Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-06-2012, n. 10954 Interruzione per morte o perdita della capacità della parte

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Svolgimento del processo

C.S., con atto notificato il 14 luglio 1995, citò innanzi al Tribunale di Vicenza Ca.Ma. e C. C. esponendo di essere comproprietario, assieme ad altri, per la quota di un sesto, di fabbricati rurali adibiti ad abitazione, stalla ed annessi rustici, siti in agro di (OMISSIS); la Co., proprietaria di quattro sesti di detti immobili, con atto del settembre 1993, aveva permutato la propria quota a Ca.Ma.

con un edificio sito in (OMISSIS). Sulla base dell’assunto che gli edifici offerti in permuta fossero affetti da irregolarità urbanistiche sanzionabili à sensi della L. n. 47 del 1985, art. 17 e ritenendo che la permuta ledesse il proprio futuro diritto ad esercitare la prelazione, essendo anche coltivatore diretto del fondo al cui servizio gli immobili erano posti, chiese che fosse accertata e dichiarata la nullità di siffatta permuta.

Il Ca. si costituì contestando che le irregolarità denunciate dall’attore – che assumeva esser state in gran parte frutto di iniziative del medesimo – fossero tali da rientrare nel novero delle opere abbisognose di autorizzazione onerosa; eccepì inoltre la carenza di legittimazione del C. a far valere la pretesa nullità della permuta perchè il futuro diritto di prelazione non sarebbe stato pregiudicato da tale trasferimento; in via riconvenzionale chiese che si procedesse alla divisione della comproprietà, previa chiamata in causa dell’altro cointestatario, il fratello C.A..

Mentre la Co. rimase contumace, si costituì il chiamato, che eccepì a sua volta la carenza di legittimazione del Ca. a chiedere la divisione e comunque il difetto di integrazione del contraddittorio, non essendo stata notificata la domanda riconvenzionale alla predetta Co.; aderì in ogni caso alla domanda dell’attore e, in via di subordine, anche alla richiesta divisione, con attribuzione dell’intero cespite a sè ed a C. S., in quanto coltivatori diretti del fondo.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza non definitiva n. 871/2001, respinse le domande dei fratelli C., sulla base della ritenuta carenza di interesse dei medesimi a far valere la nullità di un atto che comunque non sarebbe stato idoneo a pregiudicare il loro diritto ad una futura prelazione; ordinò la prosecuzione del giudizio per la divisione dei cespiti.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 374/2005, respinse l’appello dei C., ribadendo la carenza di un interesse dei medesimi a far valere la pretesa nullità della permuta, essendo indifferente, ai fini dell’esercizio dell’eventuale prelazione, che la quota del bene fosse di proprietà della Co. o del Ca..

Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i C., sulla base di due motivi; il Ca. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato;

la Co. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

I due ricorsi vanno trattati congiuntamente essendo proposti contro la medesima sentenza.

1 – Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal contro ricorrente in ragione del fatto che il detto atto sarebbe stato spedito per la notifica a Co.Ca.

– contumace nel giudizio di primo e secondo grado – presso la residenza della medesima e che la stessa risulta deceduta nel corso del giudizio di primo grado – in data 4 luglio 2000, secondo la certificazione allegata al ricorso – così che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato agli eredi della medesima.

1/a – E’ incontestabile che la Co., da ritenersi litisconsorte necessaria, era deceduta prima della pubblicazione della sentenza di primo grado (avvenuta il 18 giugno 2001), così che sia l’atto di appello sia il ricorso in cassazione avrebbe dovuto essere notificati agli eredi della predetta: in ciò la Corte ritiene di dare continuità al proprio indirizzo secondo il quale, qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (nella specie, il decesso dell’attore persona fisica del giudizio di primo grado) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell’art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati. Ciò alla luce dell’art. 328 c.p.c., dal quale di desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato" (così Cass. sez 3, n. 259/2011; in termini: Cass. S.U. n. 14699/2010; Cass. S.U. n. 26279/2009).

1/b – Pur essendo la Co. litisconsorte necessaria non può essere disposta nuova notifica del ricorso agli eredi della medesima – se del caso, previa loro identificazione – in quanto il decesso, avvenuto sin dal giudizio di primo grado, avrebbe comportato la notifica anche dell’atto di appello nei confronti degli stessi eredi e tale modus procedendi non risulta esser stato seguito dagli allora appellanti C. nè può invocarsi un qualsiasi effetto sanante discendente dalla costituzione – qui non avvenuta- anche di uno solo degli eredi medesimi (su cui vedi Cass. Cass. SU n. 14699/2010 cit;).

1/c – Va pertanto dichiarata la nullità del giudizio di gravame e della sentenza di esso terminativa, con il conseguente rinvio a diversa sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio.

Il ricorso incidentale è assorbito.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara la nullità sia del giudizio di secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Venezia sia della sentenza n. 374/2005 emessa all’esito dello stesso; rinvia a diversa sezione della medesima Corte distrettuale per nuovo giudizio e per il regolamento delle spese anche del presente procedimento di legittimità. Dichiara l’assorbimento del ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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