Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-11-2011) 05-12-2011, n. 45041

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 24/3/2011, la Corte di appello di Torino, in totale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Aosta, in data 10/6/2009, dichiarava A.G. colpevole del reato di usura a lui contestato e, per l’effetto, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, B.L..

La Corte territoriale rovesciava il giudizio di assoluzione formulato dal giudice di primo grado in sede di giudizio abbreviato, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto sulla base del materiale probatorio acquisito in atti.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla totale assenza di argomentazioni idonee a confutare le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria. In particolare eccepisce che il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale appare viziato in quanto, dopo aver ripercorso le tappe processuali della vicenda, la Corte ha dedicato appena una pagina e mezzo di motivazione per affermare la responsabilità penale dell’imputato, sulla base di un ragionamento apodittico, senza confutare le ragioni che avevano condotto il primo giudice a pronunziare la sentenza di assoluzione.

Si duole che i giudici dell’appello non abbiano dato il dovuto rilievo alle contraddizioni emergenti dal narrato della parte lesa, il quale aveva dichiarato che l’erogazione del prestito sarebbe avvenuta fra il giugno e l’ottobre del 2005, mentre la Guardia di Finanza aveva accertato che nel febbraio del 2006 la società Theorema Show room del quale il B. era socio aveva ricevuto Euro 41.000,00. Si duole, inoltre, che la Corte territoriale non abbia tenuto in alcun conto delle dichiarazioni di M.A., secondo la quale la condotta tenuta dal B. davanti a lei lasciava intendere che la denunzia era finalizzata a non pagare gli assegni che l’ A. aveva posto all’incasso, senza fornire alcuna motivazione della differente lettura di tali emergenze processuali rispetto alle conclusioni a cui era pervenuto il primo giudice.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 533 c.p., dolendosi che la Corte territoriale sia pervenuta all’affermazione di responsabilità dell’imputato senza conformarsi alla regola probatoria e di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte:

"In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33748 del 1207/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231679).

Pertanto: "Il giudice d’appello può pervenire ad una ricostruzione del fatto difforme da quella effettuata dal giudice di primo grado, ma in tal caso, per non incorrere nel vizio di motivazione, ha l’onere di tenere conto delle valutazioni in proposito svolte da quest’ultimo e di indicare le ragioni per le quali intende discostarsene." (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37094 del 07/07/2008 Ud.

(dep. 30/09/2008) Rv. 241024).

Alla luce di tale insegnamento, la sentenza impugnata non può essere censurata in quanto la Corte territoriale, nel rovesciare le conclusioni raggiunte dalla sentenza di primo grado, si è conformata a tali incontestabili principi di diritto.

La Corte, infatti, non ha omesso di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza appellata che hanno portato il giudice di primo grado a dubitare della responsabilità dell’imputato. In particolare la Corte ha specificamente motivato in ordine ai movimenti bancari, alle emergenze del rapporto della guardia di finanza, ai dati emergenti dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che, dopo aver ricevuto la somma di Euro 147.350, mise all’incasso di due assegni di Euro.

75.000, pur avendo versato al B. la somma di solo Euro 150.000.

Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, nonchè alla rifusione in favore della parte civile B.L. delle spese sostenute in questo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, nonchè alla rifusione in favore della parte civile B.L. delle spese sostenute in questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro. 3.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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