Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 06-12-2011, n. 45387

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 23 novembre 2010 il Tribunale di Perugia ha condannato I.A., con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, disponendo la sospensione condizionale della pena.

Al prevenuto era stato contestato di essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, dove era sorpreso in Perugia, in data 8 maggio 2010, in violazione dell’ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni impartitogli dal Questore di Modena con provvedimento del 21 marzo 2010, notificatogli nella stessa data.

2. Avverso la predetta sentenza, ha interposto ricorso immediato a questa Corte di cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, deducendo con unico articolato motivo l’omessa applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, alla luce del contrasto tra normativa comunitaria, di cui alla direttiva 2008/115/CE, e la normativa interna in materia di immigrazione irregolare, e ha chiesto, pertanto, in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, in via subordinata, la sospensione del processo e il rinvio degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione per la soluzione di quesito interpretativo del diritto dell’Unione, e, in via ulteriormente subordinata, la formulazione di questione di legittimità costituzionale dell’apparato sanzionatolo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 per violazione degli artt. 11 e 117 Cost..

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

La fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28/04/2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità della norma incrlminatrice interna con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione -per via di interpretazione estensiva- alla previsione dell’art. 673 c.p.p. (c.f.r. Sez. 1, 28/04/2011, n. 22105 e 29/04/2011, n. 20130).

4. Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha novato la fattispecie (sostanzialmente confermando l’Intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basta ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito Infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE). Il D.L. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla, legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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