Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 30-08-2011) 05-12-2011, n. 45056

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 8/7/2006 G.F. veniva condannato per il delitto di omicidio colposo in danno di R.N.. All’imputato veniva addebitato che, alla guida di un’auto Volkswagen Golf, percorrendo il centro di (OMISSIS), all’atto di effettuare una svolta a sinistra per immettersi nell’area di un distributore di carburante, ometteva di dare la precedenza ai veicoli provenienti dall’opposto senso di marcia, così determinando l’impatto tra la fiancata destra della sua auto ed il motociclo condotto dal R. che, a velocità superiore al limite consentito, proveniva dall’opposto senso di marcia (acc. in (OMISSIS)).

All’imputato, concesse le attenuanti generiche prevalenti, veniva irrogata la pena di mesi 4 di reclusione con i doppi benefici. Veniva inoltre condannato, in solido con il Responsabile civile soc. Assicuratrice "AIG Europe", a risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separato giudizio, con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva.

Con sentenza del 4/6/2010 la Corte di Appello di Salerno confermava la pronuncia di condanna.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e del responsabile civile, con motivi tra loro sostanzialmente sovrapponibili, lamentando:

2.1. il difetto di motivazione laddove la responsabilità dell’imputato era stata affermata senza un corretta valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell’evento e senza prendere in considerazione la possibilità di ricondurre il fatto nell’alveo del caso fortuito, anche tenuto conto che, la sola violazione delle regole cautelari, non determina una presunzione della causalità;

2.2. la erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della violazione dell’art. 154 C.d.S., non avendo tenuto conto il giudice di merito del fatto che nel momento in cui il G. aveva posto in essere la manovra, non aveva scorto il sopraggiungere della moto, la quale andava ad alta velocità;

2.3. in via subordinata, il difensore dell’imputato, chiedeva dichiarasi il delitto estinto per prescrizione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In ordine ai motivi di censura di erronea applicazione della legge e difetto di motivazione, va osservato che la Corte distrettuale ha ritenuto che la responsabilità dell’imputato emergeva dalle seguenti circostanze:

– il G. aveva effettuato la svolta a sinistra per immettersi in un’area di distribuzione carburante, senza concedere la precedenza alla moto proveniente da destra;

– dal materiale probatorio raccolto ed in particolare dalle foto, emergeva che la strada teatro del sinistro era essenzialmente rettilinea, con una buona visibilità, tenuto anche conto dell’ora pomeridiana estiva (ore 15.30);

– la velocità non prudenziale tenuta dalla vittima e la circostanza che non indossasse il casco protettivo, erano concause del sinistro, ma non condizioni che da sole avevano determinato l’evento;

– il sinistro era stato determinato dal mancato rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 154 C.d.S. che regolano le modalità prudenziali con cui effettuare i cambi di direzione o di corsia di marcia ed altre manovre similari. Sulla base di tali valutazioni veniva confermata la pronuncia di condanna.

La difesa dei ricorrenti ha lamentato il difetto di prevedibilità ed evitabilità dell’evento, invocando il "caso fortuito".

Va premesso che l’accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell’agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta dello stesso, sia dalla di lui colpa.

Pertanto se l’accadimento, pur se eccezionale, ben poteva in concreto essere previsto ed evitato, non è possibile parlare di "fortuito" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1814 del 18/12/1997 Ud. (dep. 12/02/1998), Rosati, Rv. 209868; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 44548 del 17/09/2009 Ud. (dep. 19/11/2009), Macchioni, Rv. 245469; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10823 del 25/02/2010 Ud. (dep. 19/03/2010), Giambruno, Rv. 246506; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7497 del 24/06/1991 Ud. (dep. 12/07/1991), Brambilla, Rv. 188782).

Nel caso di specie, con coerente e logica motivazione, il giudice di merito ha ritenuto prevedibile l’evento, considerato che la strada era rettilinea e le condizioni di luce ottime. Pertanto, vi erano tutte le condizioni per l’automobilista che effettuava la svolta di rendersi conto del sopraggiungere dell’altro veicolo.

Nè la prevedibilità era esclusa dall’alta velocità tenuta dalla vittima alla guida della moto; infatti è insegnamento di questa Corte che nel corso della circolazione stradale il conducente è tenuto a prevedere anche le condotte imprudenti altrui, tra le quali appunto il mancato rispetto dei limiti di velocità (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 472 del 08/11/1990 Ud. (dep. 17/01/1991), Bertolotti;

Rv. 186243, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 26131 del 03/06/2008 Ud. (dep. 30/06/2008), Garzotto, Rv. 241004; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12789 del 18/10/2000 Ud. (dep. 07/12/2000), Cerato, Rv. 218473).

Quanto alla evitabilità dell’evento, il rispetto delle regole del Codice della Strada ed una maggiore attenzione nell’effettuare la svolta, avrebbero evitato il sinistro. In proposito va rammentato che l’art. 154 C.d.S. dispone che "I conducenti che intendono eseguire una manovra, … per cambiare direzione, … per voltare a destra o a sinistra, …. per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, …. devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione …".

Tale disposizione codifica una regola cautelare di comune esperienza, diretta proprio ad evitare il rischio di collisioni con veicoli provenienti in senso inverso. Pertanto, tenuto conto che la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare abbia determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire (cd. "causalità della colpa"), nel caso di specie correttamente il giudice di merito a ricondotto alla colpa del G. l’evento realizzatosi, causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare.

Alla luce di quanto detto, le censure proposte appaiono manifestamente infondate. Inoltre la inammissibilità del ricorso si palesa anche sotto altro profilo, in quanto la difesa dei ricorrenti, con le doglianze proposte, esprime sostanzialmente un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado), invitando ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

3.2. In ordine all’ultimo motivo di censura, va rilevato che il delitto non è prescritto. Invero il termine ordinario di prescrizione (anni 7 e mesi 6), tenuto conto della data del commesso reato (15/9/2002), si maturava alla data del 15/3/2010. Vanno però aggiunti i seguenti periodi di sospensione del termine:

– dal 22/1/04 al 23/4/04 per istanza difensiva ai sensi della L. n. 134 del 2003, art. 5, comma 2, (mesi 3);

– dal 4/5/06 al 7/7/06 per istanza difensiva di rinvio (mesi 2 e gg.

2);

– in appello, dal 25/11/08 al 16/6/09 (mesi 6 e gg. 21), dal 16/7/09 al 1/12/09 (mesi 4 e gg. 15), dal 1/12/09 al 4/6/10 (mesi 6 e gg. 3), ai sensi della L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2 ter ed art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen.;

per un totale complessivo di anni 1, mesi 10 e giorni 11 di sospensione della prescrizione, che sposta in aventi la maturazione del termine alla data del 26/1/2012.

Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 (mille). Le spese in favore delle parti civili si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; nonchè alla rifusione in solido in favore delle parti civili B.I., R. U. e R.A. delle spese sostenute in questo grado di giudizio e liquidate in complessivi Euro 3.500,00= oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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