T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10-01-2012, n. 194 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 1 agosto 2011 e depositato il successivo 8 agosto il ricorrente, titolare di pensione AGO PI 152569, impugna il silenzio formatosi sulla istanza, inoltrata il 21 giugno 2011, volta ad ottenere l’accesso ai modelli GS2 della Società Villa Flavia s.r.l. per gli anni 1967-1969 ed alle tessere assicurative al medesimo intestate relative al periodo precedente all’informatizzazione dei contributi individuali (1975).

Tale richiesta ha lo scopo di conseguire la prova documentale di aver svolto, nel periodo indicato, l’attività lavorativa presso la Società Vuilla Flavia s.r.l.

Riferisce l’interessato che ciò si è reso necessario in quanto dal periodo contributivo utile ai fini pensionistici è emersa la mancata considerazione del periodo lavorativo 1 luglio 1967-7 ottobre 1969, la cui contribuzione sarebbe stata invece versata dalla Società Villa Flavia s.r.l., alle cui dipendenze l’istante prestava servizio.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, depositando una relazione documentata e riferendo in ordine alla richiesta avanzata dall’interessato.

Al riguardo l’INPS ha precisato che, come peraltro riferito allo stesso ricorrente, il deposito dei documenti richiesti (tessera assicurativa e modulo GS2) risale a circa quaranta anni or sono e, nonostante reiterate ricerche, gli esiti sono stati sempre negativi.

A fronte della impossibilità di ritrovare detti documenti, l’Istituto ha chiesto all’istante di inviare il modello 03, costituente la ricevuta di consegna all’INPS della tessera assicurativa), ma l’interessato non ha prodotto il documento richiesto.

Ha, altresì, aggiunto l’Istituto che la tessera assicurativa a nome di G.P. indica la data di inizio del periodo lavorativo presso Villa Flavia dal 1 settembre 1969, con la logica conseguenza che sembrerebbe escludere un inizio dell’attività lavorativa antecedente a tale data (come richiede il ricorrente: 1 luglio 1967), salvo poter dimostrare l’esistenza di un’altra tessera assicurativa, il che nella specie non è avvenuto.

Sostiene, infine, l’Istituto che il periodo contributivo di cui viene lamentata l’omissione (1 luglio 1967-7 ottobre 1969) in parte coincide con il servizio militare, che il ricorrente ha svolto dal 21 ottobre 1968 al 12 marzo 1969, che comunque risulta accreditato.

A fronte della situazione descritta, il Collegio non può che rilevare, ciò pacificamente desumendosi dall’istituto di accesso agli atti, che questi intanto sono ostensibili in quanto esistenti, non essendo ovviamente predicabile l’esibizione di atti che non risultano in possesso dell’Amministrazione ovvero che non siano stati formati.

D’altro canto, l’impossibilità, da parte dell’interessato, di inviare il modello 03, costituente la ricevuta di consegna all’INPS della tessera assicurativa, come richiesto dall’Amministrazione, depone nel senso che la pretesa avanzata in ricorso è infondata.

Per quanto su esposto, il ricorso deve essere respinto.

In relazione alla particolarità della fattispecie, il Collegio reputa equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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