Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 05-12-2011, n. 45064 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 19 novembre 2010 il Tribunale di Tivoli – Sezione distaccata di Palestrina – dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.U. (imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 accertati il (OMISSIS)) perchè estinti i reati per intervenuto rilascio della concessione in sanatoria D.P.R. n. 380 del 2001, ex artt. 36 e 45.

Ricorre avverso la detta sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, deducendo violazione di legge sia in ordine al pronunciato proscioglimento per il reato di cui al capo A) non ricorrendone i presupposti, sia in ordine ai reati sub B) e C), in quanto in ogni caso il rilascio della concessione in sanatoria non poteva avere effetti sui reati in materia edilizia e/o antisismica per espressa previsione normativa.

Con memoria difensiva ritualmente depositata, il difensore fiduciario del ricorrente ha dedotto in via preliminare la inammissibilità del ricorso del P.M. per tardiva proposizione dei motivi e, nel merito, la manifesta infondatezza del ricorso in relazione ai motivi proposti.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per tardiva presentazione dei motivi in violazione dell’art. 585 c.p.p..

Invero la motivazione della sentenza – redatta su modulo a stampa compilato nelle parti mancanti – risulta redatta contestualmente alla emissione del dispositivo (come si evince anche dalla indicazione della data di deposito coincidente con la data – 19 novembre 2010 – di pronuncia del dispositivo), con conseguente obbligo per la parte che intendeva muovere eventuali censure di provvedervi nel termine dei quindici giorni successivi così come prescritto dal codice di rito: risulta invece per tabulas che il ricorso è stato depositato il 17 dicembre 2010 dopo, quindi, lo spirare del detto termine.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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