Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 27-06-2012, n. 10722 Esecuzione fiscale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15 luglio 2010 il Tribunale di Benevento ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla s.p.a.

Equitalia Polis nei confronti di V.P. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Viscusi Pietro & C. s.n.c. e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza emessa in data 30 settembre/6 ottobre 2009, con cui il G.E. aveva rigettato l’istanza di assegnazione allo Stato dell’appezzamento di terreno di proprietà di V.P. oggetto della procedura esattoriale n. (OMISSIS). Precisava il Tribunale che il provvedimento di sospensione dell’esecuzione, cui faceva riferimento il V. per inferirne l’irregolare esperimento degli incanti, si riferiva ad altra procedura esattoriale avente ad oggetto beni completamente diversi da quelli oggetto della suddetta istanza di assegnazione.

Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione V. P., in proprio e nell’indicata qualità, formulando tre motivi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.

Il Collegio – preso atto della comunicazione del decesso di uno dei difensori con richiesta dei provvedimenti necessari "anche in riferimento all’interruzione del giudico" – considerato che nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge e rilevato altresì che il ricorrente risulta assistito anche da altro difensore, ha deciso come segue.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione fornita dal Giudice di primo grado.

1.1. Il motivo risulta inammissibile per difetto di specificità.

Invero, posto, in generale, il principio che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, deve ritenersi, in particolare, inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere, così, il compito istituzionale di verificare il fondamento della suddetta violazione (Cass. civ., Sez. 3^, 05/06/2007, n. 13066).

Inoltre il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve contenere – in ottemperanza al disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto – la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi (Cass. civ., Sez. 2^, 30/03/2000, n. 3904).

Nel caso di specie parte ricorrente – senza neppure enunciare le norme che si assumono violate, nè tantomeno indicare le affermazioni che nella sentenza impugnata risulterebbero contrarie a legge – si limita ad insistere sulla questione della mancata notifica dell’avviso di vendita, omettendo di confrontarsi con le argomentate ragioni della decisione, secondo cui siffatta questione è estranea al presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto l’assegnabilità o meno dei beni in dipendenza di un asserito provvedimento di sospensione (che, invece, il giudice dell’opposizione ha accertato riguardare altri beni assoggettati a diversa procedura esecutiva).

Nel contempo la stessa parte, prospettando che il giudice dell’opposizione sia caduto nella "trappola posta dalla Equitalia" – lungi dall’individuare un vizio logico rilevante agli effetti dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 – svolge censure che, quando non si risolvono in meri apprezzamenti di fatto contrari a quelli manifestati dal giudice di merito, lamentano viste di carattere materiale e/o erronee percezioni concretanti errori di fatto, insuscettibili di essere poste alla base di un ricorso per cassazione.

2. Gli altri due motivi, proposti "in via subordinata" per il caso che questa Corte decidesse "nel merito", prospettano questioni nuove, lamentando: a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 85 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 30; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 78 e 79, in relazione all’istanza di assegnazione.

2.1. Anche i suddetti motivi, che pongono questioni attinenti al prezzo d’asta, appaiono inammissibili, in forza del principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass., n. 5149/2001; Cass., n. 14848/2000; Cass., n. 9936/2000; Cass., 6766/2001) per il quale è preclusa la possibilità di prospettare, per la prima volta in cassazione, questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili di ufficio, le quali, modificando la pregressa impostazione difensiva, pongano a fondamento della domanda o delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nelle precedenti fasi processuali.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *