T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 10 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La ricorrente, ricercatrice confermata dell’Università degli Studi di Cagliari, con riferimento allo svolgimento di incarico di assistenza in qualità di "Coordinatore Generale Tecnico di ruolo" presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica del Policlinico Universitario, impugna la determinazione del dirigente dell’Area Personale dell’Università degli Studi di Cagliari, n. 64 del 17 gennaio 2005, nella parte in cui non le riconosce:

– il diritto alla percezione dell’indennità di rapporto esclusivo, di cui all’art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979, prevista per il responsabile struttura complessa dal C.C.N.L. comparto sanità;

– lo specifico trattamento previsto dagli articoli 56 e 58 del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1996;

– l’assegno aggiuntivo di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 382 del 1980, previsto per il personale universitario a tempo pieno;

– la esclusione della retribuzione individuale anzianità (R.I.A.) dalle voci retributive da porre a confronto per la determinazione dell’indennità di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979.

2. – A sostegno delle predette domande giudiziali deduce diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

3. – Si sono costituite le amministrazioni intimate, preliminarmente eccependo la tardività dell’impugnazione della Det. n. 64 del 17 gennaio 2005, conosciuta dalla ricorrente a far data dal 24 agosto 2005, data in cui ne ha chiesto il riesame. Eccepisce, altresì, la intervenuta prescrizione dei diritti pretesi, per il periodo antecedente il quinquennio dalla proposizione del ricorso. Nel merito, concludono per il rigetto.

4. – All’udienza del 16 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Con riferimento alle eccezioni preliminari in rito, sollevate dall’Avvocatura erariale, se ne può omettere l’esame considerato che il ricorso è infondato nel merito.

6. – Quanto alla eccezione di prescrizione, la stessa appare infondata atteso che il periodo prescrizionale è stato interrotto (quantomeno) con la nota del legale della ricorrente, ricevuta dall’amministrazione in data 23 marzo 2006.

7. – Nel merito, come si è anticipato, il ricorso non può essere accolto.

7.1. – In linea di fatto, occorre premettere che dopo il passaggio della ricorrente nel ruolo dei ricercatori confermati (avvenuto con decreto del Rettore n. 1754 del 27 marzo 2001), la dr.ssa P. ha continuato a percepire il medesimo importo riconosciuto in precedenza a titolo di indennità di rapporto esclusivo ex art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979, quale dirigente sanitario di II livello, per effetto della disciplina transitoria di cui all’art. 27, comma 4, del C.C.N.L. comparto Sanità 1998-2001. Il limite cronologico di applicazione della norma contrattuale citata, peraltro, era esplicitamente costituito dalla approvazione dell’atto aziendale contenente la individuazione delle strutture (semplici ovvero complesse), per ognuna delle quali attribuire i relativi incarichi dirigenziali.

7.2. – Con le deliberazioni del direttore generale del Policlinico Universitario, n. 463 e 464 del 29 ottobre 2001, aventi per oggetto la individuazione delle strutture dipartimentali assistenziali e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, alla dr.ssa P. è stato assegnato l’incarico di responsabile della struttura semplice "Sierologia virologica", nell’ambito del "Dipartimento Medicina Preventiva, del Lavoro e Legale".

7.3. – Come emerge dai rilievi appena effettuati, non risulta che la dr.ssa P. sia stata incaricata della direzione di una struttura complessa. Pertanto, correttamente l’amministrazione ha provveduto alla determinazione dell’indennità di equiparazione con riguardo al trattamento economico del dirigente sanitario di struttura semplice.

7.5. – La ricorrente sostiene, con ulteriore argomentazione, che il bando di concorso per ricercatore confermato prevedeva che il vincitore avrebbe mantenuto come assegno ad personam l’eventuale migliore trattamento economico in godimento (cfr. pag. 4 e 13 del ricorso). Tuttavia, appare evidente che la disposizione invocata potrebbe, al più, rilevare nell’ambito del rapporto di lavoro con l’Università, ma non può riguardare il trattamento economico derivante dallo svolgimento di un incarico esterno ed eventuale, quale quello di cui trattasi. La norma del bando deve essere intesa, quindi, come riferita al trattamento economico in godimento quale dipendente universitario.

8. – E’ infondata anche la pretesa di escludere, dagli elementi rilevanti per la determinazione dell’indennità di equiparazione ex art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979, la R.I.A. .

8.1. – Come è ormai pacifico nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’indennità in questione – prevista per i docenti universitari in servizio presso cliniche o Istituti convenzionati o direttamente gestiti dalle Università – ha finalità esclusivamente perequative, comportando l’omologazione, sul piano retributivo, delle posizioni di impiego dei docenti universitari che prestano servizio presso tali strutture con quelle del personale medico ospedaliero delle aziende sanitarie locali, di pari funzioni ed anzianità; pertanto, ai fini della quantificazione della predetta indennità il raffronto va operato tra la posizione retributiva come professore, con la relativa anzianità, e il trattamento economico del medico ospedaliero "di pari funzioni, mansioni ed anzianità " (cfr. Cons. St., sez. V, 30 luglio 2008, n. 3805).

8.2. – Anche la Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n.136 del 16 maggio 1997, ha avuto occasione di affermare che l’indennità persegue solo la finalità di evitare le eventuali disparità di complessivo trattamento economico tra personale ospedaliero e personale universitario addetto ad attività assistenziali; e non già la finalità di retribuire specificamente una parte (assistenziale) dei compiti di questi ultimi, configurabile come prestazione "aggiuntiva" dotata di autonoma rilevanza.

In questo quadro, quindi, la conseguenza è – in sede di virtuale ricostruzione e connessa determinazione dell’assegno perequativo dovuto – che ai dipendenti universitari con funzioni assistenziali deve essere riconosciuto uno stipendio come se fossero dipendenti del servizio sanitario nazionale (con le stesse funzioni, mansioni ed anzianità), rispetto al quale va portato in detrazione tutto lo stipendio universitario complessivamente goduto, compresi, per quanto qui rileva, la retribuzione individuale di anzianità e l’assegno aggiuntivo di "tempo pieno" ex art. 39 D.P.R. n. 382 del 1980.

8.3. – Solo la differenza costituisce, per l’appunto, l’assegno spettante a titolo di c.d. indennità De Maria.

9. – Si deve passare all’esame della domanda concernente lo specifico trattamento previsto dagli articoli 56 e 58 del C.C.N.L. dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità, per il quadriennio normativo 1994-1997, di cui al Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1996, a titolo di trattamento aggiuntivo di cui all’art. 6, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 517 del 1999..

9.1. – La domanda è infondata, considerato che gli articoli 56 e 58 citt. sono applicabili esclusivamente ai dirigenti di secondo livello. Mentre, per quanto concerne la posizione della dr.ssa P., l’equiparazione va condotta rispetto all’incarico attribuito di dirigente di struttura semplice (dirigente primo livello).

10. – Il ricorso, in definitiva, deve essere integralmente rigettato.

11. – La disciplina delle spese di lite segue la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali a favore dell’Università degli Studi di Cagliari, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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