Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Per il risarcimento dei danni derivanti dalla morte di S. L. in un sinistro stradale in cui era rimasto ignoto il danneggiante, A. e S.R. (padre e fratello del defunto) proponevano domanda, in proprio e quali eredi della madre V.T., nei confronti della Generali Assicurazioni Spa, quale impresa designata. Intervenivano volontariamente, reclamando i danni, in proprio e nella qualità di eredi della madre, i germani S., C., A. e G.. Il Tribunale di Torre annunziata, con sentenza del 23 ottobre 2001, rigettava le domande degli attori e degli interventori.
2. A. e S.R. proponevano appello avverso la suddetta sentenza (con atto notificato il 4 giugno 2002).
I fratelli germani intervenivano in corso di causa (udienza del 27 settembre 2002). La Corte di appello di Napoli accoglieva le domande di A. e R. e dichiarava inammissibili l’intervento degli altri fratelli (sentenza del 6 dicembre 2006).
3. Avverso la suddetta sentenza, i germani S., C., A. e S.G. propongono ricorso per cassazione con due motivi.
Resiste con controricorso, esplicato da memoria, la Generali Assicurazioni Spa.
Motivi della decisione
1. Ai fini che ancora interessano nella presente controversia, la Corte di merito – rilevando d’ufficio la questione – ha dichiarato inammissibile l’intervento in appello dei fratelli germani del defunto, ritenendo che, essendo l’intervento dei terzi in appello possibile solo alle condizioni dell’art. 344 cod. proc. civ., non era ammissibile nella specie, trattandosi di cause scindibili. A conferma, ha richiamato una decisione della Corte di legittimità nel senso della inammissibilità dell’intervento, anche qualificato adesivo, di soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado e non abbiano proposto tempestiva impugnazione avverso la sentenza.
2. Con il primo motivo di ricorso, che si conclude con un quesito di diritto idoneo, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 327, 332, 333 e 344 cod. proc. civ..
A tal fine sottolineano che: l’appello proposto da A. e S.R., avverso la sentenza del 23 ottobre 2001, non notificata, non era stato notificato ai germani, già intervenuti in primo grado, ma solo alla Assicurazione; i germani erano intervenuti volontariamente, in data 27 settembre 2002, anche al fine di evitare gli adempimenti dell’art. 332 cod. proc. civ., riproponendo le censure svolte con l’appello dei congiunti e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento delle domande avanzate in primo grado. Concludono nel senso che, non essendo stato l’appello principale notificato ai germani ed essendo questi intervenuti volontariamente quando non era ancora decorso il termine annuale per l’impugnazione della sentenza di primo grado, l’intervento valeva come impugnazione incidentale, ammissibile, e non come intervento di terzi ex art. 344 cod. proc. civ..
Il motivo è fondato.
2.1. Va preliminarmente escluso che i germani S., C., A. e S.G. siano terzi.
Risulta dagli atti di causa – riprodotti per la parte di interesse nel ricorso – il cui esame è consentito alla Corte in ragione della natura processuale del vizio lamentato, che i germani S.:
– intervennero (intervento adesivo autonomo) in primo grado, reclamando in proprio e nella qualità di eredi della madre, i danni sofferti (v. pag. 4 della sentenza), e divennero parti del processo di primo grado;
– intervennero (con comparsa di costituzione e intervento) nel giudizio di appello principale (proposto dal padre e da uno dei fratelli), impugnando la stessa sentenza, chiedendone la riforma e l’accoglimento della domanda presentata in primo grado.
E’, pertanto, esclusa l’applicabilità dell’art. 344 cod. proc. civ., trattandosi di parti del processo di primo grado, soccombenti, che hanno proposto domanda adesiva e autonoma in appello.
Deve aggiungersi che, impropriamente, la Corte di merito richiama una decisione di questa Corte (Cass. 2 luglio 2002. n. 10750). Infatti, in fattispecie in cui erano decorsi i termini per l’impugnazione e l’intervento, di soggetti parti in primo grado, era stato qualificato dalla Corte di merito come appello incidentale, diretto a conseguire la riforma della sentenza di primo grado, e dichiarato inammissibile perchè tardivo, la Corte di cassazione ha rigettato il motivo di ricorso che invocava, al fine di travolgere la pronuncia di inammissibilità, l’operatività dell’art. 344 cit. In particolare, ha escluso l’applicabilità di tale articolo, dopo aver qualificato l’intervento proposto come volontario adesivo limitato a dare sostegno alle ragioni degli appellanti principali, in tal senso correggendo la motivazione della sentenza impugnata.
2.2. Risulta dagli atti processuali – nè è contestato dalla controparte – che:
– la sentenza di primo grado, emessa in causa scindibile – essendo le diverse domande accomunate dal titolo e dall’oggetto – non era stata notificata, con conseguente applicabilità del termine annuale di impugnazione;
l’appello principale non era stato notificato ai germani, con conseguente applicabilità dell’art. 332 cod. proc. civ.;
che l’intervento in appello era stato effettuato nelle more della decorrenza del termine annuale di impugnazione.
La questione di diritto all’attenzione della Corte è "se, nell’ipotesi di cause scindibili, per essere stata proposta in primo grado (mediante intervento adesivo autonomo in processo promosso da altri danneggiati) domanda di risarcimento del danno nei confronti degli stessi obbligati, qualora la sentenza di rigetto di tutte le domande non sia stata notificata e l’appello principale proposto dagli originar attori non sia stato notificato agli altri soccombenti, la comparsa di costituzione e intervento di questi ultimi – contenente impugnazione avverso la stessa sentenza, mediante richiesta di riforma e di accoglimento della domanda presentata in primo grado – nel termine lungo di impugnazione, integri appello incidentale tempestivamente proposto da chi sia stata parte soccombente nel giudizio di primo grado, atteso che la parte avrebbe potuto proporre impugnazione incidentale dopo la notifica dell’appello principale ad opera del giudice, ex art. 332 cod. proc. civ., stante la mancanza di preclusione a norma dello stesso articolo".
La risposta positiva discende linearmente dalle norme applicabili.
I germani S., in quanto parti soccombenti nella sentenza di primo grado, non notificata, erano legittimati a proporre appello nel termine annuale.
Non essendo stato loro notificato l’appello principale proposto dagli altri soccombenti, non erano tenuti al rispetto dei termini di decadenza di cui all’art. 343 cod. proc. civ., che tale presupposto prevede.
Trattandosi di cause scindibili e non essendo per essi preclusa l’impugnazione nel rispetto del termine annuale, la Corte avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 332 cit., ordinare di notificare l’impugnazione anche alle altri parti, allo scopo di consentire a queste di proporre impugnazione incidentale ex art. 333 cod. proc. civ., perseguendo il legislatore lo scopo di evitare che nei confronti della stessa sentenza si svolgano diversi giudizi di impugnazione.
Secondo la previsione dell’stesso art. 332, comma 2, in caso di omessa notifica dell’impugnazione ordinata dal giudice, si ha sospensione del processo, in attesa che decorrano i termini per l’impugnazione, sempre allo scopo di evitare giudizi di impugnazione diversi avverso la stessa sentenza.
Risulta evidente che, stante la riconducibilità della fattispecie all’art. 332 cod. proc. civ. e stante la suddetta finalità della norma, la comparsa di costituzione e intervento, nel processo di appello principale, contenente impugnazione avverso la stessa sentenza, con la quale altre parti soccombenti si costituiscono nel processo in corso nel termine annuale di impugnazione, non può non valere come appello incidentale.
Diversamente opinando: si perverrebbe all’illogica conclusione di non consentire alla parte di fare quello che la norma favorisce, prevedendo che il giudice deve ordinare la notifica dell’impugnazione principale proposta alle altri parti, proprio per consentire l’appello incidentale di queste ultime; si attribuirebbe valore alla autoqualificazione dell’atto di parte quale "intervento", con possibili effetti fuorvianti (nei quali sembra incorsa la Corte di merito) e non al contenuto sostanziale impugnatorio autonomo dell’atto.
Consegue che, nell’ipotesi di cause scindibili, per essere stata proposta in primo grado (mediante intervento adesivo autonomo in processo promosso da altro danneggiato) domanda di risarcimento del danno nei confronti degli stessi obbligati, qualora la sentenza di rigetto di tutte le domande non sia stata notificata e l’appello principale proposto dall’originario attore non sia stato notificato agli altri soccombenti, la comparsa di costituzione e intervento volontario contenente impugnazione autonoma, proveniente da soggetti aventi la qualità di parte e, quindi, legittimati ad impugnare autonomamente la sentenza d’appello, se proposta nel termine annuale, integra appello incidentale tempestivamente proposto, atteso che la parte avrebbe potuto proporre impugnazione incidentale dopo la notifica dell’appello principale disposta dal giudice, ex art. 332 cod. proc. civ., stante la mancanza di preclusione a norma dello stesso articolo.
2.3. Pertanto, la sentenza impugnata è cassata nella parte in cui dichiara inammissibile l’intervento dei germani S.; la Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui si rinvia anche per le spese del presente giudizio, dovrà esaminare l’impugnazione proposta dai suddetti germani avverso la sentenza del giudice di primo grado.
3. Il secondo motivo, con cui si deduce vizio motivazionale in riferimento allo stesso vizio processuale dedotto con il primo motivo, che si conclude, peraltro, senza il momento di sintesi, richiesto ai sensi del suddetto art. 366-bis, resta preliminarmente assorbito dall’accoglimento del primo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012
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