Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-01-2012, n. 28 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 171/2011 questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto dalla Paeco s.r.l. avverso la sentenza del Tar Puglia, sezione di Lecce, n. 1213/2009, accogliendo il ricorso di primo grado proposto avverso l’esito della gara indetta dal comune di Fasano per l’affidamento dei lavori di "Realizzazione della fogna bianca nell’abitato di Montalbano per l’importo complessivo di Euro 2.818.903,70 e respingendo la domanda di risarcimento del danno.

Paeco s.r.l. ha proposto ricorso per la revocazione di tale sentenza con rifermato a tale ultima statuizione, sostenendo che l’aver ritenuto non provata la domanda risarcitoria costituisce l’effetto di un grave errore di fatto, consistente nella mancata percezione dell’esistenza di documenti (in particolare, il doc. n. 17) comprovanti il danno subito.

Il Comune di Fasano e la Codra Mediterranea s.r.l., regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

All’odierna udienza il Collegio ha rappresentato al difensore della società ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una questione rilevabile d’ufficio, relativa alla ricevibilità del ricorso sotto il profilo del mancato rispetto del termine (dimezzato) per la notificazione dell’impugnativa. La causa è stata poi trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è la richiesta di revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato in materia di aggiudicazione di pubblici appalti.

Come prospettato ai sensi dell’art. 73, comma 3, al difensore della società ricorrente, il ricorso per revocazione va dichiarato irricevibile per tardività della notificazione.

Il termine ordinario per la notificazione delle impugnazioni, compresa la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., è di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza e di sei mesi dalla pubblicazione della stessa (art. 92, commi 1 e 3, c.p.a.).

Nei giudizi, quale quello di specie in materia di appalti, assoggettati al rito abbreviato, tutti i termini processuali sono dimezzati, salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti (art. 119, comma 2, c.p.a.); tale previsione è espressamente applicabile ai giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo ai sensi dell’art. 119, comma 7, c.p.a..

Il termine c.d. lungo per proporre la revocazione in assenza della notificazione della sentenza è, quindi, di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, essendo la deroga al dimezzamento limitata ai soli giudizi di primo grado.

Nel caso di specie, la sentenza del Consiglio di Stato era stata pubblicata in data 3 gennaio 2011, mentre il ricorso per revocazione è stato notificato oltre il termine di tre mesi in data 8 aprile 2011 (invio della raccomandata da parte del difensore abilitato ad avvalersi della facoltà di notifica postale).

La notificazione è, quindi, tardivamente avvenuta oltre il termine lungo di tre mesi con conseguente irricevibilità del ricorso.

Per completezza, si aggiunge che sussiste anche un profilo di inammissibilità del ricorso, in quanto la questione dell’esistenza di prove sul danno lamentato dall’impresa ricorrente era stata oggetto di espressa valutazione sia da parte del verificatore sia da parte del giudice di appello, i quali hanno entrambi concluso che "nessun danno risarcibile poteva essere riconosciuto all’impresa attuale appellante, in assenza di alcuna comprovata allegazione dei tangibili fatti solo asseritamente costitutivi del medesimo".

Tale giudizio è stato espresso all’esito di una verificazione, nel corso della quale sono stati esaminati tutti i documenti forniti dalla ricorrente, compreso il doc. 17; si tratta di un giudizio, che può essere ritenuto particolarmente rigoroso in ordine all’onere probatorio gravante sul danneggiato, ma questo è un profilo di diritto che non può integrare gli estremi dell’errore di fatto revocatorio.

3. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato irricevibile.

Nulla deve essere disposto per le spese in assenza di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara irricevibile il ricorso per revocazione indicato in epigrafe.

Nulla per le spese,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore

Francesca Quadri, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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