Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-11-2011) 05-12-2011, n. 45294

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 18 gennaio 2011 la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del tribunale che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato A.T. e F.A. colpevoli di concorso nel reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 5, per avere illecitamente detenuto g. 2,6 di cocaina. La Corte fondava il giudizio di colpevolezza sugli indizi raccolti dai carabinieri che, dopo avere osservato che il condominio in cui abitavano gli imputati era meta di un continuo andirivieni di giovani e che mentre F. stava di sentinella alla finestra la moglie apriva la porta a chi chiamava " T.", entravano nell’appartamento e rinvenivano indosso alla donna la cocaina e una banconota di Euro 50.

Contro la sentenza ricorrono gli imputati che denunciano mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Contestano anzitutto il valore indiziario degli anzidetti elementi di prova e obiettano che mancherebbe la prova della destinazione allo spaccio, dato che lo stupefacente sequestrato non era frazionato in dosi, che in casa non fu trovato lo strumentario per il confezionamento di dosi, che la donna disse subito che la cocaina serviva al suo consumo personale.

Lamentano poi che non sia stata esclusa l’applicazione della recidiva facoltativa e che siano state negate le attenuanti generiche.

2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, perchè propongono motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

Invero i ricorrenti, senza contestare i fatti oggettivamente accertati, si limitano a prospettare una nuova valutazione delle risultanze probatorie, diversa da quella operata dai giudici di merito, senza riuscire a evidenziare in seno all’iter argomentativo tracciato nella sentenza impugnata vizi di manifesta illogicità.

Ciò vale anche per le doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, le cui determinazioni sono il risultato di un ponderato apprezzamento della personalità negativa degli imputati, entrambi gravati da precedenti specifici e dall’assenza di ragioni particolari che possano essere valorizzate per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille per ciascuno alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille per ciascuno alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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