Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-11-2011) 06-12-2011, n. 45431

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 21.12.2010, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l’istanza di riabilitazione interposta da A. C., sul presupposto che era stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 610 cod. pen., il 14.9.2008 e che in pari data era stato rinvenuto in compagnia di persona gravata da precedenti penali e di polizia. Veniva in sostanza applicato il principio secondo cui qualsiasi nota negativa del comportamento dell’istante costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore per concedere una patente di buona condotta, atta addirittura a cancellare gli effetti di precedenti condanne.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa, deducendo violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 179 cod. pen., nonchè apparente motivazione:

viene sottolineato come le denunce e addirittura le eventuali condanne riportate dal riabilitando, dopo l’emissione della sentenza oggetto dell’istanza di riabilitazione, non escludono di per se sole il requisito della buona condotta, non sono da ritenere automaticamente ostative alla concessione del beneficio e soprattutto vanno valutate criticamente. Nel caso di specie doveva essere considerato che il fatto risaliva al 2008 e che ne era seguita l’archiviazione del procedimento. La mancanza di ogni valutazione critica degli elementi acquisiti costituisce , secondo la difesa, la chiara dimostrazione della carenza motivazionale del provvedimento, suscettibile di censura.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ritiene questa Corte di non doversi discostare dall’indirizzo segnato da arresti di questa sezione, secondo cui alla luce del principio costituzionale di non colpevolezza, la semplice pendenza di un procedimento penale a carico dell’istante per fatti successivi a quelli per cui è intervenuta la condanna cui si riferisce l’istanza non è di per sè sufficiente a legittimare il diniego della riabilitazione (Sez. 1^ 8.5.2008, n. 22374). Pertanto, laddove la pendenza sia risalente nel tempo , è assolutamente necessario procedere alla verifica della sorte della pendenza, tanto più in casi quale quello di specie, in cui il controllo sull’esito della pendenza avrebbe portato a rilevare l’intervenuto provvedimento di archiviazione, come sembra accreditare l’atto allegato dalla difesa al presente ricorso.

Alla luce del principio suindicato, il provvedimento impugnato deve essere annullato, in quanto affetto dal denunciato vizio di violazione di legge , essendo stato omesso di verificare se, dopo la iscrizione nel registro degli indagati, il prevenuto era stato o meno sottoposto a procedimento penale, attesa l’attitudine dimostrativa che è stata riconosciuta a tale circostanza, quanto all’insussistenza del requisito della buona condotta.

S’impone quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *