Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 28-06-2012, n. 10985

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza del tribunale di Napoli – sezione distaccata di Frattamaggiore del 27.11.2009, che aveva accolto parzialmente l’appello proposto dallo stesso V. in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è soggetto alla normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato pubblicato dopo l’entrata in vigore della detta legge (4 luglio 2009).

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223, 1226 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per il mancato riconoscimento del danno consistente negli importi corrisposti per l’assistenza stragiudiziale.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 2012, art. 1 e art. 18 nonchè degli 2043 e 1223 e 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in ordine al mancato riconoscimento dell’importo a titolo di IVA. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c.; dell’art. 75 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorso per cassazione è inammissibile per il mancato rispetto del requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa", di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3. Al fine del rispetto di tale requisito, infatti, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata;

per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (S.U. 11.4.2012 n. 5698).

Nella specie, il ricorrente ha articolato il ricorso con la tecnica dell’assemblaggio, facendo seguire ad una brevissima "Premessa", la riproduzione integrale dell’ intero atto di appello, seguita, prima della illustrazione dei motivi di ricorso, dalla indicazione della decisione dal giudice di merito.

Manca del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione dei motivi non consente di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi. Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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