T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 16 Silenzio-assenso della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il signor L.T., proprietario di un immobile ubicato in Comune di Squinzano, con il ricorso originariamente proposto impugna il Provv. 30 luglio 2010 prot. n. 14293 con cui il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Squinzano, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria (condono), richiedeva il pagamento del saldo dell’oblazione e del contributo di costruzione.

A sostegno del gravame, con l’unico articolato motivo deduce la violazione e mancata applicazione degli articoli 3 e 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell’articolo 14 del D.P.R. n. 380 del 2001; il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dei doveri di buona e corretta amministrazione, la violazione del giusto procedimento, l’erronea presupposizione di fatto e di diritto; la falsa applicazione degli articoli 35 e 37 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, dell’articolo 39 della L. n. 724 del 1994, dell’articolo 11 della L. 28 gennaio 1977, n. 10; la mancata applicazione dell’articolo 1 , comma 2 della L.R. 15 aprile 1997, n. 14 e l’avvenuta prescrizione del diritto al conguaglio dell’oblazione; l’eccesso di potere per perplessità e illogicità.

2. – Si è costituito in giudizio il Comune di Squinzano contestando le pretese del ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.

3. – Il ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti avverso la nota comunale 30 giugno 2004 prot. n. 14180, depositata dal Comune, con cui si richiedeva ulteriore integrazione documentale, precisando che per potere usufruire della riduzione dell’oblazione prevista per la prima casa era necessario stipulare atto di donazione del primo piano dell’immobile in favore del figlio.

4. – Con ordinanza 8 aprile 2011 n. 301 questo Tar sospendeva gli atti impugnati, fissando per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 ottobre 2011.

A tale udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. – Sulla base della documentazione versata in atti da entrambe le parti va preliminarmente precisato in fatto quanto segue:

– con istanza in data 21 febbraio 1995, depositata il 28 febbraio 1995, il ricorrente richiedeva al Comune di Squinzano sanatoria ex articolo 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 per gli abusi edilizi realizzati in assenza di concessione edilizia al pianto terra di via Di Vittorio 82 e consistenti in un vano garage, wc e parte di cucina e lavanderia;

– con nota 8 aprile 2003 n. 8253 il Comune di Squinzano richiedeva – ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia – documenti ed elaborati grafici a integrazione della pratica 1565/S;

– il ricorrente inviava la documentazione richiesta il 28 luglio 2003;

– il Comune, peraltro, non riteneva la produzione sufficiente e con nota 27 febbraio 2004 n. 8079 richiedeva nuovamente di integrare la documentazione;

– in data 18 maggio 2004, con nota prot. n. 9584, il ricorrente provvedeva a integrare la documentazione, ma anche tale integrazione era ritenuta insufficiente dall’Amministrazione comunale;

– infatti, con nota 30 giugno 2004 n. 14180 (provvedimento impugnato con i motivi aggiunti), notificata il 6 agosto 2004 a mani di T.A. (figlio del ricorrente), il Comune, dopo aver precisato che dal titolo di proprietà e dalla documentazione catastale il ricorrente risultava proprietario del piano terra e del primo piano, richiedeva per l’applicazione della detrazione prevista per la prima casa, di stipulare atto di donazione del primo piano in favore del figlio Antonio;

– con atto a ministero notaio Benedetto Petrachi rep. n. 5985 del 10 novembre 2004 il ricorrente provvedeva a donare al figlio Antonio l’abitazione collocata al primo piano, realizzata dal medesimo figlio abusivamente sul lastrico solare di proprietà del ricorrente e oggetto di autonoma richiesta di concessione in sanatoria (istanza di condono presentata l’8 marzo 1995 da T.A. – pratica 1694/S);

– in data 30 settembre 2009 (v. nota prot. n. 16716 dimessa in atti dall’Amministrazione comunale) il signor T.A., a integrazione della documentazione relativa alla domanda di condono in data 8 marzo 1995 prot. n. 1562, trasmetteva al Comune copia del suddetto atto di donazione;

– infine, con nota 30 luglio 2010 prot. n. 14893 (provvedimento impugnato con il ricorso originariamente proposto), il Comune di Squinzano comunicava al ricorrente che ai fini del rilascio della richiesta concessione in sanatoria era tenuto al pagamento in favore dello Stato del saldo dell’oblazione e, in favore del Comune, di quello relativo al contributo di costruzione.

6. – Va inoltre rilevato che in base all’articolo 39, quarto comma, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, disciplinante la richiesta di condono edilizio di che trattasi, "La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell’oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all’articolo 35, terzo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 . Resta fermo l’obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell’oblazione dovuta ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , dell’eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all’art. 52, secondo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , come da ultimo prorogato dall’art. 9, comma 8, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell’anno. Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 .

6.1 – In base al costante indirizzo giurisprudenziale, va altresì precisato:

– che, differenziandosi il tacito accoglimento della domanda di condono dalla decisione esplicita solo per l’aspetto formale, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria degli abusi edilizi richiede, quale presupposto essenziale, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che siano stati integralmente assolti dall’interessato gli oneri di documentazione (che si risolvono evidentemente nella sussistenza del requisito sostanziale), relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’Amministrazione comunale, (cfr ex multis Consiglio Stato, IV 30 giugno 2010 n. 4174; T.A.R. Lombardia Milano, 22 gennaio 2010 n. 127);

– conseguentemente, che il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di rilascio della concessione in sanatoria non decorre quando manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma e/o le opere non siano suscettibili di sanatoria, nonché qualora la domanda stessa sia carente della documentazione prevista dalla legge ( cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento 7 gennaio 2010 n. 4);

– che il termine di ventiquattro mesi, previsto dall’art. 35 della L. 23 febbraio 1985, n. 47, per l’eventuale formazione del silenzio assenso relativo al rilascio di concessione edilizia in sanatoria, e quello collegato di trentasei mesi per la prescrizione del diritto al conguaglio degli oneri inizia a decorrere dal momento in cui l’amministrazione procedente è posta in condizioni di esaminare compiutamente la relativa domanda, in quanto integrata la documentazione necessaria richiesta ex lege all’interessato dall’amministrazione (cfr. T.A.R. Lazio Latina, 3 marzo 2010 n. 204).

6.2 – Va tuttavia sottolineato che la giurisprudenza in ordine alla prescrizione del diritto al conguaglio degli oneri e alla decorrenza dei relativi interessi ha chiarito che:

– il "dies a quo" del termine prescrizionale per l’esercizio del diritto al conguaglio dell’oblazione (e non degli oneri accessori) relativa all’istanza di condono edilizio decorre dalla presentazione della domanda di concessione in sanatoria ovvero dalla integrazione della documentazione da allegare alla domanda, e non dal provvedimento comunale che conclude il procedimento di condono edilizio ovvero dalla maturazione del silenzio assenso. (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, 22 gennaio 2010 n. 127; T.A.R. Basilicata, 3 maggio 2010 n. 2)

– che, invece, il termine per la prescrizione (decennale) per la riscossione del contributo di concessione dovuto decorre dall’emanazione della concessione edilizia in sanatoria o, in alternativa, dalla scadenza del termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, o dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di concessione (formazione del silenzio-assenso) (cfr.T.A.R. Sardegna, 17 novembre 2010 n. 2600);

– che, per quanto qui di interesse, "nel caso di presentazione delle istanze ex art. 39 L. n. 724 del 1994, il dies a quo della liquidazione degli interessi legali relativo agli oneri concessori (ma ciò vale anche per l’oblazione) non può che coincidere con la data di presentazione delle istanze di sanatoria configurandosi, a tale data, a carico dell’istante l’assunzione di un’obbligazione pecuniaria, le cui somme la parte è tenuta ad autoliquidare e versare, nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla pubblica amministrazione locale in cui è stato commesso l’abuso, risultando definiti e certi tutti gli elementi dell’obbligazione, nella relativa disposizione (cfr. T.A.R Campania Salerno, II, 5 ottobre 2009, n. 5318).

7. – Premesso quanto sopra si osserva che, sostanzialmente, le questioni sottoposte all’esame del Collegio possono così sintetizzarsi:

a) Sull’istanza di condono si sarebbe formato il silenzio assenso il 18 maggio 2005, decorso 1 anno dal deposito della documentazione richiesta dall’Amministrazione il 27 febbraio 2004 a integrazione della domanda di condono presentata il 28 febbraio 1995.

Il ricorrente, con i motivi aggiunti notificati il 7 febbraio 2011, contesta infatti la nota 30 giugno 2004 con cui, secondo quanto asserito dall’Amministrazione, sarebbe stata richiesta ulteriore documentazione integrativa con riferimento alla riduzione dell’oblazione prevista per la prima casa.

Secondo il ricorrente tale richiesta integrativa sarebbe nulla:

– in quanto notificata a mani di persona, ancorché familiare, non convivente;

– in quanto trattasi di richiesta defatigatoria potendo la riduzione dell’oblazione essere concessa essendo noto al Comune che l’abuso era stato realizzato dal figlio e che lo stesso aveva presentato autonoma domanda di condono.

b) Sulla richiesta di conguaglio dell’oblazione sarebbe intervenuta la prescrizione breve essendo decorsi 36 mesi dalla presentazione dell’istanza di condono o come nel caso di specie dalla intervenuta integrazione della documentazione e quindi dal 18 maggio 2004.

c) L’integrazione degli oneri concessori non indica i parametri di calcolo e in particolare non tiene conto della decurtazione del 30% per le costruzioni destinate a prima casa ai sensi dell’articolo 1 della L.R. 15 aprile 1997, n. 14 (Il contributo è ridotto del 30% per le costruzioni che siano destinate a prima abitazione dei richiedenti la sanatoria purché non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969.).

d) Gli interessi del 10% richiesti dalla data della domanda possono afferire solo al periodo dicembre 1990 – dicembre 1996 e in ogni caso la riscossione degli interessi può decorrere solo dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria (18 maggio 2005).

7.1 – Le doglianze, che per la loro correlazione possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate nei termini che seguono.

7.2 – Innanzitutto il Collegio deve precisare che se è vero che in materia di prescrizione del conguaglio dell’oblazione, l’omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso del termine, è altrettanto pacifico che, al fine di evitare che l’amministrazione possa impedire l’estinzione del proprio diritto di credito invocando pretestuose omissioni documentali, la rilevanza della documentazione richiesta e delle conseguenti integrazioni istruttorie deve essere verificata in relazione alla necessità della sua acquisizione, ai fini della corretta e definitiva determinazione dell’entità dell’oblazione.

Orbene, nella fattispecie, a prescindere da ogni valutazione circa la ritualità della notifica, va rilevata l’assoluta irrilevanza della richiesta di integrazione documentale avanzata dal Comune in data 30 giugno 2004.

In base all’articolo 34, terzo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 "Qualora l’opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l’alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell’articolo 31 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva.".

Il successivo quinto comma prevede poi che "Qualora l’opera abusiva sia stata eseguita od acquisita nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l’ammontare dell’oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d’obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 (65)."

L’articolo 2, comma 39 della L. n. 662 del 1996 stabilisce poi che "Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell’art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 , come modificato dall’art. 14 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e il sesto comma dell’art. 34 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni".

Da ciò consegue incontestabilmente che per l’abuso relativo al primo piano dell’immobile oggetto di condono il ricorrente poteva usufruire della riduzione prima casa, trattandosi dell’abitazione del figlio.

Tale circostanza, certamente conosciuta dall’Amministrazione comunale a seguito dell’istanza di condono autonomamente presentata dal signor T.A. e comunque a seguito dell’integrazione documentale del ricorrente da cui è scaturita l’ulteriore richiesta di formalizzazione dell’atto di donazione, è di per sé sufficiente, da un lato, a giustificare la riduzione dell’oblazione, dall’altro, a rendere ultronea e priva di effetti la contestata richiesta di integrazione documentale.

In considerazione di ciò deve pertanto ritenersi che sulla pratica di condono presentata dal ricorrente il 28 febbraio 1995 sia intervenuto il silenzio-assenso decorso un anno (quindi il 18 maggio 2005) dalla presentazione della documentazione integrativa richiesta con nota 27 febbraio 2004 n. 8079 avvenuta il 18 maggio 2004.

Da tale data, inoltre, decorre il "dies a quo" per la definizione del conguaglio dell’oblazione e quindi il termine di 36 mesi fissato per la prescrizione del diritto al conguaglio dell’oblazione.

Pertanto, sulla richiesta di conguaglio dell’oblazione di cui all’impugnata nota 30 luglio 2010 prot. n. 14293, deve riconoscersi la prescrizione del diritto essendo ampiamente decorso sia il termine di trentasei mesi (ex art. 35, comma 18 L. n. 47 del 1985).

7.3 – In termini risulta invece la richiesta di conguaglio degli oneri concessori, per la quale vige il termine decennale di prescrizione dell’obbligazione che decorre nell’ipotesi di mancata esplicita definizione della domanda di condono, come nel caso di specie, dalla formazione del silenzio assenso.

Con il provvedimento impugnato il Comune richiede a conguaglio degli oneri concessori versati al momento della domanda di condono la somma di Euro 223,22 maggiorata degli interessi in misura del 10% in ragione di anno a partire dal 1 aprile 1995.

In merito il Collegio deve preliminarmente rilevare che per giurisprudenza costante, i provvedimenti con cui l’ente locale rivendica somme a conguaglio dovute a titolo di oblazione o di oneri concessori non abbisognano di particolare motivazione, in quanto la determinazione di tali somme costituisce il risultato di una mera operazione materiale, applicativa di parametri stabiliti dalla legge o da norme di natura regolamentare stabilite dall’Amministrazione, sicché l’interessato può solo contestare l’erroneità dei conteggi effettuati dall’ente (cfr. ex multis T.A.R. Sicilia Catania, 7 luglio 2010 n. 2847; T.A.R. Lazio Roma, 15 aprile 2009 n. 3862)

Il ricorrente contesta la rideterminazione degli oneri in ragione della mancata applicazione della riduzione prima casa; peraltro, come risulta dalla relazione versata in atti dal Comune e dallo stesso provvedimento di riliquidazione dell’oblazione e degli oneri la maggior somma da corrispondere ha come presupposto un diverso calcolo della superficie soggetta a condono.

Tale presupposto è incontestato e, conseguentemente il conguaglio degli oneri concessori deve ritenersi pienamente legittimo.

Il ricorrente dunque sarà tenuto a corrispondere al Comune la somma determinata a titolo di conguaglio degli oneri concessori maggiorata degli interessi legali dalla data di presentazione dell’istanza di sanatoria, nella misura del 10%, preventivamente quantificata dal legislatore, quale liquidazione anticipata e forfettaria del danno derivante dal ritardo nel pagamento degli oneri concessori dovuti.

Il Collegio infatti non ritiene di discostarsi da quell’indirizzo giurisprudenziale (v. T.A.R Campania Salerno, 5 ottobre 2009, n. 5318; vedi anche Tar Lecce, III, 11 novembre 2011 n. 1935 relativa a questione analoga sollevata nel ricorso 1917/2005 introitato nella medesima udienza di discussione) secondo il quale "nel caso di presentazione delle istanze ex art. 39 L. n. 724 del 1994, il dies a quo della liquidazione degli interessi legali relativo agli oneri concessori (ma ciò vale anche per l’oblazione) non può che coincidere con la data di presentazione delle istanze di sanatoria configurandosi, a tale data, a carico dell’istante l’assunzione di un’obbligazione pecuniaria, le cui somme la parte è tenuta ad autoliquidare e versare, nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla pubblica amministrazione locale in cui è stato commesso l’abuso, risultando definiti e certi tutti gli elementi dell’obbligazione, nella relativa disposizione".

7.4 – Le considerazioni innanzi espresse consentono quindi al Collegio di ritenere corretta la determinazione degli interessi legali del 10% per l’integrazione e definizione della pratica di condono in esame in applicazione del comma 9 dell’articolo 39 della L. n. 724 del 1994.

8. – Per tutto quanto sopra il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione.

La parziale soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio del 13 e 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente, Estensore

Patrizia Moro, Primo Referendario

Gabriella Caprini, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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