Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-06-2012, n. 10612

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. C.C. esponeva che:

con contratto verbale del 26 marzo 1970 aveva concesso in locazione a Ca.To. un immobile destinato ad abitazione sito in (OMISSIS); essendo sopravvenuta la necessità di destinare l’immobile ad uso proprio, aveva comunicato disdetta per la naturale scadenza del contratto al 25 marzo 2006.

Tanto premesso il C. conveniva in giudizio il conduttore per sentir dichiarare la cessazione della locazione alla data del 25 marzo 2006 e per la condanna del Ca. al rilascio dell’immobile.

Si costituiva il Ca. ed a seguito dell’opposizione da questi formulata il G.U. disponeva il mutamento del rito.

All’udienza dell’1 febbraio 2007 veniva letto il dispositivo della sentenza n. 150/2007 con l’accoglimento della domanda, la conseguente declaratoria di risoluzione del contratto di locazione alla data del 25 marzo 2006, la fissazione della data per il rilascio all’1 febbraio 2008.

Riteneva il Tribunale che il contratto si era risolto alla suddetta scadenza in applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 2, commi 1 e 6, per la sopravvenuta necessità del locatore di destinare l’immobile all’uso proprio.

Sul gravame del conduttore la Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza quivi denunciata, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la locazione risolta alla diversa scadenza del 26 marzo 2010 e fissava per il rilascio dell’immobile, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 56, la data del 27 luglio 2010.

I giudici d’appello al riguardo consideravano: a) la locazione abitativa era iniziata il 26 marzo 1970; b) essa si era ulteriormente rinnovata, nel vigore della sopravvenuta L. n. 392 del 1978, di quattro anni in quattro anni, dal 36 marzo 1978.

Propone ricorso per cassazione C.C. con un unico motivo.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso C.C. denuncia "Violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1998, artt. 1, 2, 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., punto 4 ".

Assume il ricorrente che il contratto di locazione intercorrente tra le parti ebbe inizio in data 26 marzo 1970 e per effetto della disposizione transitoria di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 65, lo stesso si rinnovò sino al 26 marzo 1978 e poi di seguito di quattro anni in quattro anni ex lege n. 392 del 1978; quindi, sulla base del sopravvenuto regime normativo di cui alla L. n. 431 del 1998, il contratto di locazione si rinnovava tacitamente per altri quattro anni, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della stessa legge.

Il ricorrente inviava tempestiva disdetta motivata ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 3 e di conseguenza il contratto scadeva alla data del 26 marzo 2006 e non al 26 marzo 2010 come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello.

Il motivo è infondato.

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, la L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 6, va interpretato nel senso che, tra i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, sono soggetti alla nuova disciplina, anche con riferimento alla doppia durata quadriennale, solo quelli che vedono realizzato il presupposto della rinnovazione nel vigore della nuova legge e, quindi, solo quelli per i quali il termine utile per la comunicazione della disdetta da parte del locatore è venuto a scadenza in epoca successiva al 30 dicembre 1998 e tale disdetta non è stata data, sicchè la rinnovazione si è verificata nella vigenza della nuova legge (Cass., 1 aprile 2010, n. 7985; Cass., 28 marzo 2008, n. 809; Cass., 24 agosto 2007, n. 1795).

Nel caso in esame il contratto verbale del 26 marzo 1970 si era rinnovato di anno in anno sino al 26 marzo 1978.

Tale contratto, per effetto della legge sull’equo canone, in quanto soggetto alla disciplina transitoria della L. n. 392 del 1978, art. 65, si era tacitamente rinnovato di quattro anni in quattro anni, sicchè, alla data di entrata in vigore della L. n. 431 del 1998, esso aveva la scadenza del 23 marzo 2002; in difetto di tempestiva disdetta (che sarebbe dovuta intervenire sei mesi prima del marzo 2002) il contratto veniva a rinnovarsi, perciò, nel vigore della L. n. 431 del 1998, con la sua prima scadenza al marzo 2006 e con il diritto del conduttore al rinnovo automatico per altri quattro anni, denegabile solo per una delle previste giuste cause.

Il giudice di merito ha accertato che, sei mesi prima della scadenza del marzo 2006, il locatore non aveva inviato la disdetta motivata dall’uso proprio, questa necessaria per impedire la rinnovazione automatica alla seconda scadenza, sino al 2010; il motivo d’impugnazione, che invoca gli effetti di altra motivata e tempestiva disdetta (diversa da quella indicata del 26 giugno 2003 nella sentenza a noi denunciata) è privo della necessaria indicazione sia dell’avvenuta produzione in giudizio di siffatta disdetta (giustificata dall’intenzione del locatore di adibire l’immobile all’uso proprio) e sia del suo esatto tenore testuale.

Per tali ragioni il motivo è da ritenere, sul punto, non autosufficiente onde resta confermata la decisione i secondo grado, per la quale è operativo il rinnovo automatico di altri quattro anni, sino alla scadenza del marzo 2010.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *