Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-06-2012, n. 10609 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel luglio del 2003 A.T. evocò in giudizio, dinanzi al tribunale di Genova, il Ministero della Salute, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, atteso che:

nel (OMISSIS), la commissione medica militare di (OMISSIS) aveva accertato la sua positività ai virus HCV e HVB – contratti a seguito di una emotrasfusione risalente al (OMISSIS) – riconoscendole, per l’effetto, il diritto all’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992;

il riconoscimento di tale indennizzo non risultava in alcun modo ostativo alla domanda di risarcimento del danno biologico subito;

il dies a quo del termine prescrizionale dell’invocato risarcimento andava individuato nella data di emissione dei certificati con i quali le commissioni mediche militari attestavano l’insorgenza delle malattie virali e la loro riferibilità causale alla emotrasfusione;

il suo diritto al risarcimento non poteva, pertanto, dirsi estinto ai sensi dell’art. 2934 c.c., avendo presentato domanda per ottenere la detta indennità – ed avendo ricevuto al relativa (e positiva) risposta – nell’ottobre del 2000.

Il giudice di primo grado respinse la domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla A..

La corte di appello di Genova, investita del gravame da questa proposto, lo rigettò, confermando l’avvenuta estinzione del diritto per prescrizione, sia pur con diversa motivazione rispetto a quella adottata in prime cure.

La sentenza è stata impugnata dalla appellante con ricorso per cassazione articolato in un unico, complesso motivo di doglianza.

Resiste con controricorso l’avvocatura dello Stato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme degli artt. 2935 e 2947 c.c., in tema di prescrizione del diritto vantato in relazione ai principi già enunciati in materia (SU nn. 576 e 584 del 2008) da questa Suprema Corte.

Il motivo si conclude con la proposizione (peraltro non più necessaria, ratione temporis) del seguente quesito di diritto:

Se, in conformità ai principi di diritto massimati nelle sentenza delle sezioni unite 576 e 584 del 2008 sia conforme a diritto, e segnatamente agli artt. 2935 e 2947 c.c., che la prescrizione decorra dal momento di proposizione della domanda amministrativa ex lege n. 210 del 1993, in luogo della data di emissione dei verbali delle commissioni mediche militari sulla base del fatto che, al momento della proposizione della domanda, la ricorrente avesse compiuto da circa due anni accertamenti clinici dai quali risultasse la sola presenza dei virus HBV e HCV in presenza di possibili diverse cause di contrazione delle predette malattie.

La doglianza sintetizzata nel suindicato quesito è priva di pregio.

Essa si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha condivisibilmente ritenuto impredicabile, sul piano ermeneutico, la lettura che, delle pronunce a sezioni unite di questa Corte (nn. 577/584 del 2008), la difesa dei ricorrenti ritiene di sottoporre oggi al collegio, vero essendo, di converso, che la corretta interpretazione del dictum di quelle pronunce è quella compiuta dai giudici di appello, che, con accertamento di fatto immune da vizi, esattamente collocano l’exordium praescriptionis "al momento in cui la malattia era stata percepita, o poteva essere percepita, quale danno ingiusto, usando l’ordinaria diligenza" – id est, nella specie, nell’anno (OMISSIS), quando, all’esito delle diagnosticate malattie ((OMISSIS)), la A. presentò la domanda amministrativa ex lege n. 210 del 1992.

Il principio di diritto applicato dalla corte territoriale è conforme a quanto sancito da questa corte regolatrice a far data dal 2008, e va pertanto confermato, come va confermato il conseguente decisum del giudice ligure che, preso atto dello spirare del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento azionato dall’odierna ricorrente (l’atto di citazione risulta, difatti, notificato nel luglio del 2003), ha dichiarato estinto il diritto stesso.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese – che possono, per motivi di equità scaturenti dalla obbiettiva, sia pur diacronica incertezza e delicatezza delle questioni che si pongono nella materia trasfusionale sotto il profilo risarcitorio, essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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