T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 10-01-2012, n. 37

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono professionisti abilitati alla professione di guida turistica iscritti nella sezione "ad esaurimento" dell’Albo professionale delle guide turistiche della Regione Siciliana, elenco delle guide turistiche della provincia di (Messina, Ragusa ed Enna). L’iscrizione nella sezione "ad esaurimento" obbliga i ricorrenti ad esercitare la loro professione esclusivamente all’interno della provincia nel cui elenco sono inseriti.

Sulla base della nuova disciplina nazionale (art. 19 del D.Lgs. n. 59 del 2010) e dei principi comunitari vigenti, i ricorrenti, con diffida del 24-6-2011, hanno chiesto all’Assessorato regionale l’autorizzazione ad esercitare la propria professione al di fuori della provincia nella cui sezione ad esaurimento sono iscritti, invocando le norme che consentono ai professionisti abilitati l’esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.

Con nota prot. n. 19053/S9 Tur del 22-7-2011, ricevuta in data 29-7-20011, l’Assessorato ha riscontrato la diffida dei ricorrenti, denegando quanto richiesto sulla base della seguente motivazione: "nelle more dell’emanazione delle norme relative alla regolamentazione dell’accesso e dell’esercizio della professione di guida turistica le SS.LL. potranno prestare temporaneamente e occasionalmente, ai sensi della direttiva europea n. 36/2005 e del D.Lgs. n. 206 del 2007, la propria attività professionale anche al di fuori degli ambiti territoriali provinciali per i quali sono abilitate. Al fine di verificare il carattere temporaneo ed occasionale delle prestazioni, ai sensi degli art. 9 e 10 del D.Lgs. n. 206 del 2007, le SS.LL dovranno produrre, al pari delle guide degli Stati membri dell’U.E., a questa amministrazione una dichiarazione preventiva contenente informazioni sulle prestazioni da effettuare (luoghi, periodi, organizzatori etc.)".

I ricorrenti provvedevano a compilare e spedire, al pari delle guide provenienti da un altro Stato membro, il modello di "Dichiarazione preventiva" allegato alla Circolare del 7-9-2009 (dello stesso Assessorato).

L’Assessorato Regionale con le note parimenti impugnate (tutte di identico contenuto), riscontrava negativamente la dichiarazione preventiva dei ricorrenti così motivando: "con riferimento alla comunicazione preventiva di prestazioni occasionali e temporanee resa dalla S.V. e recante la data del (…), si fa presente che la stessa non risponde a quanto richiesto, in quanto è priva di qualunque informazione circa le stesse prestazioni (luoghi, periodi, etc.) così da rendere impossibile la verifica della loro occasionalità e/o temporaneità. Si precisa infatti che in Italia la regolamentazione dell’esercizio della professione di guida turistica è demandato alle leggi regionali e che la possibilità di esercitare prestazioni al di fuori dell’ambito per il quale si è autorizzati è limitata (al pari delle guide straniere) a prestazioni che abbiano il carattere della continuità e regolarità, poiché diversamente si configurerebbe l’elusione delle norme vigenti. La S.V. dovrà pertanto produrre idonea dichiarazione "contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intenda svolgere" (art. 10 D.Lgs. n. 206 del 2007) che permetta di evincere i predetti caratteri di occasionalità e/o temporaneità delle prestazioni da rendere."

Con il ricorso in esame viene proposta la seguente censura:

" Violazione degli articoli 56 già art. 49 Trattato CE e 57 già art. 50 Trattato CE del TFUE; – Violazione degli artt. 101 già 81 e ss., Trattato CE del TFUE; – Violazione degli articoli 3, 117, primo comma e 120 della Costituzione della Repubblica italiana; – Violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 1 (Dignità umana), 15 (Libertà professionale e diritto di lavorare), 20 (Uguaglianza davanti alla legge) e 21 (Non discriminazione); – Violazione degli artt. 9 e 10 del D.L. n. 206 del 2007; – Violazione dell’art. 18 già art. 12 TCE del TFUE – ingiusta ed irragionevole discriminazione effettuata in base alla nazionalità; Violazione degli artt. 2, 3 del D.Lgs. n. 30 del 2006; – Violazione degli artt. 1, 19, 20, 24, 84 del D.Lgs. n. 59 del 2010; – Disapplicazione degli artt. 2 e 8 della L.R. n. 8 del 2004; – Disapplicazione art. 10 Decreto Assessoriale del 10-8-2011 – Difetto di motivazione, sua illogicità. "

Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato e da accogliere.

In particolare, è meritevole di adesione la doglianza (di cui all’unico articolato motivo di censura) con la quale i ricorrenti sostengono che il regime della sezione ad esaurimento di cui all’art. 2, lett. d), L.R. n. 8 del 2004, in cui essi sono iscritti, non è più vigente nella parte in cui essa limita l’esercizio della professione di guida turistica alla sola provincia di iscrizione o ai nuovi ambiti territoriali previsti dallo stesso art. 2.

Infatti quanto sopra impone l’art. 19 del D.Lgs. n. 59 del 2010, consentendo l’esercizio di ogni professione su tutto il territorio nazionale, prevedendosi altresì, all’art. 84 del medesimo decreto, che questo si applica fino all’entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva n. 200/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma;

A fronte di cio’ , la Regione Sicilia non ha adottato provvedimenti normativi di recepimento e, pertanto, le su richiamate disposizioni sono senz’altro applicabili.

Rileva il Collegio, ancora, che è parimenti meritevole di adesione il profilo di doglianza secondo cui è ingiusto ed illogico consentire a una guida straniera non legalmente stabilita in Italia la prestazione occasionale e temporanea della propria attività professionale in tutto il territorio italiano e negare alle guide italiane, legalmente stabilite in Italia, la medesima possibilità e senza vincoli di temporaneità e occasionalità.

Si appalesa fondato anche il profilo di doglianza con cui i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 30 del 2006, che tutela l’esercizio delle professioni "in tutte le sue forme e applicazioni", con espressa previsione che "Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione".

In definitiva il ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente annullamento delle note impugnate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

– accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

– condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, in favore dei ricorrenti, in Euro duemila/00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio tenutasi giorni 7 dicembre 2011 e 15 dicembre 2011con l’intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore

Rosalia Messina, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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