Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-11-2011) 06-12-2011, n. 45363

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. V.F. ricorre personalmente avverso l’ordinanza 7.6-5.7.11 con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la sua richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura custodiale carceraria per nullità dell’interrogatorio di garanzia svoltosi davanti al GIP delegato per rogatoria.

Da quanto pare comprendersi dal ricorso – che inizia con un brano del tutto estraneo alla tematica del caso, riferendosi apparentemente ad altro contesto – il V. rinnova le deduzioni già specificamente disattese dal Tribunale, in ordine alla mancata contestazione dell’addebito in forma chiara e precisa e al non essergli stati resi noti gli elementi di prova a suo carico, nonchè alla mancata trasmissione al GIP degli atti rilevanti, comprese le trascrizioni delle intercettazioni richiamate nell’ordinanza applicativa della misura. Secondo il ricorrente il Tribunale si sarebbe contraddetto argomentando prima del fatto che il GIP delegato era stato messo nelle condizioni di contestare efficacemente gli addebiti e, poi, dando atto che tale contestazione orale non vi sarebbe stata. Irregolare l’interrogatorio, V. si sarebbe rifiutato di rispondere e lui ed il difensore – avv. Francesco Stile precisa il ricorso -avrebbero vanamente richiesto un nuovo interrogatorio nel termine.

2. Il ricorso è inammissibile.

L’articolato motivo è infatti innanzitutto generico, laddove sovrappone le censure in modo tale da richiedere un necessario intervento interpretativo per dar ordine alle doglianze, e comunque manifestamente infondato.

Sul punto della mancata trasmissione degli allegati (posto che il Tribunale, pag. 3, ha spiegato esser stata trasmessa l’ordinanza, e la circostanza non è contestata specificamente in ricorso) il Tribunale ha concluso per l’irrilevanza nella specie della cosa, richiamando la giurisprudenza specifica e conforme di questa Corte suprema (da ultimo Sez. 6, sent. 49538/2009), con la quale il ricorso non si confronta.

Il Giudice collegiale ha altresì precisato che nel caso specifico già la sola lettura dell’ordinanza impositiva – per la sua articolata ed esauriente motivazione – consentiva la piena conoscenza degli elementi di prova e del contenuto della concreta imputazione sia al giudice delegato che al V..

Sicchè le due risposte del Tribunale non sono affatto in contraddizione tra loro, ma rispondono rispettivamente a due punti distinti del tema sollecitato dall’indagato, il primo in relazione alla mancata trasmissione degli allegati (disponibili per la difesa presso l’autorità che aveva emesso il provvedimento, con ogni facoltà di copia) ed il secondo in ordine alla sufficienza della sola lettura del provvedimento cautelare a fornire indicazioni inequivoche al V. su contenuto e fonti probatorie delle contestazioni rivoltegli. Anche su tali ultimi aspetti manca il confronto argomentativo del ricorso, che si limita a rinnovare le proprie doglianze originarie.

Si aggiunga infine la palese intrinseca contraddittorietà della parte di motivo afferente l’omessa contestazione in forma chiara e precisa, risultante dallo sviluppo logico dell’indicazione contenuto nella deduzione di ricorso dell’essersi (in realtà) il V. rifiutato di rendere l’interrogatorio. Ed in effetti dalla lettura del verbale trascritto, allegato e leggibile dalla Corte suprema quale giudice del fatto nel caso di deduzione di vizi della procedura, risulta che V. ha rifiutato già la stessa lettura dei capi di imputazione cui il GIP stava per procedere, in definitiva dichiarandosi indisponibile alla prosecuzione dell’incombente finchè non avesse letto il contenuto delle intercettazioni: sicchè non spiega allora il ricorso come e quando il GIP avrebbe potuto procedere all’indicazione in forma chiara e precisa delle fonti d’accusa, avendo il sottoposto alle indagini ricusato ogni incombente formale ulteriore.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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