Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-06-2012, n. 10620 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 4.2.2002 la Padana Assicurazioni S.p.a. conveniva in giudizio la Navigazione Montanari Spa esponendo di agire in surroga della Enichem Americas Inc, a sua volta cessionaria dei diritti e delle ragioni di credito della Industrias Negromex S.A. DE CV di (OMISSIS) in virtù della dichiarazione di cessione di data 28.4.2000, già comunicata alla convenuta. Aggiungeva che a) Industrias Negromex era acquirente di un carico di 2.618,858 tonnellate di Butadiene alla rinfusa vendutole da Enichem Americas Inc. in ragione di un ordine di vendita del 27 ottobre 1999 e relativa fattura Enichem; b) che il carico era stato trasportato da (OMISSIS) ad (OMISSIS) dalla convenuta Navigazione Montanari s.p.a. a mezzo della nave "(OMISSIS)" 1999;

c) che il 27 ottobre 1999 a (OMISSIS), all’atto della caricazione delle cisterne il butadiene – in ragione di campionamenti ed analisi avvenuti prima e durante l’imbarco – veniva accertato a norma mentre all’arrivo in (OMISSIS) quello trasportato nelle cisterne nave 1 e 3 risultava fuori norma per la componente "(OMISSIS)". Ciò premesso, chiedeva accertarsi la responsabilità della convenuta e condannarsi la stessa al pagamento dell’importo di dollari USA 329.309 oltre rivalutazione ed interessi.

In esito al giudizio in cui si costituiva la convenuta deducendo l’infondatezza della domanda il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda. Avverso tale decisione la Navigazione Montanari e la Padana Assicurazioni proponevano rispettivamente appello principale ed appello incidentale ed, in esito al giudizio, la Corte di Appello di Trieste con sentenza depositata in data 5 febbraio 2007 rigettava entrambe le impugnazioni proposte.

Avverso la detta sentenza la Navigazione Montanari ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso la Padana Assicurazioni.

Motivi della decisione

Con la prima doglianza, deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112, 277 c.p.c., nonchè la motivazione omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria, la ricorrente ha lamentato che "in corso di causa e particolarmente nell’atto di appello… aveva eccepito che mancava adeguata prova della legittimazione attiva della Padana Assicurazione in conseguenza della improprietà della cessione del credito a favore di Enichem Americas"; aveva inoltre eccepito che " mancava qualsiasi prova della identificazione della Bulk Petrolchimical con la (indicata ricevitrice in polizza) Negromex";

aveva altresì eccepito che "la cessione dei diritti alla Enichem America non appariva essere stata attuata dal ricevitore e presentatore della polizza di carico(Negromex) ma da una diversa entità giuridica, la BulK Petrolchimical INSA"; aveva infine eccepito che "non si conoscevano la qualifica ed i poteri del sig. Z.". Ciò posto – questa la conclusione della ricorrente – la Corte avrebbe "completamente omesso qualsiasi motivazione ed è pertanto incorsa nel vizio di cui l’art. 360 c.p.c., n. 4 (artt. 112, 211 c.p.c.), dovendosi ritenere la nullità della sentenza quando il giudice non si pronuncia sulle domande o tutte le eccezioni proposte..". Inoltre, la Corte non avrebbe sufficientemente motivato sulla identità e sul ruolo rivestito dal sig. P., indicato quale preposto Insa; sul rilievo se quest’ultima costituisse un acronimo di Industrias Negromex SA o indicasse un diverso soggetto giuridico; sulla identificazione "INSA"- "NEGROMEX" e sulla qualificazione della Bulk Petrochemical quale settore aziendale della Industrias Negromex.

Ha quindi concluso il motivo di impugnazione enunciando i seguenti principi di diritto, con riferimento al precetto di cui l’art. 366 bis c.p.c.: "Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione di legge. Quando un soggetto giuridico non identificato con certezza quale ricevitore ex polizza della mercè trasportata provvede alla cessione dei diritti derivante dal trasporto deve l’attore provare ex art. 2691 c.c., che lo è stato fatto da parte del ricevitore (e non di altri) non sufficiente una affermazione che il nome speso sia l’acronimo del ricevitore, e che altro nome speso ne costituisca un settore aziendale, così anche a fronte di contestazione debbono essere provati la qualifica ed i poteri del sottoscrittore. Art. 360 c.p.c., n. 4. Nullità della sentenza (e n. 3 violazione di legge). Deve il giudice ex art. 112 c.p.c., n. 2, sollevata eccezione sui poteri di chi risulta firmatario di un atto di cessione di crediti pronunciarsi pena la nullità della sentenza".

Con la seconda doglianza, articolata essenzialmente attraverso due profili: il primo, fondato sulla violazione dell’art. 4 convenzione di Bruxelles del 25.8.1924, artt. 174, 170, 422 c.n., artt. 112, 167, 183 c.p.c.; il secondo, fondato sull’omessa, carente, insufficiente ed illogica motivazione, la ricorrente ha lamentato che la Corte avrebbe omesso di motivare sia sul mancato accoglimento di perizia tecnica sia sulla contestata affidabilità della procedura di accertamento della non conformità del butadiene ai parametri dopo il trasferimento da (OMISSIS) a (OMISSIS). La motivazione sarebbe stata altresì insufficiente in ordine alla richiesta perizia sulle sistemazioni ed attrezzature della nave e sarebbe stata illogica quando la Corte ha affermato la non affidabilità dei termometri ad onta del fatto che le temperature dei termometri e delle cisterne erano pacifiche tra le parti.

Ha quindi concluso il motivo di impugnazione enunciando i seguenti principi di diritto: "Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il vettore, ex art. 4 lett. 1 della Convenzione di Bruxelles del 1924 può provare che il danno alla merce trasportata, non può essere derivato al fatto suo e dei suoi dipendenti e preposti. Il ricevitore deve dare piena prova del danno delle merci trasportate (art. 422 c.n. – art. 34 Convenzione di Bruxelles). Il vettore per superare la presunzione di responsabilità ex recepto può dare con CTU lo prova della impossibilità che il danno quale enunciato si sia verificato a bordo ostandovi le leggi della chimica e della fisica, CTU da essere disposta ex art. 191 c.p.c., quando tutti i dati sono tuttora disponibili, presso incaricati di pubbliche funzioni (R.I.Na.) e si tratta di situazioni rilevabili – esclusivamente mediante ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. 6396/04). Il giudice – senza contestazioni – non può ex art. 112 c.p.c., negare affidabilità a strumentazioni le cui risultanze sono state atte proprie da tutte le parti in causa".

La terza doglianza, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123, 1227, 1326, 1387, 1917, 2697 c.c., nonchè per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, è stata infine fondata sulla considerazione che la Corte di Appello non avrebbe motivato sufficientemente sui seguenti fatti controversi "essere stato adottato metodo meno costoso per il recupero del butadiene fuori norma; costare il recupero come attuato 6 cent/libbra; avere il club assicurativo col suo silenzio accettato la proposta di quantificazione del danno in 6 cent/libbra ed essere detta proposta a presunta accettazione vincolante per il vettore" Ha quindi concluso il motivo con i seguenti quesiti di diritto: "Art. 360 o n. 3 violazione di legge. Il danneggiato deve porre in essere e dare dimostrazione (ex artt. 1223, 1221, 2697 c.c.) di aver posto in essere tutte le misure ragionevoli per diminuire i danni mancata prova vuoi del metodo che dell’economicità del ricupero del butadiene fuori norma. Aver ritenuto normativo in violazione dell’art. 1326 c.c. per il vettore l’accordo quantificazione del danno raggiunto tra venditore e della merce, l’aver ritenuto che l’assicuratore della responsabilità rappresenti il danneggiante assicurato in violazione degli artt. 1317, 1517 c.c.. Aver ritenuto che una mancata controproposta costituisca assenso per silenzio alla proposta formulata in violazione dell’art. 1326 c.c.".

Tutto ciò premesso, al fine di inquadrare più agevolmente il complesso delle doglianze formulate dalla ricorrente, può tornare utile sottolineare che tutti i tre motivi di impugnazione sono articolati in due distinti profili, il primo riguardante violazioni di legge, il secondo vizi motivazionali. I profili, relativi alle violazioni di legge, esattamente i primi due, sono conclusi, non da quesiti di diritto bensì da meri principi di diritto mentre i profili riguardanti vizi motivazionali non sono accompagnati da momenti di sintesi bensì dalle indicazioni di svariati fatti controversi. Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè, con riferimento ai profili riguardanti le violazioni di legge, nessuno dei quesiti di diritto risulta formulato in maniera compiuta ed autosufficiente in modo che dalla sua risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione nè tanto meno contiene la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, nè l’indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui si chiede, in relazione al caso concreto, l’applicazione. Ugualmente non soddisfano le prescrizioni dell’art. 366 bis, i momenti di sintesi perchè la ricorrente li ha esauriti nella sola indicazione dei fatti controversi senza chiarire come e perchè sarebbero decisivi e senza indicare altresì le specifiche ragioni di sussistenza del vizio motivazionale.

Giova aggiungere, quale ulteriore profilo di inammissibilità, che si ha violazione di legge quando si assume che una norma è erroneamente interpretata e non, come si pretende, allorchè non si condivida la ricostruzione della fattispecie concreta fatta dal giudice del merito, per poi applicare – correttamente la norma. Peraltro,sotto il profilo del vizio dì motivazione non si può pretendere che la cassazione proceda a un nuovo giudizio di merito, valutando diversamente le risultanze di causa in modo conforme alle aspettative del ricorrente.

Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso per cassazione in esame deve essere dichiarato inammissibile. A tale declaratoria consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della contro ricorrente, delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

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