Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 26-06-2012, n. 10601 Somministrazione di energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 4/10/2010 il Tribunale di Benevento respingeva il gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P. Montesarchio di accoglimento della domanda proposta dal sig. F.G. di sua condanna al risarcimento del danno da quest’ultimo lamentato consistente negli ingiusti oneri sopportati per il pagamento dell’energia elettrica erogatagli tramite bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel dell’obbligo imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica di offrire al consumatore almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta e di darne allo stesso adeguata e tempestiva informazione.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale procuratrice speciale della società Enel Distribuzione s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 10 motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 481 del 1995, art. 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 e l’8 motivo denunzia insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 1223, 1175, 1375 c.c., artt. 40, 41 cp., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 6 ed il 7 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè violazione dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 9 ed il 10 motivo denunzia omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I primi 5 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi analoghi di affermare, il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore.

Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art. 6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione, e conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., sicchè l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata su clausola contrattuale invero non risulta inserita nel contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011, n. 27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).

Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto di utenza, e conseguentemente ravvisando sussistente il lamentato inadempimento.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con assorbimento dei restanti motivi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda originaria del F. la cui infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione, giacchè l’esclusione della integrazione del contratto da parte della delibera in argomento in ragione della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.

Le spese del giudizio di merito possono essere integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi 5 motivi di ricorso, assorbiti gli altri, e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda originaria del F.. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna il F. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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