Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 30-08-2011) 05-12-2011, n. 45059

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16/7/2008 il Giudice di Pace di Ferentino condannava B.S. per il reato di cui all’art. 189 C.d.S., comma 6 e 7, alla pena di Euro 250 di ammenda, nonchè per il delitto di cui all’art. 590 cod. pen., alla pena di Euro 172 di multa (fatti acc. in (OMISSIS)). Lo condannava, inoltre al risarcimento del danno in favore della parte civile I. C.. All’imputato veniva addebitato che, alla guida della sua auto DAEWO MATIZ, percorrendo la strada provinciale di Ferentino, per imprudenza e negligenza sbandava invadendo la corsia di marcia opposta ed investendo la fiancata sinistra dell’auto condotta I.C. che nell’occasione riportava lesioni guarite in gg. 3.

Il B., inoltre, dopo una breve sosta a distanza dal veicolo incidentato, si allontanava senza consentire la sua identificazione e senza prestare soccorso alla vittima.

Osservava il G. di P., dopo avere premesso che l’identificazione dell’imputato era stata resa possibile dal fatto che egli aveva perso una delle targhe sul luogo del sinistro, che la responsabilità del B. emergeva dalle deposizioni dei testi, da cui emergeva l’invasione della carreggiata opposta e l’omissione del soccorso dopo l’incidente.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la nullità della sentenza, per essere stata emanata in relazione ai due reati previsti dall’art. 189 C.d.S., divenuti delitti con il L. 9 aprile 2003, n. 72 e sottratti alla competenza del G.d.P.;

2.2. il difetto di motivazione in relazione alla condanna per omissione di soccorso, laddove non avendo valutato il giudice di merito che con la L. n. 72 del 2003 i reati in questione erano divenuto delitti, non aveva argomentato nulla sulla sussistenza del dolo;

2.3. il difetto di motivazione in relazione alla condanna anche per le lesioni, avendo il G.d.P. ritenuto apoditticamente attendibile la persona offesa, laddove come parte civile aveva un interesse in causa ed in assenza di certezze sulla invasione della carreggiata da parte del B..

Motivi della decisione

3. Va premessa un breve sintesi sull’iter di svolgimento del presente processo. Esso è frutto della riunione di due procedimenti sorti a carico del B. per la medesima vicenda: il nr. 2158/03 per il reati di cui all’art. 189 C.d.S. ed il nr. 778/04 per il delitto di cui all’art. 590 cod. pen..

Nel proc. nr. 2158/03 all’udienza del 11/5/2005 la persona offesa I. si è costituita parte civile in relazione all’imputazione di cui all’art. 189 cit. All’udienza del 20/6/2007 i processi sono stati riuniti.

4. Ciò premesso, va osservato che la censura di natura processuale formulata è fondata.

Invero la L. 9 aprile 2003, n. 72, art. 2 (pubblicata sulla G.U. del 15/4/03 ed entrata in vigore il 30/4/03), ha trasformato i reati di cui all’art. 189 C.d.S. da contravvenzioni in delitti e, contestualmente, l’art. 3 della citata legge li ha sottratti alla competenza del Giudice di Pace.

Ne consegue da quanto detto che, tenuto conto della data del fatto, il G. di P. di Ferentino era incompetente per materia per i delitti di cui all’art. 189. Trattasi di vizio rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 21 cod. proc. pen., comma 1. Va quindi dichiarata la nullità della sentenza, limitatamente alla pronuncia su tale imputazione, anche tenuto conto del fatto che in base ai limiti indicati dalla L. n. 274 del 2000, art. 6, tra il reato di cui all’art. 189 C.d.S. e quello di cui all’art. 590 cod. pen., non sussiste connessione, non essendo legati dal vincolo del concorso formale.

5. In ordine alla censure relative alla condanna per le lesioni colpose, va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che "La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato, purchè sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 cod. proc. pen.,, commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi" (Cass. sez. 1, Sentenza n. 29372 del 24/06/2010 Ud. (dep. 27/07/2010), Stefanini, Rv. 248016).

Nel caso di specie il Giudice di merito, nel valutare la prova in relazione alla ricostruzione del sinistro ha considerato come la deposizione della vittima aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni di altro teste presente, O.D., trasportato sull’auto della I., nonchè sulla deposizione del teste C.T. della P.G. Lo stesso comportamento dell’imputato non deponeva a suo favore, essendosi allontanato dal luogo del sinistro, senza attendere l’arrivo delle forze dell’ordine e contribuire alla ricostruzione della vicenda. Pertanto il G. di P. ha fatto buon governo dei canoni di valutazione della prova di cui all’art. 192 cod. proc. pen..

Le censure espresse dalla difesa sul punto, pertanto, esprimono solo un dissenso rispetto ad una ricostruzione del fatto che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

6. Va infine osservato che il delitto non è prescritto. Invero il termine ordinario di prescrizione (anni 7 e mesi 6), tenuto conto della data del commesso reato (22/6/2003), si maturava alla data del 22/12/2010. Vanno però aggiunti i seguenti periodi di sospensione:

– dal 12/10/05 al 25/l/06 per impedimento difensore (mesi 2);

– dal 25/1/06 al 8/3/06 per impedimento difensore (mesi 1 e gg. 14);

– dal 22/11/06 al 28/2/07 per impedimento difensore (mesi 2);

– dal 28/2/07 al 20/6/07 per impedimento difensore (mesi 2);

– dal 20/6/07 al 10/10/07 per impedimento difensore (mesi 2);

per un totale complessivo di mesi 9 e giorni 14 di sospensione della prescrizione, che sposta in aventi la maturazione del termine alla data del 6/10/2011, successivamente alla pronuncia della presente sentenza e di quella impugnata.

7. tenuto conto che l’annullamento della sentenza è solo parziale, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza relativamente alle statuizioni di cui al delitto di cui all’art. 590 cod. pen..

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all’art. 189 C.d.S. e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Frosinone per il corso ulteriore.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e dichiara l’irrevocabilità della sentenza impugnata relativamente al delitto di cui all’art. 590 cod. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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