T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 55 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per l’anno accademico 2010/2011 e la relativa graduatoria.

Previo ordine di integrazione del contraddittorio con i candidati utilmente collocati in graduatoria, con ordinanza n. 329 del 10 febbraio 2011 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione con riserva al corso di laurea e con successiva ordinanza n. 1831 del 7 luglio 2011 è stata disposta istruttoria anche a mezzo verificazione al fine di simulare la riformulazione della graduatoria secondo la pretesa azionata dalla ricorrente.

Espletato l’incombente istruttorio, all’udienza pubblica del 14 dicembre 2011 la causa, su richiesta delle parti, è passata in decisione.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati.

La ricorrente si è classificata al 40 posto in graduatoria, con punti 44,50, a fronte di 17 posti messi a concorso, compresi quelli riservati a studenti extracomunitari.

All’esito delle procedure di subentro l’Università ha potuto ammettere all’iscrizione il candidato collocatosi al 36 posto con punti 44,75.

Oggetto di censura sono i quesiti di biologia indicati col numero 45 e 50 nell’elaborato personale della ricorrente.

In particolare per il primo erano possibili due risposte corrette (il quesito chiedeva di individuare quale, dei prodotti indicati nelle 5 risposte, potesse considerarsi un OGM) delle quali solo una (la E) ritenuta valida dall’amministrazione, mentre il ricorrente ha indicato la D.

Se la predetta risposta fosse stata considerata valida la ricorrente non sarebbe stata penalizzata di 0,25 punti e avrebbe conseguito il punteggio di 1 per la risposta valida.

Viceversa il secondo quesito era formulato in modo tale da escludere dal novero delle possibili soluzioni proprio quella indicata come corretta dal Ministero: il quesito chiedeva, infatti, di individuare quale, fra i processi proposti, non avviene nel cloroplasto durante la fotosintesi.

Il Ministero ha considerato corretta la risposta A), ossia "il ciclo di Krebs" che, come risultante dalla documentazione scientifica prodotta dalla ricorrente e non contestata dall’Amministrazione, è un processo che non avviene durante la fotosintesi.

Ne discende che, trattandosi di quesito mal formulato, lo stesso andava stralciato dal questionario ed il relativo punteggio andava non considerato, con la conseguenza che la ricorrente non sarebbe stata penalizzata di punti 0,25.

Riformulando il punteggio della ricorrente con le suindicate variazioni essa otterrebbe punti 46, così salendo al 35 posto come risultato all’esito di verificazione.

L’art. 2 del D.M. 11 giugno 2010, che, ai sensi dell’art. 1, della L. 2 agosto 1999, n. 264, definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale programmati a livello nazionale per l’anno 2010/2011, al comma 2, per la facoltà di odontoiatria, stabilisce che delle 5 risposte fornite, il candidato deve individuare quella corretta, "scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili".

Dunque secondo le previsioni normative in rassegna ciascun quesito dovrebbe riportare una sola risposta esatta sulle cinque fornite in opzione.

Tuttavia nel caso di specie il quesito rubricato al n. 45 prospettava 2 risposte scientificamente corrette su 5: tale dato è affermato e documentato dalla ricorrente con estratti di testi scientifici non contestati dall’amministrazione.

Si tratta di un quesito corretto per il quale, tuttavia, il Ministero ha erroneamente offerto in opzione 2 possibili risposte corrette, anziché 1.

In tal caso, trattandosi di errore chiaramente addebitabile all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 16), non può essere penalizzato il candidato che, in buona fede, abbia selezionato la risposta, delle due possibili, non ritenuta valida dall’Amministrazione ma va riconosciuta come corretta anche la risposta fornita dalla ricorrente.

Viceversa il quesito n. 50 riportava 5 risposte delle quali una – quella considerata corretta dal Ministero – sicuramente errata dal punto di vista scientifico.

Osserva il Collegio che, in questo secondo caso, trattandosi di quesito erroneamente formulato, va disposta la neutralizzazione del quesito, essendosi in presenza di nullità parziale di un atto concorsuale (v. in proposito: T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2010, n. 87).

In definitiva alla ricorrente va attribuito il punteggio di 46 e, di conseguenza, esse va collocata in graduatoria al 35 posto.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto la graduatoria deve essere parzialmente annullata e riformulata attribuendo alla ricorrente il punteggio di 46 e adottando i provvedimenti conseguenti alla nuova posizione in graduatoria.

Le spese, liquidate in Euro 2.500,00 oltre al rimborso forfetario del 12,50%, agli oneri previdenziali e fiscali come per legge e al rimborso del contributo unificato, secondo la soccombenza, vanno poste a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca; viceversa se ne può disporre la compensazione integrale fra le altre parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese a carico del Ministero per l’Università e la ricerca, come da motivazione; compensate fra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Laura Marzano, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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