Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2011) 05-12-2011, n. 45051

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 15 marzo 2011, il Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Paterno, ha confermato la sentenza emessa il 16 luglio 2010 dal Giudice di pace di Paterno, con la quale S.S., S.C. e F.G. erano state condannate alla pena di Euro 400,00 di multa ciascuna quali imputate dei reati di cui agli artt. 612, 594 e 635 cod. pen..

Propone ricorso per cassazione il difensore delle imputate il quale lamenta vizio di motivazione in punto di responsabilità, sul rilievo che ciascuno degli elementi evocati a sostegno della pronuncia di condanna si rivelerebbe incongruo e privo di consistenza dimostrativa, senza giustificare in termini adeguati la ritenuta inattendibilità della versione dei fatti offerta dalle imputate.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a proporre in termini per di più generici ed assertivi, critiche che coinvolgono esclusivamente profili in fatto senza attingere aporie ovvero incoerenze direttamente coinvolgenti il tessuto logico-argomentativo su cui si è fondato lo scrutinio probatorio condotto, con coerenza ed esaustività, dai giudici del doppio grado di merito. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi del prospettato vizio di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dal giudice del gravame. Statuizioni, per di più, sviluppate, come si è già accennato, sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti – ricostruzione dei fatti alla lece delle dichiarazioni acquisite, disamina degli elementi di riscontro ed apprezzamento critico della versione difensiva – in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuna alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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