.G..

Difetterebbero perciò gravi indizi di colpevolezza, tanto più che, non essendo le condotte corruttive ascritte a D.G. non sarebbero singolarmente individuate, l’onere di provare le asserite utilità debba essere assolto con particolare rigore.

Le intercettazioni sarebbero inidonee a sorreggere i gravi indizi di colpevolezza.

Con memoria successiva il difensore del ricorrente deduce che il Tribunale di rinvio non si sarebbe attenuto al principio di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nella sentenza di annullamento e che non sarebbero stati presi in esame i motivi dedotti e tutto il materiale probatorio.

Motivi della decisione

Va premesso che si deve ritenere perdurante l’interesse del ricorrente ad una pronunzia, nonostante la cessazione dell’efficacia della misura cautelare, per la dichiarata volontà di proporre istanza ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen..

Il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti perchè, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della modifica dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. e) introdotta con L. n. 46 del 2006, ed inoltre è manifestamente infondato.

Va ricordato che la modifica normativa dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. e) di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati.

E’ perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia.

Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

Inoltre il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.

Nel caso in esame il giudice di rinvio ha rilevato che:

1. i voli privati di cui D.G. aveva usufruito (insieme a D.S. e B.) erano stati pagati in nome della Medea su disposizione di A. o di L.A. (segretaria di A.);

2. A. o la L. avevano la delega ad operare sui conti della Medea e se la società fosse stata riconducibile al solo D. G. non si comprenderebbe perchè mai la L. dovesse discutere con A. del costo dei voli nelle scritture Medea;

3. dalla telefonata (OMISSIS) A., adirato con D.G. diede disposizione alla L. di sospendere alcuni pagamenti che D.G. doveva ricevere da Medea;

4. i costi delle autovetture erano stati imputati solo formalmente a Medea e la dedotta gratuità del noleggio della BMW serie 3 station non si conciliava con le preoccupazioni di M.R. (collaboratore di A.) sul costo di tale noleggio.

Sulla scorta di tali elementi il Tribunale ha ritenuto che la riconducibilità formale delle quote di Medea a D.G. e le cariche sociali da costui coperte non impedivano di considerare i voli privati come pagati da A. e quindi utilità corruttiva.

A fronte di tale motivazione gli elementi di cui nel ricorso si lamenta la mancata valutazione non presentano carattere di decisività, poichè attengono pur sempre al dato formale disatteso dal giudice di rinvio e nulla avrebbero aggiunto a tale dato formale.

Non si versa perciò nell’ipotesi in cui sia rilevabile quale vizio di motivazione la mancata valutazione di elementi di prova.

Il Tribunale ha correttamente integrato la motivazione ritenuta insufficiente nella sentenza di annullamento e la motivazione del giudice di rinvio è priva di manifesta illogicità e pertanto la relativa valutazione di merito è insindacabile in questa sede.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, infatti l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

(Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).

Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Cass. Sez. 1^ sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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