Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-11-2011) 06-12-2011, n. 45435 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. F.G. impugna personalmente innanzi a questa Corte, deducendo violazione di legge e motivazione erronea, il provvedimento in data 14 aprile 2010, con il quale il Tribunale di Termini Imerese, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la sua istanza intesa ad ottenere la modifica della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale per la stessa durata della pena principale, disposta nei suoi confronti dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza del 16 giugno 2004, di sua condanna alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione, siccome ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110 e 609 cod. pen. e artt. 110, 605, art. 61 cod. pen., n. 2 riuniti col vincolo della continuazione.

2. Secondo il Tribunale non era consentito incidere in sede di esecuzione sulla determinazione delle pene accessorie di cui sopra, trattandosi non di errore materiale, ma di valutazione di merito, sulla quale il giudice dell’esecuzione non poteva interloquire.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da F.G. è fondato.

2. La più recente giurisprudenza di questa Corte è invero orientata nel senso di ritenere che il giudice dell’esecuzione ben può intervenire in materia di pene accessorie, onde correggere evidenti errori materiali riscontrabili nella loro applicazione, allorchè, come nel caso in esame, esse conseguano ex lege ad una condanna e siano già predeterminate dalla legge nella specie e nella durata (cfr. Cass. Sez. 1 n. 23196 del 28/04/2004 dep. 17/05/04, Bagedda, Rv. 228250; Cass. Sez. 1 n.38245 del 13/10/2010, dep. 29/10/2010, Di Marco, Rv.248300).

3. Nel caso in esame il Tribunale di Termini Imerese è incorso nell’errore materiale dell’aver applicato al ricorrente le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui all’art. 29 cod. pen., comma 1 e dell’interdizione legale per tutto il tempo di durata della pena principale, di cui all’art. 32 cod. pen., comma 3, avendo fatto riferimento alla pena complessiva applicata al ricorrente (anni 5 e mesi 2 di reclusione), senza fruire conto che la pena era stata applicata al ricorrente in continuazione per due reati, con pena base in concreto al medesimo applicata per il più grave reato di cui al capo a) della rubrica (violenza sessuale in concorso) pari ad anni 4 e mesi 8 di reclusione.

4. E’ invero noto che, in caso di condanna per reato continuato, la durata della conseguente pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici va determinata solo con riferimento alla pena principale e non già con riferimento alla pena complessiva, comprensiva cioè dell’aumento di pena per la continuazione (cfr.

Cass. Sez. 1 n. 27700 del 26/06/2007 dep. il 12/07/2007, Servillo, Rv. 237118).

5. Il provvedimento impugnato può essere annullato senza rinvio, potendosi direttamente correggere l’errore materiale riscontrabile nella sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 16 giugno 2004 nei confronti del ricorrente, con riferimento alla durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, disponendo la durata di detta pena accessoria per anni 5; potendosi inoltre elidere l’altra pena accessoria dell’interdizione legale per la durata della pena principale, di cui all’art. 32 cod. pen., non applicabile al ricorrente, essendo la pena principale a lui inflitta inferiore ad anni 5 di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone correggersi la sentenza emessa il 16 giugno 2004 dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di F.G. eliminando la pena accessoria dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena e sostituendo all’interdizione perpetua dai pubblici uffici l’interdizione per anni 5.

Si annoti sull’originale dell’atto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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