Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-11-2011) 06-12-2011, n. 45437

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28 febbraio 2011 il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza con la quale P.M., terzo interessato, ha chiesto la revoca della confisca delle quote societarie della s.r.l.

"La Nuova Las Vegas", disposta dal G.I.P. di quel medesimo Tribunale con sentenza del 23 ottobre 2008 emessa nei confronti di F. O., condannato per più ipotesi di usura e ritenuto come l’effettivo dominus della società anzidetta.

2. Il G.I.P. ha ritenuto che dalle conversazioni telefoniche captate, era emerso con chiarezza che la s.r.l. "La Nuova Las Vegas" fosse interamente riconducibile a F.O., non avendo il ricorrente provato alcun esborso di danaro in ordine all’acquisizione del 45% del relativo capitale sociale, di cui era formalmente titolare.

3. Avverso detto provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata ricorre per cassazione P.M. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 666 cod. proc. pen. nella parte in cui non concede al terzo interessato la possibilità di richiedere le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, nonchè motivazione illogica e carente, in quanto la copiosa documentazione prodotta rendeva evidente come esso ricorrente fosse stato l’effettivo titolare dell’attività commerciale svolta dalla società anzidetta in un territorio diverso e mai frequentato da F.O., erroneamente ritenuto quindi come effettivo titolare della società.

Motivi della decisione

1. P.M. è un terzo rimasto pregiudicato dalla misura di sicurezza patrimoniale della confisca, disposta D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, comma 1, convertito nella L. n. 356 del 1992, dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di F.O. ed avente ad oggetto le quote della s.r.l. "La Nuova Las Vegas", essendo stata detta società ritenuta essere nell’esclusiva ed effettiva disponibilità di quest’ultimo; egli pertanto ben può esperire il rimedio dell’incidente di esecuzione, di cui agli artt. 665 e segg. c.p.p. (cfr., per un caso analogo in materia di confisca disposta L. 31 maggio 1975, n. 575, ex art. 2 ter, comma 3, Cass. SS.UU. 19.12.2006 n. 57, rv. 234956).

2. L’art. 676 c.p.p. espressamente dispone che, in tema di confisca, il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4. Tale ultima norma appresta lo strumento dell’opposizione al medesimo giudice, che si sia pronunciato sulla misura e che è tenuto a provvedere, con le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione, di cui all’art. 666 c.p.p.. E’ da ritenere che il rimedio dell’opposizione rivesta carattere esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito non solo nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione abbia proceduto "de plano", ma anche se il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente proceduto, come nel caso in esame, nel contraddittorio delle parti, ex art. 666 c.p.p.; e ciò in considerazione della finalità perseguita dalla norma in esame, di apprestare un’adeguata tutela al privato, che si ritenga danneggiato dalla grave misura patrimoniale della confisca, atteso che, con il rimedio dell’opposizione, il privato può far valere innanzi al giudice di merito questione di merito inibite nella presente sede di legittimità, in tal modo consentendogli di tutelare i propri interessi in maniera più incisiva (cfr. Cass. 1^ 9.3.07 n. 18223;

Cass. 1^ 10.7.07 n. 28045; Cass. 1 n. 1008 del 13/11/2008 dep. 13/01/2009, Valletta, Rv. 242510).

3. Pertanto l’odierno ricorrente, invece di adire questa Corte, avrebbero dovuto più propriamente attivare lo strumento dell’opposizione, specificamente apprestato dalla legge penale e quindi preclusivo del ricorso a questa Corte, ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr., in termini, Cass. 1^ 11.7.08 n. 29566).

4. Tuttavia il presente ricorso, pure in presenza del rilevato "error in procedendo", non è inammissibile.

Tenuto conto del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. 1^ 14724/04; Cass. 3^ n. 8124/2003; Cass. 4^ 34403/03), questa Corte, qualificato il ricorso proposto da P.M. come opposizione, di cui all’art. 667 cod. proc. pen., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, ai sensi dell’art. 676 c.p.p., per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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