Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-10-2011) 05-12-2011, n. 45308

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-. Il difensore di S.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Milano ha annullato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti del predetto dal GIP di Milano limitatamente ai fatti di cui ai capi 1), 2) (concussione) e 3) (corruzione), confermando il provvedimento restrittivo per i fatti di cui al capo 5) (corruzione, per avere ricevuto, nella sua qualità di sindaco del Comune di (OMISSIS) e per il tramite dell’arch.

U., la somma di Euro 186.000, versata da C.B., amministratore della EL.PA s.a.s., e da Cr.Ge., amministratore della Treviglio Auto, in cambio della attivazione della procedura dello Sportello Unico, volta a modificare la destinazione urbanistica da agricola in edificabile del terreno denominato "La Taranta", in origine di proprietà del S. e da lui poi venduto alla EL.PA, che a sua volta lo aveva indi ceduto alla Treviglio Auto).

Il ricorrente deduce:

1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e decadenza.

1.1. Nullità degli atti posti a fondamento della misura cautelare, richiesti in originale dalla Difesa e non messi a disposizione dal P.M., con conseguente insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in riferimento al reato contestato.

1.2. Perdita di efficacia della misura cautelare per omesso deposito, entro il termine di giorni cinque dalla richiesta del Tribunale del Riesame, degli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

2. Vizio di motivazione per omessa valutazione di prove decisive, nonchè per travisamento del fatto. Dalla dettagliata ricostruzione dei fatti sarebbe emerso che le due richieste di modifica della destinazione urbanistica del terreno in questione erano state rigettate. Inoltre dalle dichiarazioni del C. sarebbe risultato che non vi era stato alcun intervento dell’ex sindaco S. volto ad assicurare il buon esito della pratica edilizia. A parte il fatto che l’arch. B. avrebbe escluso che era stato il Sindaco a presentare, protocollare e inoltrare le istanze della Treviglio Auto, affermando che tali richieste erano state proposte dai professionisti di detta società e da loro depositate presso l’Ufficio Protocollo del Comune. Tutte le predette risultanze non sarebbero state prese in alcun modo in considerazione dal Tribunale, cha anzi le avrebbe travisate, affermando che la B. aveva riferito che era stato l’ex sindaco a ricevere, protocollare ed inoltrare le pratiche.

3. Vizio di motivazione in ordine alla esistenza delle esigenze cautelari. In particolare il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il sindaco si era dimesso nel 2001 ed era stato sostituito da un esponente dell’opposizione, suo acerrimo antagonista, sicchè sembrava impossibile la reiterazione da parte dell’indagato dei reati contestati. Anche il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe stato motivato con frasi apodittiche e con formule di stile. Inoltre non sarebbe stata fornita spiegazione alcuna in ordine alla inidoneità di misure meno afflittive.

2 .-. Alla odierna udienza camerale il difensore del S. ha espressamente rinunciato al primo motivo di ricorso e, in particolare, a entrambi i sottomotivi in cui tale censura si articola. Preso atto di quanto sopra, il Collegio rileva che il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Milano si è limitato a riportare (pagg. 5 e 6) la ricostruzione della vicenda operata dal GIP in sede di misura cautelare, osservando che l’attività contestata al Sindaco non concludeva la procedura, ma costituiva la fase di avvio, comunque funzionale alla modifica dello strumento urbanistico, e che l’interesse diretto del S. nella procedura di variazione era emerso anche dalle dichiarazioni dell’arch. B., che aveva riferito in ordine al percorso inconsueto seguito dalla pratica in questione, precisando che era stato il sindaco stesso a ricevere, protocollare ed inoltrare personalmente le richieste e che lo stesso S. la aveva esortata a celermente incontrare i responsabili delle società.

Si tratta con tutta evidenza di una motivazione del tutto carente, in quanto non risponde in alcun modo ai fondamentali e specifici quesiti posti dalla Difesa del S. (il rigetto per ben due volte delle richieste di modificazione urbanistica del terreno; le dichiarazioni del C.) e incorre chiaramente in un travisamento delle dichiarazioni della B., che, contrariamente a quanto affermato nella ordinanza impugnata, non sembra avere mai dichiarato che era stato il S. ad occuparsi personalmente di ricevere, protocollare ed inoltrare le pratiche, e, anzi, ha esplicitamente escluso che il S. o altri avessero mai cercato di condizionare le sue decisioni.

3 .-. Per le considerazioni sopra svolte si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *