Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-11-2011) 06-12-2011, n. 45362

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 28.01.2011 la Corte di assise di appello di Messina, a seguito di sentenza di condanna per fatti di mafia, disponeva il ripristino, a sensi dell’art. 307 c.p.p.., comma 2, della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di B.S.C..

Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 23.02.2011, rigettava l’appello proposto nell’interesse del predetto.

Propone ricorso il B.S., denunciando violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga.

Motivi della decisione

Circa la sussistenza del pericolo di fuga, infatti, il Tribunale ha reso una motivazione del tutto inadeguata, in quanto fondata in modo precipuo – come denunciato nel ricorso -, da un lato, su una sorta di inammissibile presunzione di fatto della suddetta esigenza in correlazione alla semplice condanna per fatti di mafia e, dall’altro, sull’eventualità del supporto che il ricorrente potrebbe ricevere da altri soggetti condannati per un delitto ex art. 416 bis c.p., attinente ad anni recenti, affermata in modo astratto e illogicamente contrastante con la circostanza che da tale delitto il predetto è stato assolto.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuova deliberazione, rendendo motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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