Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 30-08-2011) 05-12-2011, n. 45061 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 8/2/2011 il Tribunale di Cosenza, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava la pena su richiesta delle parti a C.L., in relazione ai delitti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, ed alla illegale detenzione di una pistola (acc. in (OMISSIS)). La pena veniva concordata in anni 2 di reclusione ed Euro 6.000= di multa, con la continuazione e la diminuente del rito.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando il difetto di motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile, ex art. 606 c.p.p., comma 3, perchè proposto per motivi manifestamente infondati e, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10372 del 27/09/1995 Ud. (dep. 18/10/1995), Serafino, Rv. 202270;

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2932 del 22/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997), Ninivaggio, Rv. 209387; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4295 del 22/08/2000 Cc. (dep. 30/08/2000), Marasco, Rv. 217205), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorchè succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p.).

In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata (ex plurimis Cass. 4^, 17/10/2006, n. 34494; Cass. 1^, 6/2/2007, n. 4688).

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.

Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., senza precisare, come nel caso di specie, per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.

Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.500,00 (millecinquecento).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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