Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 05-12-2011, n. 45287

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-. M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Torino ha confermato la sua condanna, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione (con risarcimento dei danni alla parte civile, da liquidarsi in separata sede, e con provvisionale pari ad Euro cinquemila) per i reati di maltrattamenti e di lesioni personali ai danni della convivente C.E., commessi dal gennaio (OMISSIS).

Il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità per la genericità delle argomentazioni della Corte di merito, che avrebbe in sostanza omesso di considerare la ben più complessa realtà dei rapporti tra i due protagonisti della vicenda, che avrebbe dovuto indurre a ritenere che gli scontri fisici tra i predetti non fossero limitati ad una aggressione unilaterale da parte di esso M. ai danni della C., in quanto anche quest’ultima avrebbe avuto la sua parte nelle zuffe.

Ad avviso del ricorrente inoltre la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente in riferimento agli episodi di lesioni personali contestati ai capi b) e d). Quanto all’episodio sub d), le risultanze processuali avrebbero dimostrato essersi trattato di botte reciprocamente date.

In buona sostanza tutti i fatti di causa avrebbero dovuto essere inquadrati in una conflittualità reciproca con esclusione di responsabilità del solo M..

2 .-. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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