Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-11-2011) 06-12-2011, n. 45433

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9.3.2011, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da E.D., in ragione del fatto che risultava pendere a suo carico un procedimento penale per violazione degli artt. 633-639 cod. pen., commessa in data 3.12.2008 e perchè il medesimo era del tutto privo di occupazione lavorativa, situazione questa che lo esponeva al delitto, con il che il suo grado di pericolosità sociale veniva ritenuto non fronteggiabile, se non con misure di contenimento.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’istante, per dedurre manifesta illogicità della motivazione: sarebbe stata omessa la valutazione sul comportamento tenuto in ambito carcerario di regolare condotta, così come sarebbe stata trascurata la valutazione sulla insussistenza di legami dell’ E. con organizzazioni criminali. Lo stesso Tribunale nel porre a raffronto la vita del prevenuto al momento del delitto e quella attuale, ha dovuto convenire sul fatto che lo stesso conduceva una vita umile, ma dignitosa, contando su una stabile relazione sentimentale e vivendo presso la casa della madre della compagna che provvedeva al suo sostentamento: da tale quadro non poteva essere inferito il giudizio espresso in termini testuali di " una certa pericolosità sociale". Inoltre, quanto alla mancanza di attività lavorativa, la difesa sottolinea che l’attività di volontariato in cui il prevenuto aveva proposto di inserirsi, doveva essere valutata sotto il profilo della sua idoneità a costituire un valido elemento di risocializzazione. Non solo, ma veniva fatto rilevare che la crisi attuale non rende facile la ricerca di un lavoro, tanto è vero che il prevenuto lo cercò, ma senza risultato, in quel di Mantova.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di sorveglianza, al fine di escludere l’affidamento in prova al servizio sociale, ha fatto riferimento alla mancanza dei necessari presupposti di affidabilità esterna dell’ E. ed in particolare alla mancanza di una prospettiva lavorativa continuativa, che escluderebbe nella specie una prognosi positiva di reinserimento sociale : deve essere però ricordato che la sussistenza di un lavoro stabile non è prevista dall’art. 47 O.P. come requisito indispensabile per la concessione della più vasta misura dell’affidamento in prova, misura che in presenza di segnali positivi può essere applicata anche in mancanza di attività lavorativa qualora il condannato, nonostante la buona volontà, non riesca a trovare una collocazione lavorativa, ma possa impegnarsi in attività utili, quali il volontariato, come risulta aver proposto lo stesso interessato al momento di formulazione della domanda. Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto valutare il comportamento extramurario tenuto dall’istante, onde verificare se le prescrizioni ancorchè severe, fossero idonee ad assicurare la prevenzione di nuovi reati, non riconducendo alla sola mancanza di lavoro effetti preclusivi all’accesso al beneficio, ma eventualmente valutando la proposte di attività di volontariato quale elemento risocializzante.

Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato per il mancato rispetto del parametro normativo di riferimento, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *