T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10-01-2012, n. 191Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 7 ottobre 2011 il ricorrente impugna il silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione alla diffida in data 13 luglio 2011, volta ad ottenere la rideterminazione del residuo debito dovuto, con conseguente rideterminazione delle rate mensili ancora da versare dal ricorrente, come statuito dalla sentenza n. 1244 adottata da questo Tribunale in data 8 febbraio 2011.

Con la citata sentenza, infatti, il TAR, in accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, ordinava alla Croce Rossa Italiana di rispondere alla istanza di computo delle differenze, eventualmente dovute, tra il trattamento retributivo percepito dal ricorrente per il periodo gennaio 2005-dicembre 2009 e quello spettante agli ufficiali della C.R.I. di pari posizione.

L’Amministrazione intimata non si è costituita.

Alla Camera di Consiglio del 5 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione alla diffida in data 13 luglio 2011, volta ad ottenere la rideterminazione del debito ancora dovuto, in ragione delle determinazioni statuite dalla sentenza di questo Tribunale n. 1244 adottata in data 8 febbraio 2011.

E’ ormai noto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 L. 7 agosto 1990, n. 241, l’Amministrazione deve pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, ed in conseguenza ha sempre l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo (e che dia puntuale contezza delle relative ragioni) in ossequio ai principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, partecipazione, correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7955; Consiglio Stato, sez. V, 30 marzo 1998, n. 398).

Il rimedio giurisdizionale previsto dall’art. 117 c. p. a. è volto esclusivamente a far accertare l’inerzia dell’Amministrazione nel pronunziarsi in ordine ad una istanza, a fronte della quale – a carico della stessa Amministrazione – sussiste un obbligo a provvedere. Conseguentemente, il giudice investito della relativa "cognitio", deve limitarsi a constatare l’illegittimità del comportamento omissivo con conseguente dichiarazione dell’obbligo a provvedere.

Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa impositiva, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima (cfr.: Cons. Stato Sez. V 22-11-1991 n. 1331).

Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, si può ritenere fondata la pretesa della ricorrente ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla C.R.I. sulla istanza del 13 luglio 2011.

Stante l’ingiustificata inerzia della C.R.I., che non ha adottato il provvedimento dovuto ed in assenza di contrarie deduzioni dell’Amministrazione non costituita in giudizio, va dichiarato, senz’altro, l’obbligo dell’Amministrazione intimata di pronunciarsi con un provvedimento espresso, sull’istanza per cui è causa.

All’uopo va fissato il termine di gg. 60 dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, e con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice — nominerà un commissario "ad acta" per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.

Le spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della C.R.I. di provvedere sull’istanza dell’interessato entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna la C.R.I. al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1500,00 in favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2011 con l’intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *